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 Home page > Attualità > Politica > Referendum Costituzionale | Cosa dice l’Articolo 70

Referendum Costituzionale | Cosa dice l’Articolo 70

Attualmente l'Articolo 70, quello che disciplina la formazione delle leggi, è un articolo molto breve che non richiede interpretazione alcuna, "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", concisa descrizione del bicameralismo perfetto.

La nuova versione è ben più lunga ed articolata, rispondendo all'inevitabile esigenza di descrivere dettagliatamente cosa fa la Camera dei Deputati e cosa fa il Senato.

Per fare un confronto, gli articoli 76 e 77 della Gesetzgebung, la Costituzione tedesca, che sono i corrispettivi del nostro Articolo 70, sono ancora più lunghi.

La novità introdotta dalla riforma è la distinzione di due gruppi di leggi, un primo gruppo nel quale le due Camere si mantengono sullo stesso piano, ed un secondo in cui la Camera prevale sul Senato.

 

PRIMO GRUPPO

Per queste leggi l’iter rimane lo stesso di adesso, approvazione del medesimo testo da parte di Camera e Senato (quattro letture per le leggi costituzionali).

Si tratta di:

  • Leggi Costituzionali
  • Leggi sulla tutela delle minoranze linguistiche
  • Leggi di attuazione dei referendum popolari (Art. 71)
  • Legge elettorale del Senato (Art. 57)
  • Criteri di incompatibilità con la carica di Senatore (Art. 65)
  • Rapporti con l’UE e ratifica dei trattati internazionali
  • Una serie di norme riguardanti gli enti locali, elencate di seguito: 
  1. Legge elettorale, funzioni ed organizzazione dei Comuni 
  2. Ordinamento di Roma Capitale (Art. 114)
  3.  Attribuzione di alcuni poteri (politiche sociali, formazione professionale, etc.) alle regioni virtuose (con entrate uguali o superiori alle uscite) (Art. 116)
  4. Definizione delle procedure con cui le regioni attuano gli accordi internazionali e concludono accordi con Stati esteri (Art. 117)
  5. Principi generali riguardanti il patrimonio degli enti locali. (Art. 119)
  6. Dichiarazione di dissesto economico dell’ente locale. (Art.120)
  7. Principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi per quanto riguarda la legge elettorale regionale, i criteri di incompatibilità con le cariche regionali e la parità di genere. (Art. 122)
  8. Leggi di attuazione dei referendum locali nei comuni di confine per cambiare regione (Art. 132)

 

SECONDO GRUPPO

Tutte le altre leggi (con due eccezioni di sotto elencate, in cui comunque la Camera ha l'ultima parola), dopo essere state approvate dalla Camera, vengono trasmesse al Senato.

Se almeno 34 Senatori, entro dieci giorni, richiedono una discussione, il Senato ha trenta giorni a disposizione per proporre delle modifiche e trasmetterle alla Camera.
Ricevuto il testo modificato dal Senato, la Camera può, a maggioranza semplice, rifiutare le modifiche, e la legge viene promulgata con il suo testo originale, oppure accettarle.

Nel complesso il Senato può solo rallentare di 40 giorni la promulgazione delle leggi, ma non può impedirla.

Queste le eccezioni nel contesto del secondo gruppo:

- Se si tratta di leggi riguardanti materie di competenza regionale, che vengono eccezionalmente (per tutelare l’interesse nazionale e l’unità della Repubblica, art. 117) trattate dal Parlamento la Camera ha bisogno della maggioranza assoluta per rigettare eventuali modifiche proposte dal Senato.

- Per le leggi di Bilancio il Senato ha a disposizione solo 15 giorni dalla data di trasmissione.

L’articolo 70 attribuisce inoltre al Senato la facoltà di svolgere attività conoscitive presso la Camera e fare osservazioni in generale, che la Camera può comunque ignorare.
I Presidenti delle due Camere valutano insieme le competenze.

Commenti all'articolo

  • Di pv21 (---.---.---.44) 1 dicembre 2016 12:29

    TRASPARENZE >

    Da premettere è che la Legge per la selezione dei futuri Senatori è ancora tutta da scrivere e da varare. (Al pari della nuova Legge elettorale che dovrebbe sostituire l’Italicum)

    Intanto alcuni fatti sono già accertati.


    Il 26% dei Senatori non verrà in alcun modo “prescelto” dai cittadini.

    Oltre ai 5 nominati dal Presidente della Repubblica, gli elettori di ciascuna Regione non potranno mai “individuare” il singolo Sindaco da prediligere per il Senato.

    Di più.

    In merito agli altri componenti selezionati tra i Consiglieri regionali sono giusto dei “qualificati” esponenti del Si a sostenere, per primi, che non possono essere “indicati” dai cittadini perché, in questo caso, anche loro avrebbero diritto di votare la fiducia al Governo.

    Non ultimo.

    La durata dell’incarico di ciascuno di detti Senatori dipenderà dalla loro “continuità” amministrativa nel rispettivo Ente territoriale d’appartenenza. Dato che, il secondo, è un impegno saltuario ed aggiuntivo da assolvere senza vincoli temporali ed in totale autonomia personale.


    Sintesi.

    TUTTO questo dà la effettiva misura di quale ruolo e di quanto “peso” istituzionale venga attribuito ai futuri Senatori nella loro veste di “rappresentanti” delle varie problematiche locali. Della loro spiccata “flessibilità” operativa nonché della vantata “trasparenza” procedurale interna e di rapporto con l’altra Camera e il Governo.


    IN REALTA’ trattasi di una soluzione davvero singolare per superare il “nefasto” bicameralismo paritario e dare velocità/semplicità agli attuali “farraginosi” meccanismi legislativi.

    Suona tanto come seriosa “genialata” di una casta di Primi Super Cives attenta a interessi, privilegi …

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