Referendum | Breve nota esplicativa del futuro articolo 70 della Costituzione
Secondo il futuro articolo 70 della Costituzione, dovranno essere approvate sia dalla Camera che dal Senato solo le seguenti leggi ordinamentali:
1. le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
2. le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le altre forme di consultazione;
3. le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
4. la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
5. la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore;
6. la legge elettorale del Senato;
7. le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza all’Unione europea;
8. la legge sull’ordinamento di Roma capitale;
9. le leggi sulle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia delle Regioni;
10. la legge sulla partecipazione delle Regioni alla formazione e all’ attuazione degli atti dell’Unione europea;
11. le leggi che disciplinano gli accordi tra Regioni e altri Stati;
12. la legge sul patrimonio dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni;
13. la legge sui poteri sostitutivi del Governo;
14. la legge sui principi fondamentali delle leggi elettorali regionali;
15. le leggi sui passaggi di Comuni da una Regione ad un’altra.
Il mantenimento della doppia e conforme votazione delle leggi sopra elencate si spiega con la volontà di rendere più ponderata l'approvazione delle norme che sanciscono i diritti dei cittadini (come la Costituzione) e le prerogative degli enti locali, dello Stato e dell'Unione europea.
Tutte le altre leggi saranno definitivamente approvate solo dalla Camera dei deputati, previa espressione di un parere NON vincolante del Senato entro 40 giorni dalla prima deliberazione della Camera. In questa seconda e molto più vasta categoria di leggi rientra tutto ciò che di solito fa parte del programma di un Governo (leggi tributarie, di spesa, di bilancio, sull'organizzazione
amministrativa e giudiziaria, ecc.).
Si stima che più del 95% delle leggi saranno approvate in via definitiva dalla sola Camera dei deputati e che, nel corso di una legislatura, saranno non più di 5 (cinque) le leggi da sottoporre alla duplice e conforme approvazione di entrambe le Camere.
Il bicameralismo delineato dalla Riforma Boschi è il più snello dei sistemi bicamerali europei. Esso non prevede una commissione di conciliazione tra le due Camere, perché riconosce il primato di una di esse. Non richiede nemmeno una maggioranza qualificata alla Camera preminente per approvare in via definitiva una legge emendata dalla Camera accessoria (il Senato). Per questi motivi, il bicameralismo istituito dalla Riforma Boschi può essere definito un
monocameralismo di fatto.
All'attuale Parlamento, pertanto, va riconosciuto il merito di aver realizzato il massimo cambiamento possibile nella direzione del monocameralismo, per la cui instaurazione non si sono certo battute le forze politiche che oggi invitano a votare No.
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