• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Istruzione > Ennesimo colpo di mano del Governo: bloccati i ricorsi dei precari (...)

Ennesimo colpo di mano del Governo: bloccati i ricorsi dei precari scuola?

Sei precario? Lavori da anni con contratti a tempo determinato nella scuola? Eri convinto che lo Stato ti tutelasse? Credevi che lavorare per lo Stato potesse essere una garanzia in termini di stabilità lavorativa?
Bene.
Anzi male.
 
Il Decreto Sviluppo che probabilmente verrà pubblicato intorno al 12 maggio 2011, all'articolo 9 contiene disposizioni riguardanti il settore della scuola.
Viene istituita per esempio ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito “Fondazione”) con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario.
 
Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
 
E se ciò non bastasse ecco che per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la Fondazione per il Merito, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni di euro per l’anno 2011 di cui 9 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240 e 1 milione per la costituzione del fondo di dotazione della fondazione. Ma è autorizzata la spesa per l’anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2012.
 
Quindi, per la Loro cultura del Merito, i fondi ci sono. 
Ma quando si deve parlare dei lavoratori della scuola, ecco cosa si dispone: 
 
Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 20.
 
All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto”.
 
Detto in poche parole, tutti i ricorsi depositati in questi mesi nei vari Tribunali d'Italia, per chiedere conformemente ai principi dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, siglato nel 1999 - cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE, la fine dell'abuso della precarietà nella scuola, probabilmente andranno fermati, per evitare anche condanne alle spese legali.
 
Probabilmente si tenterà la carta della incostituzionalità di tale disposizione legislativa, ma visto il pregresso ho perplessità in merito al fatto che si ottenga un pronunciamento positivo per i lavoratori.
 
Quindi uno stop imposto da una norma interpretativa.
 
Uno stop imposto dalla controparte, lo Stato.
E' facile cambiare le carte in tavola a proprio vantaggio e specialmente durante il corso del "gioco".
 
A vantaggio certamente non dello Stato di diritto, o del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, o dei dipendenti dello Stato, ma solo ed unicamente per un ceto burocrate, sia esso di destra che sinistra, che vuole smantellare lo Stato Pubblico a favore della logica, perfida, del mercato neoliberistico.
 
Concorrenza, merito, performance, mission. Concetti totalmente estranei alla nostra cultura giuridica e sociale, ma imposti con la forza dall'alto.
Ecco cosa succede quando si vogliono gestire le battaglie solo dal punto di vista legale.
 
Loro fanno le Leggi, e loro le modificano in relazione agli interessi effettivi in campo.
 
Deve essere la società civile a mobilitarsi per dire basta alla logica del mercato concorrenziale, per difendere la scuola pubblica, per dire basta alla concorrenza tra le scuole, perché le scuole non devono concorrere tra di loro, ma devono solidarizzare per l'affermazione del diritto allo studio.
 
Deve essere la società civile, se così la possiamo chiamare, a mobilitarsi per dire basta alla precarietà lavorativa anche alle dipendenze dello Stato. Perché non è vero che i soldi non ci sono. Vedi i finanziamenti per la guerra, o per la fondazione per il Merito ad esempio.
I soldi ci sono.
 
Sono loro che non vogliono investire nel personale della scuola, sono loro che vogliono precarizzare il diritto allo studio, sono loro che vogliono piegare i dipendenti alla cultura del servilismo puro.
 
Loro, i burocrati dello Stato concorrenziale.
Infine qualcuno obietterà che in tale decreto sviluppo è prevista una relativa assunzione del personale scuola, in relazione ai posti vacanti o disponibili per gli anni 2011-2013.
 
Ad oggi tale disposizione è assolutamente generica, non si comprendono i criteri di assunzione, e le stesse sono vincolate al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
 
Detto in poche parole, fumo, tanto fumo e poca sostanza.

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares