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Sgretolare il patriarcato: la LEGGE 168/23 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne", considerazioni sulle modifiche

LEGGE 24 novembre 2023, n. 168 

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (GU Serie Generale n.275 del 24-11-2023)Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/2023

La legge 168/2023 contenente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica è entrata in vigore il 9 dicembre, si evidenziano gli aspetti securitari e l'esigenza formativa che ne scaturiscono. Di seguito l'articolazione:

Art. 1 – Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime Art. 2 – Potenziamento delle misure di prevenzione Art. 3 – Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi Art. 4 – Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare Art. 5 – Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica Art. 6 – Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica Art. 7 – Termini per la valutazione delle esigenze cautelari Art. 8 – Rilevazione dei termini Art. 9 – Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari Art. 10 – Arresto in flagranza differita Art. 11 – Disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare Art. 12 – Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico Art. 13 – Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive Art. 14 – Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione Art. 15 – Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena Art. 16 – Modifiche all’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

Art. 17 – Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto Art. 18 – Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato Art. 19 – Clausola di invarianza finanziaria

L’intento del Legislatore è arginare una piaga strutturale del nostro tessuto sociale che non può più essere trattata alla stregua di un fenomeno emergenziale, nell’ottica di raccordo sia con la normativa sovranazionale (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 77/13), che con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La legge interviene modificando il Codice penale, il Codice di rito e la normativa in materia di misure di prevenzione e di ammonimento e di informazione alle vittime.

Il contrasto alla violenza domestica sulla donna costituisce un’esigenza ineludibile, l’intervento normativo in esame pone l’attenzione sull’inasprimento del trattamento sanzionatorio e cautelare.

Contestualmente alla evidente esigenza securitaria, si delinea un fabbisogno formativo impellente di una crescita culturale e sociale che esula dalle responsabilità del Magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ma che richiede l’impegno di ciascuna Istituzione e la partecipazione di ciascun cittadino.

Riteniamo di interesse riprendere un passaggio del preambolo della Convenzione di Istanbul per valutare la portata delle modifiche apportate al provvedimento:

“(…) riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne; riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini (...)”.

Proponiamo alcune considerazioni.

1. Modifiche al Codice penale

È stato riscritto il comma 5 dell’art. 165 c.p., sulla sospensione condizionale della pena, con riferimento alla precisa declinazione dei percorsi di recupero cui deve sottoporsi l’imputato condannato. All’art. 15, il Legislatore ha introdotto l’indicazione specifica relativamente alla frequenza prevista per la partecipazione ai suddetti corsi - almeno bisettimanale - che dovranno essere tenuti presso enti o associazioni dedicate a prevenzione, assistenza psicologica e recupero; la verifica del superamento è demandata al Giudice cui è in capo la valutazione del percorso svolto sulla base delle relazioni informative prodotte dagli enti interessati.

3. Modifiche al Codice di procedura penale

Si rilevano diverse e incisive modifiche al Codice di procedura penale: si disciplinano istituti processuali di nuovo conio e si amplia la portata di altri già noti, con il chiaro intento di inasprire il trattamento cautelare relativamente ai reati di cui all’art. 387 bis c.p.: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché  e dlesioni aggravate dagli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del Codice penale. 

Va sottolineato che è stato modificato il comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) che prevede la possibilità di applicare la misura anche a talune fattispecie che, in astratto, non lo consentirebbero, precisando, inoltre, l’utilizzo obbligatorio delle modalità di controllo previste dall’art. 275 bis c.p.p., ovvero il braccialetto elettronico”, il cui diniego all’applicazione può comportare anche l’applicazione congiunta di misure più gravi, con la prescrizione al cautelato del divieto di avvicinarsi, ad una distanza inferiore ai 500 metri, alla casa familiare e ad altri luoghi frequentati dalla persona offesa (prevedendo deroghe per ragioni lavorative). Tuttavia, si nota come tale margine spaziale risulti ampio e, unitamente, alla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per violazione dell’art. 387 bis c.p., con contestuale applicazione di misure cautelari ora consentite, potrebbe determinare criticità operative ed interpretative, specie nei comuni di minore estensione. Analoga formulazione (distanza minima – applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico – applicazione congiunta di misure più gravi in caso di rifiuto o impossibilità tecnica) è stata ripresa nel successivo art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

È inoltre stato aggiunto l’art. 382 bis c.p.p. (arresto in flagranza differita) che consente agli ufficiali di Polizia Giudiziaria di procedere ad arresto dell’indagato per i reati di cui agli artt. 387 bis – 572 – 612 bis c.p. anche al di fuori dai casi di flagranza, entro le 48 ore successive dalla commissione del fatto e qualora emerga l’inequivoca attribuibilità del fatto alla persona offesa sulla base di documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente acquisita da dispositivi informatici e telematici. Si è fatto, dunque, ricorso ad un istituto, quello della flagranza differita, già conosciuto dall’ordinamento - vedasi normativa di contrasto alla violenza commessa in occasione o a causa di manifestazioni sportive - considerando la riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.

Altra norma introdotta dal Legislatore degan di nota è quella di cui al comma 2 bis dell’art. 384 bis c.p.p.<. allontanamento d’urgenza dalla casa familiare dal Pubblico Ministero, che introduce un’ipotesi di misura precautelare di natura non custodiale. Anche al di fuori dell’ipotesi di flagranza del reato, il P.M., con decreto motivato, può disporre l’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa agli indiziati dei delitti di cui agli artt. 387 bis – 572 – 612 bis - 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, sulla scorta di fondati motivi che inducono a ritenere sussistente l’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 c.p.p. In ordine a tale, innovativa, previsione di legge, si segnala una scollatura fra il novero dei reati che consentono l’adozione del provvedimento (fra cui anche il reato di atti persecutori) e l’apparente impossibilità di richiedere la misura del solo divieto di avvicinamento, se non come prescrizione ulteriore a quella dell’allontanamento dalla casa familiare che, evidentemente, presuppone un rapporto di convivenza, difficilmente ipotizzabile nei reati di cui all’art. 612 bis c.p.

4. Modifiche al testo unico in materia di misure di prevenzione

Il Legislatore, nella medesima ottica di tutela delle donne e delle vittime di violenza domestica, è intervenuto potenziando le misure di prevenzione, ampliando il novero dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all’art. 4 d.lgs. 159/11, estendendo il numero delle fattispecie spia della pericolosità, e prevedendo l’applicabilità, nella sorveglianza speciale, delle misure di controllo di cui all’art. 275 bis c.p.p. (inserimento del comma 3 ter dell’art. 6 d.lgs. 159/11).

Inoltre, in merito alla nuova casistica di soggetti pericolosi, è stata disciplinata, espressamente, all’art. 8 comma 5 del d.lgs. 159/11, la facoltà che il Tribunale, imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati d’abitudine dalle persone cui è necessario prestare protezione, e l'obbligo di mantenere la distanza, non inferiore a cinquecento metri, da determinati luoghi e da tali persone. Infine, è stata aggiunta la previsione dell’adozione di provvedimenti d’urgenza per la medesima categoria di soggetti pericolosi (art. 9 d.lgs. 159/11).

 

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