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Illegale, illegittimo ed illecito

Della differenza fra “legalitàe “legittimitàsi è occupato Piero Ostellino nel
suo recente Lo stato Canaglia – Come la cattiva politica continua a soffocare l’Italia, editore Rizzoli, affrontando una vera e propria questione di lana caprina, che nasconde, però, un argomento non formale.


Ostellino sostiene un differente riferimento dei due termini esaminati, da un lato “legalità” riferito al diritto positivo ossia alle leggi come formale emanazione dello Stato, dall’altro “legittimità” riferito al diritto naturale, al giusnaturalismo ossia alle leggi come norme di natura. E lo fa all’interno del tema affrontato nel testo, il tema del liberalismo come corrente di pensiero politico, ovviamente da questo specifico rispetto orientata verso il giusnaturalismo e non verso il positivismo.
 
In effetti entrambi i termini derivano dal latino lex-legis, ossia la legge,e non entrano più di tanto nel merito della definizione di cosa sia il diritto, problema filosofico ancora aperto, al punto di essere sostanzialmente sinonimi.
 
Diverso è il caso dell’assonante termine “liceità”, che, pur avendo la stessa radice, deriva da un altro termine latino, il verbo licere, ossia essere consentito ; e questo ne comporta un diverso spessore nella terminologia giuridica, soprattutto per l’aggettivo contrario illecito. In buona sostanza un fatto è definito illecito se la legge lo persegue; e si danno anche i casi di fatti illegittimi ed illegali, ma non illeciti, ossia contrari alla legge ma non puniti da essa.
 
Sembrerebbe strano, ma è proprio così.

Un esempio? L’allora ministro Visco, che si impegnava per evitare talune approfondite indagini da parte della Guardia di Finanza, a giudizio del Pubblico Ministero che aprì un indagine sul caso, ebbe comportamenti illegali ma non illeciti ; e da qui la richiesta di archiviazione...
 
Al comune cittadino appare che il potere legislativo, che emana una legge strutturata in maniera tale da non prevedere alcuna sanzione in caso di una sua violazione, faccia una vera e propria castroneria. Come se il Codice della Strada non comportasse per gli automobilisti alcuna multa a seguito delle infrazioni commesse.
 
Su questo e su altre questioni similari sarebbe opportuna una maggiore trasparenza verso i cittadini: al mattino, uscendo di casa, dovremmo semplicemente sapere tutti cosa va fatto e cosa no, senza essere costretti ad improbabili ricostruzioni semantiche.
 
Oggi, invece, le cose stanno pressappoco così: si agisce a sentimento (ad esempio nessuno avverte la differenza fra il guidare prudentemente ed il guidare nel rispetto del Codice della Strada, cose ben diverse fra loro), si spera nella buona sorte e nelle nostre capacità di arrangiamento e, se qualcosa non funziona, sarà un magistrato a stabilire a posteriori se l’illecito c’è oppure no.
 
Nei Paesi anglosassoni, quelli della common law, le cose stanno in maniera ben diversa, i loro popoli vivono decisamente meglio di noi e, da secoli, non si azzuffano con il potere giudiziario.

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