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Sicilia: concorso scuola, la Lega non vuole asini al Nord e il PD ubbidisce

I Vizi di incostituzionalità della legge Siragusa (n. 202/2010).

Quello che questi illustri personaggi firmatari di tale legge di sanatoria non hanno capito è che è in gioco la credibilità dello Stato, la credibilità delle sentenze, la certezza per il cittadini che rivolgendosi al giudice potranno ottenere giustizia. La posizione della Siragusa e del suo partito nega di fatto questi principi, dice apertamente che le sentenze non servono a nulla quello che conta è la volontà politica. Trovare il politico giusto che ti fa la legge ad hoc e poi le sentenze possono tranquillamente essere usate nel modo meno opportuno.

Si strombazza a destra e a manca la rinascita del diritto, qualcuno ha affermato che la legge salva presidi ha eliminato questa “autentica mostruosità prodotta da un sistema giudiziario che rivela imperfezioni di grande rilevanza” e evidenzia “l’inaudita violenza che ha negato il sacrosanto diritto alla difesa a cittadini che vedevano messo in pericolo il proprio bene della vita”. Continua plaudendo e affermando che la “recente svolta legislativa ci dà fiducia che forse in questo confuso e disordinato Paese che è diventato l’Italia sia ancora possibile ristabilire un giusto equilibrio tra la pretesa del diritto personale e la civile tutela dell’interesse collettivo.” E’ bene precisare che chi ha pronunziato queste parole - che vengono ovviamente strombazzate ai quattro venti nella letterina diretta “mirabilmente” da un certo Luca e il cui patron è Tripodi (coniuge di una dei 426) e strombazzate anche da un “novello sindacato” che usa la tecnica dei venditori di pentole per vendere tessere e guadagnare iscrizioni – è uno dei 426 che in un recente passato ha dichiarato nel corso di una intervista al Giornale di Sicilia, che i “congelati” si sarebbero astenuti dal servizio impedendo anche l’esercizio della delega ai collaboratori. Al di là della castroneria giuridica di tale affermazione, (che per vero ho denunziato al Direttore generale dott. Di Stefano, ma che non mi risulta abbia adottato alcun atto nei confronti di tale soggetto di cui ho fatto nome e cognome), appare evidente in essa il rifiuto del concetto di regola e il rispetto delle procedure e della statuizioni vigenti proprio da chi è chiamato a formare i nuovi cittadini. Gli sproloqui di cui ho riportato solo un piccolissimo campione, ci spingono a puntualizzare e a mettere in evidenza lo stupro perpretato dai parlamentari della sinistra nei confronti della Costituzione e dei principi cardine dello Stato. A questo punto ritengo doveroso richiamare alla memoria i motivi di illegittimità costituzionale contenuti nella legge Siragusa che di seguito trascrivo.

 

1. Sulla erroneità ed infondatezza delle premesse

Gli Onorevoli proponenti contrappongono nella narrativa la decisione del CGA a quella di altri Tribunali amministrativi, evidenziando quasi una sorta di atipicità del CGA che in effetti invece è una sezione del Consiglio di Stato operante nella Regione siciliana.

Cito per tutti l’affermazione dell’On Nicolo Cristaldi, firmatario della precedente legge dichiarata incostituzionale dalla Commissione affari costituzionali della camera:

“Sembra che persino avere il Consiglio di giustizia amministrativa, prerogativa dell'autonomia speciale della regione, rappresenti un danno. Infatti, se la sentenza fosse stata emessa dal Consiglio di Stato si sarebbe applicata in tutto il territorio italiano, ma essendo stata emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa si applica soltanto in Sicilia, cosicché l'episodio a Bolzano non comporta alcun danno, mentre in Sicilia sì.”

Invero il CGA si inserisce nell’assetto organizzativo del sistema di giustizia amministrativa. Esso in virtù dello Statuto della Regione siciliana, legge costituzionale, è stato istituita in Sicilia quale giudice di secondo grado e, come sezione del Consiglio di Stato, decide in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del TAR per la Sicilia. Dalle osservazioni contenute nella narrativa della proposta di legge sembrerebbe, invece quasi emergere che il CGA si contrapponga alla giustizia amministrata dal Consiglio di Stato nel resto d’Italia.

Chiarita la natura del CGA quale organo del Consiglio di Stato e della perfetta legittimità ed operatività delle sentenze emesse da esso, occorre entrare nel merito della relazione della proposta di legge. I deputati proponenti criticano aspramente la decisione del giudice che avrebbe, a loro parere, commesso un grave errore nell’interpretazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.

Essi citano le sentenze dei TAR, giudici di primo grado, di altre regioni d’Italia, dimenticando che, invece, il CGA è giudice du secondo grado e che le sue decisioni sono assimilabili a quelle del Consiglio di Stato.

I deputati proponenti tacciono su un altro elemento fondamentale per la corretta comprensione della decisione del magistrato, tacciono cioè sul punto che il motivo che ha determinato l’annullamento della procedura concorsuale a partire dalla correzione degli elaborati è il motivo principale ed assorbente, circostanza questa che ha evitato il pronunciamento sugli altri motivi. Su tali motivi, guarda caso, si è pronunciato proprio il Consiglio di Stato che in ben nove pareri ha manifestato il suo univoco pensiero che qui si riporta :

“Nel caso di specie, alla genericità dei criteri stabiliti dalla commissione – la quale li ha mutuati dall’art. 11 del bando, con la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio relativo alla forma espressiva – non hanno fatto seguito né la predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche con formula sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati, così da rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso. 

 Ne consegue che, nella circostanza, il punteggio numerico di insufficienza attribuito all’istante (che le ha precluso l’ammissione agli orali), in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di trasparenza, che deve presiedere all’operato della commissione esaminatrice e al quale è, in definitiva, preordinato l’obbligo di motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi.

Ed aggiunge:

A rafforzare le conclusioni di cui sopra, concorre, nel caso concreto anche la fondatezza della seconda doglianza articolata nel motivo in esame, con la quale si denuncia l’assoluta inadeguatezza del tempo dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati.

Al riguardo, la Sezione, pur concordando con l’Amministrazione che non esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la correzione di un elaborato e che l’indicazione del tempo medio non è di per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l’operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata, nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti, della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari.

Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l’esperienza professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del 4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè, in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso, Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n. 3666 del 20.6.2006).

Conclude:
Pertanto. Il ricorso va in conclusione accolto.

(Adunanza della Sezione Prima 11 Marzo 2009) (N. Sezione 989/0)

Orbene, gli Onorevoli proponenti nella loro lunga ed articolata disamina tacciono su tale aspetto. Il Consiglio di Stato ha censurato (condannato) l’operato dell’intera Commissione, affermando, in modo cristallino, che i compiti non possono essere stati corretti in tempi così stringati.Dimostrata la inconsistenza, la superficialità e l’inattendibilità delle premesse sulle quali si fonda la proposta di legge, esaminiamone gli aspetti più tecnicamente connessi con la conformità alle norme costituzionali.

 

2. Violazione dell’art. 3 della Costituzione

La disposizione proposta viola il disposto dell’art. 3 della Costituzione poiché differenzia le posizioni tra soggetti che si trovano sullo stesso piano per effetto delle sentenze di annullamento.

Viene riconosciuto, infatti, ai c.d. vincitori non più tali, giova ripeterlo, per effetto dell’annullamento, una posizione giuridica immotivata ed illegittima che li abilita all’esercizio di funzioni pubbliche dirigenziali pur in assenza del supporto che ne legittimerebbe la loro permanenza. Dall’altro lato, invece, i non idonei, pur in presenza dello stesso effetto delle sentenze, e gli aspiranti all’incarico devono mantenere la loro attuale posizione nell’attesa di poter espletare un concorso, di cui non è stata indicata la data di inizio. Teoricamente, ed è proprio questa la manifesta intenzione, si cerca di garantire ai 426 il mantenimento nella loro posizione di privilegio. Appare evidente che i soggetti interessati vengono posti su piani diversi, l’uno di privilegio, l’altro di sudditanza.

La proposta di legge diversifica le posizioni riconoscendo a quanti hanno superato le prove e sono in atto mantenuti in servizio, una posizione di netto vantaggio prevedendo per tale categoria una prova consistente in un “colloquio sull’esperienza maturata”.

I proponenti, inoltre, fanno impropriamente riferimento al fatto che tale categoria di candidati “presta attualmente servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato”. Invero nessun contratto a tempo indeterminato esiste, né potrebbe esistere poiché travolto dalla sentenza di annullamento. Tali candidati, invece, si trovano a mantenere la posizione di “dirigente” sulla base delle previsioni di una norma incostituzionale contenuta nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. Pertanto l’ipotesi di diversificazione formulata dai relatori non esiste perché mancherebbe il presupposto stesso dell’esistenza del contratto a tempo indeterminato ed inoltre la loro posizione è già compromessa dall’essere fondata su una norma incostituzionale.

Come in precedenza affermato e fatto rilevare in sede di precedente petizione non annunciata al Senato, infatti, la disposizione che ha congelato la posizione dei c.d. vincitori nelle sedi e nelle funzioni (L. 24.11.09, n. 167), viola l’articolo 97 della Costituzione per i seguenti motivi di incostituzionalità :

Violazione del 1° comma dell’art. 97 della Costituzione.

Tale disposizione stabilisce le regole per il corretto operato della pubblica amministrazione in “modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità”.

L’emendamento proposto tende a procrastinare nel tempo una condotta della Pubblica Amministrazione in palese scandaloso contrasto con il giudicato.

E’ appena il caso di osservare che per effetto delle sentenze la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto:

1.disporre l’immediata risoluzione dei contratti già sottoscritti che peraltro in gran parte erano in scadenza;

2. non attingere più alla graduatoria per il conferimento di sedi resesi nelle more vacanti per mobilità o per trattamento di quiescenza del titolare;

3. utilizzare i dirigenti vincitori del concorso riservato assegnando loro le sedi rese vacanti dall’annullamento;

4. mettere a reggenza le restanti sedi. (DIRETTIVA n. 33 Prot. n. AOODGPER.3510 Roma, 17 marzo 2009 Articolo 4 - I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.)

Pur in presenza di sentenze definitive che hanno annullato il concorso, l’amministrazione ha continuato ad ignorarle, vanificandone gli effetti con atti dilatori, alla ricerca di un’improponibile ed inammissibile soluzione legislativa della questione.

Non è degna di nota l’ipotesi da più parti prospettata di un ipotetico caos nel quale verrebbero precipitate le 426 scuole siciliane se private del dirigente. Il dirigente ci sarebbe comunque e sarebbe un preside idoneo al concorso riservato, o un preside incaricato o in preside in reggenza.

Violazione del 3° comma dell'art. 97 della Costituzione.

L’emendamento viola, altresì, il 3° comma dell’art. 97 della Costituzione nella parte in cui dispone che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”

Nel caso in esame viene prevista un’ipotesi di accesso al posto di Dirigente scolastico al di fuori dello schema tipico del concorso.

Non può avere alcuna rilevanza al riguardo la circostanza che si tratterebbe di un posto assunto in “via transitoria”, poiché ricoperto tale posto, che deve necessariamente essere assunto dopo l’espletamento di un concorso valido, si svolgerebbero pubbliche funzioni che sarebbero radicate su un atto di investitura annullato da due sentenze.

Si creerebbe un precedente non ammesso dalla Costituzione, in quanto con legge ordinaria, determinate pubbliche funzioni verrebbero attribuite dal Parlamento ad alcuni soggetti sprovvisti di qualsiasi titolo e legittimazione.”

La proposta prosegue dando un’ulteriore specificazione ed individuando altre due categorie di candidati diversificando ulteriormente la tipologia di intervento e di “rinnovo” delle procedure concorsuali. Stabilisce, infatti che gli idonei utilmente collocati in graduatoria dovranno sostenere un colloquio su un progetto elaborato su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione svolto con esito positivo, allo scopo di confermare la posizione occupata nella graduatoria. Anche in questo caso appare evidente la illogicità della norma e la palese discriminazione poiché pur trovandosi nella medesima posizione di quanti sono stati utilmente inseriti e chiamati a svolgere le funzioni dirigenziali, tali soggetto non rientrati nell’incarico per mancanza di posti dovranno sostenere una nuova prova al solo fine di mantenere la posizione in graduatoria.

La terza ed ultima categoria individuata dagli onorevoli proponenti è quella di coloro che parteciparono a suo tempo, completandole, alle due prove scritte. Per tali soggetti si effettuerebbe la rinnovazione del procedimento concorsuale attraverso una nuova valutazione degli elaborati, e coloro le cui prove saranno ritenute idonee, saranno avviati ad un corso-concorso di durata semestrale e un colloquio selettivo.

In tale ultima previsione emerge un ulteriore elemento di criticità che consiste nella previsione che la rinnovazione delle procedure concorsuali verrebbe effettuata attraverso la ricorrezione e rivalutazione degli elaborati. Proprio tale circostanza è stata ripetutamente esclusa dal giudice amministrativo per la evidente illogicità della medesima azione che nasce dalla impossibilità di garantire l’anonimato dei candidati.

Appare evidente che la disposizione di cui si chiede l’approvazione daparte del Parlamento, viola il principio di parità tra tutti i candidati riconoscendo illegittimamente delle posizioni di privilegio che peraltro per la prima categoria, giova ripeterlo, sono fondate su atti incostituzionali ancorché non dichiarati tali dalla Corte costituzionale, ma che appaiono tali nella loro solare limpidezza.

Si evidenzia, altresì, che il concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, anche se articolato su base regionale, ha valenza nazionale. Ciò significa che le procedure per il reclutamento effettuato nelle altre regioni in attuazione del decreto sopra richiamato non verrebbero applicate nella nuova previsione normativa

per i candidati

siciliani, venendosi così a creare un ulteriore elemento di discriminazione e di disuguaglianza con le posizioni giuridiche dei candidati siciliani rispetto agli altri candidati del resto della nazione.

 

3. Violazione del principio di non ingerenza da parte del Parlamento sugli atti giurisdizionali

Da quanto precede appare evidente che la proposta di legge come sopra avanzata viola il disposto della sentenza passata in giudicato. Ci troviamo dinanzi a delle sentenze definitive che hanno riconosciuto la invalidità degli atti della Commissione in sede di valutazione degli elaborati. La proposta richiamata svuota di contenuto le sentenze perché di fatto tende a mantiene in servizio gli attuali c.d. “vincitori”, riconoscendo delle posizioni giuridiche ed uno stato di servizio inesistente fondato su un atto rimosso dalla sentenza. Che senso ha parlare di annullamento del concorso quando coloro che risultano “vincitori” continuano a beneficiare dei vantaggi e degli effetti di un concorso dichiarato nullo?

“A tale proposito è sufficiente ricordare che il principio di intangibilità del giudicato costituisce uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale, in quanto rivolto, da un lato, ad assicurare il valore sostanziale della certezza del diritto nei rapporti tra i consociati e nei confronti dei pubblici poteri e, dall’altro, a garantire l’attuazione del principio di separazione dei poteri, il quale - seppur accolto in modo temperato nel nostro ordinamento costituzionale per ciò che attiene ai rapporti tra legislativo ed esecutivo - costituisce un presidio intangibile in relazione a quelli tra circuito democratico-rappresentativo e potere giudiziario.

Sia sufficiente ricordare, a tal proposito, la previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.), al soddisfacimento dei quali l’accertamento giudiziario definitivo è preordinato; o, ancora, la previsione secondo la quale “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa” (art. 113 Cost.), previsione che sarebbe sostanzialmente aggirata qualora, come nell’ipotesi di travolgimento del giudicato, si vanificassero gli effetti satisfattivi della tutela stessa. Si pensi ancora alla disciplina costituzionale volta ad assicurare l’indipendenza del potere giudiziario (art. 101 ss.) ovvero la previsione della ragionevole durata dei processi, quale che sia il rito o l’autorità giudiziaria presso la quale il processo si svolge (art. 111 Cost.); previsione, quest’ultima, che assume particolare significato essendo espressamente volta ad assicurare certezza, in tempi congrui, in ordine ai rapporti giuridici dedotti in giudizio.

I giudici della Consulta hanno, affermato, a proposito delle leggi di interpretazione autentica, che “al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato” aggiungendo che “se vi fosse un’incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l’esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi”. (cfr. C. Cost. 282/1985). E ancora nella sent. 364/2007 la Consulta ha statuito che “anche se le disposizioni in scrutinio non possono essere definite retroattive in senso tecnico, tuttavia esse, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati, finiscono per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali per queste enunciati” (nello stesso senso C. cost. 234/2007). Infine, con riferimento alle leggi provvedimento, tra le quali va senz’altro inquadrata la disposizione in oggetto (cfr. infra punto 5) si deve menzionare la sent. 267/2007 nella quale viene dichiarata la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale riguardante una norma che “non ha avuto ad oggetto una generalità di casi ed è stata giustificata dall’intento di eludere quello definito da pronunce giurisdizionali” (cfr. anche 94/2009).

E, d’altra parte, la circostanza che la decisione giurisdizionale passata in giudicato non possa in alcun modo venir travolta da interventi successivi è dimostrato dalla fatto che un tale sbarramento è previsto dall’ordinamento persino con riferimento agli effetti nel tempo delle sentenze della Corte costituzionale. L’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, conseguente al formarsi del giudicato, insomma, è, dall’ordinamento costituzionale, ritenuta prevalente persino nel caso in cui il giudicato si sia formato in forza dell’applicazione di norme costituzionalmente illegittime.

Né vale in senso contrario invocare la previsione di cui all'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale statuisce che "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali". Si tratta, infatti, di una evidente eccezione, motivata da esigenze di civiltà giuridica, la quale, peraltro, in tanto appare ammissibile, in quanto prevista da una disciplina immediatamente attuativa della Costituzione e dotata di uno speciale regime giuridico, come unanimemente riconosciuto in dottrina.

Nella fattispecie che ci occupa, il travolgimento del giudicato non risponderebbe a nessuna finalità attuativa della Costituzione, ma anzi, concorre a determinarne una palese violazione della Carta.” (Cfr. parere prof. Gazzetta)


4. Illogicità della pretesa ipotesi di una giustizia sostanziale contrapposta al dettato della sentenza. Irragionevolezza dell’emendamento.

Da alcuni esponenti decisamente interessati perché coinvolti con parenti ed amici presenti tra i 426, si è palesata l’idea di una giustizia sostanziale ossia di quella forma di giustizia che si ispira ai valori etico-sociali espressi dalla società civile in un determinato momento storico, prescindendo dall’osservanza della norma giuridica. La giustizia sostanziale, pur comprimendo la garanzia rappresentata dalla certezza del diritto, ha tuttavia il vantaggio di assicurare, in maniera costante, l’adeguamento del sistema giuridico all’evolversi dell’organizzazione e del costume sociale.

Essa si uniforma tendenzialmente alla giustizia formale, ma discrasie tra le due giustizie possono essere determinate dall’applicazione di norme culturalmente e socialmente superate. Il compito di porre fine ai disagi che una tale situazione di “crisi” inevitabilmente comporta è affidata alla sapienza ed alla lungimiranza del giurista.

Se quello sopra riportato rappresenta appieno il concetto di giustizia sostanziale che viene invocato da più parti, da senatori,deputati, rappresentanti sindacali, rappresentanti di associazioni, da alcuni esponenti dell’amministrazione penosamente coinvolti nella vicenda, allora dobbiamo chiederci se il costume sociale ritiene che siano concetti culturalmente e socialmente superati i seguenti:

1. che le sentenze vengono emanate dai giudici e quando esecutive devono essere applicate;

2. che le sentenze esecutive contro la pubblica amministrazione obbligano la medesima a darvi corso ;

3. che sia indegno che dirigenti scolastici si rivolgano ai politici (vile ossequio) per perorare e sostenere l’ introduzione di un emendamento palesemente incostituzionale.

4. che sia indegno (inammissibile) che un uomo di scuola caldeggi posizioni antigiuridiche ed incostituzionali;

5. che sia indegno trattare le sentenze siccome carta straccia;

6. che sia indegno considerare che la Costituzione viga solo per gli imbecilli;

7. che sia indegno affermare che le leggi vadano bene solo se tutelano interessi particolari.

Se quelli sopra riportati, invece, non sono da considerarsi principi o concetti superati dall’attuale società, allora dobbiamo ritenere che la giustizia formale ha correttamente operato e che essa coincide, almeno in tale ipotesi, con quella sostanziale. Invero, i sostenitori dei 426 fondano il loro assunto solo sul fatto, come se il possesso di uno stato potesse assurgere a situazione di diritto in contrasto con le sentenze.

La pretesa di voler ad ogni costo salvaguardare la posizione dei candidati che attualmente sono stati illegittimamente mantenuti in servizio, mina i principi cardine dell’attuale ordinamento, delegittima la magistratura e svuota di contenuto i precetti normativi.

Ulteriore elemento di incostituzionalità – violazione dell’art. 3 – illogicità manifesta. Dalla lettura del disposto della legge al’art. 10 quanto segue:

1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Bene, e dove è andata a finire l’interregionalità del concorso?

E’ chiaro che la Lega per dare il nulla osta a questa proposta che fa inorridire, stante le palesi illogicità in essa presenti che sconfinano senza alcun dubbio nella incostituzionalità, ha preteso il confinamento all’interno della Sicilia di questi dirigenti rivalutati, nonché ovviamente di quanti erano già stati dichiarati idonei.

La Siragusa, ovviamente, produce norme, non solo in contrasto con la Costituzione, ma da brava persona di “sinistra” (sic!), ligia ed attenta ai principi ispiratori del nostro stato (sic!), consente il processo di ghettizzazione proposto dalla Lega, pur di salvaguardare l’interesse dei 426.

Per quale ragione in seguito al riesame un concorrente, dichiarato “vincitore” del concorso, deve aspettare che si liberino dei posti in Sicilia, mentre per il principio della interregionalità potrebbe benissimo accedere da subito ad una della 300 scuole libere in Lombardia? Come, guarda caso, hanno già fatto 20 “vincitori” che lo scorso anno sono stati immessi nei ruoli nonostante la sentenza ritualmente notificata fosse divenuta inappellabile.

Considerato che il tempo di mantenimento della graduatoria è di soli 24 mesi sarebbe logico ritenere che in tale periodo si libereranno centinaia di posti in tutta Italia. Confinare la graduatoria alla sola Sicilia costituisce, quindi, un’ulteriore lesione dei diritti dei ricorrenti.

Questa è un’ulteriore macchia infamante sia per tutti i siciliani, sia per lo Stato Italiano, poiché alimenta e permette processi di ghettizzazione, illegittimi e incostituzionali. La cosa che appare in tutto il suo squallore è che tali processi di ghettizzazione vengono permessi proprio da quella “sinistra” che si fa paladina, sulla carta, della tutela dei “diritti”. (sic!)

Ma evidentemente per la Siragusa , da brava parlamentare della “Sinistra” (sic!), brava esponente della corrente del segretario Bersani - quello che rappresenta il nuovo del Partito Democratico(sic!) -, quale rilevanza possono avere i principi della Costituzione ?

L’importante per la Siragusa e per il PD è che i 426 vengano mantenuti in servizio nelle loro sedi opportunamente congelate con un’altra legge (la 190) anch’essa incostituzionale (poco importa che la Corte costituzionale non si sia pronunziata su di essa, l’incostituzionalità appare in tutta la sua solare limpidezza e può essere espressa liberamente).

Ricordiamo per chi non ne fosse ancora a conoscenza che tra i 426 ci sono la sorella del on. Cristaldi, relatore della proposta incostituzionale, la moglie dell’on.Di Giacomo, deputato regionale del PD, colleghi della Siragusa, la moglie del preside Tripodi, (consulente della commissione cultura presso la Regione Siciliana). L’importante è che rimangano tutti dirigenti, tutti i 426, il resto, poi, è spazzatura ed irrilevante.

Poco importa se i pur bravi dirigenti, dichiarati vincitori, devono essere ghettizzati nel loro territorio. D’altronde la Lega ha detto che non vuole “asini al nord” ed il PD ubbidisce. (sic!)

Quello che questi illustri personaggi firmatari di tale legge di sanatoria non hanno capito è che in gioco non sono gli interessi dei 426 c.d. vincitori o degli altri 1000 non vincitori. Quello che è in gioco è la credibilità dello Stato, la credibilità delle sentenze, la certezza per il cittadini che rivolgendosi al giudice potranno ottenere giustizia. La posizione della Siragusa e del suo partito nega di fatto questi principi, dice apertamente che le sentenze non servono a nulla quello che conta è la volontà politica. Trovare il politico giusto che ti fa la legge ad hoc e poi le sentenze possono tranquillamente essere usate nel modo meno opportuno.

Questo è quello che forse è sfuggito all’on. Siragusa e che, forse, non capisce neanche il PD. Alimentare questi processi di ghettizzazione significa consentire il processo di frantumazione dell’unità nazionale, ma evidentemente questo non rientra negli interessi della sinistra e dei suoi deputati.

Bravo Bersan. Continua così.

Visto che l’On. Bersani ha strombazzato ai quattro venti che il suo libretto era costellato di 30 e 30 e lode e che ha conseguito la laurea a pieni voti, gli consiglierei di ripassare i principi di diritto Costituzionale e amministrativo perché appare ampiamente dimostrato che il segretario del PD sembra averne smarrito la conoscenza ed il ricordo. Allora e solo allora, forse, si potrà permettere di criticare la Gelmini che alla luce di fatti non ha nulla da invidiare né a Bersani, né alla Siragusa.

Tralascio i riferimenti a Di Pietro perché, visto i risultati, e la condivisione della legge da parte degli esponenti del suo partito, cofirmatari e plaudenti, ritengo di concordare pienamente con l’opinione dell’avv. Ghedini.

A quel sindacalista improvvisato come lo ha definito un sindacato serio come l’Anp, avvezzo a mettere in ferie d’ufficio i docenti a mezzo E_mail nel periodo natalizio, che contestava il diritto di riunione del personale ed era amante delle telecamere, dico che farebbe bene a tacere se non altro per rispetto dei 426 nei confronti dei quali molte azioni sono state intraprese proprio in reazione agli sproloqui di questo “sindacalista improvvisato”.

Commenti all'articolo

  • Di paolo (---.---.---.102) 28 dicembre 2010 11:34

    Caro D’Urso 


    Non ho capito se questo tuo articolo è una comunicazione di servizio per addetti e conoscitori del problema o se vuole informare anche chi ,come il sottoscritto, non ha la più pallida idea della questione . Forse una sintesi in premessa ne avrebbe facilitato la comprensione .
    Comunque mi sembra di aver capito che questa legge Siragusa , appoggiata dalla sinistra , invalidi una delibera presa in virtù dello status di autonomia della regione Sicilia ,relativa ad un concorso per dirigenti scolastici , non riconoscendone gli effetti in termini di relativa mobilità sul territorio nazionale .
    la Lega ,ovviamente e come da copione , non vuole una iniezione di siciliani al nord (semplifico).
    Avverso questa legge si sollevano , da parte degli interessati e dell’organo giurisdizionale amministrativo siciliano, obiezioni di costituzionalità , oltre , come dice l’articolista , ad un richiamo alla credibilità dello stato che ne verrebbe gravemente lesa.

    Intanto mi chiedo da dove saltino fuori questi 426 dirigenti scolastici in mobilità , a occhio e croce mi sembrano una enormità . Seconda cosa , non è che la Sicilia sia patria di virtù in termini di pubblici dipendenti , per cui il resto d’Italia non debba preoccuparsi . Tutt’altro.
    Infine , abbi pazienza , ma la credibilità lo stato la persa da un bel pezzo ed il tuo concordare con Ghedini ,avvocato di un signore che ha profondamente contribuito a far abbassare al minimo storico il livello la credibilità delle istituzioni, mi rende ancora più sospettoso e meno disponibile ad essere favorevole ad argomentazioni che , in punta di diritto , potrebbero anche essere fondate.

    paolo
    • Di carlo (---.---.---.124) 30 dicembre 2010 01:04

      Caro Paolo,

       

      spero di essere sintetico e chiaro utilizzando le spiegazioni degli Atti parlamentari relativi alla legge di cui si parla.

       

      La LEGGE 3 dicembre 2010, n. 202, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti.

       

      Il Cga ha ritenuto imperfetta la composizione delle due sottocommissioni, poiché avendo lavorato contemporaneamente la presenza del presidente non era stata costante.

      Invece, nel resto d’Italia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simultaneamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento (sentenze del CdS: n. 7964 del 15 dicembre 2009; n. 1920 del 10 aprile 2003).

       

      L’accaduto fa emergere una contraddizione del sistema giurisdizionale italiano per effetto della quale i cittadini italiani, a seconda che risiedano in Sicilia o nel resto d’Italia, godono oppure non godono di determinati diritti.

       

      Non è possibile, in ogni caso, che in Italia una procedura concorsuale a carattere nazionale, espletata in tutte le regioni nello stesso modo, possa essere annullata solo in Sicilia e non nelle altre.

       

      Si sottolinea che la magistratura penale ha avviato un’inchiesta a riguardo, successivamente archiviata in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato.

      Il fatto poi che agli oltre quattrocento dirigenti scolastici in questione, il Consiglio di giustizia amministrativa abbia sino ad oggi precluso la possibilità di intervenire nel procedimento che ha visto travolgere le loro posizione professionale e sociale, poiché non li ha considerati «controinteressati», solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione).

       

      Per finire, gli oltre quattrocento dirigenti scolastici, di cui si parla, sono stati nominati tali in forza della legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1, c. 619 (Dopo aver sostenuto, cioè, con esito positivo tutta un’altra serie di prove).

       

      Saluti,

      c.

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.137) 30 dicembre 2010 09:29

      Questo tizio dimostra di non conoscere il sistema giudiziario italiano ed ha la pretesa, ma solo quella di dare un senso a ciò che un senso non ha. Credo che abbia ripetuto la stessa solfa che non fa altro che ripetere ossessivamente in rete insieme al Tripodi (marito di una dei 426), all’Indelicato (presidente di un novello sindacato bacchettato recentemente anche dalla direzione regionale), al Luca direttore della" letterina" (che censura tutti i miei scritti) e tanti altri che pubblicano su Aetnanet gestita dal medesimo Indelicato con la sapiente ed ossequiosa direzione di un certo Almirante che "respira aria sì pura da lasciare stecchito" che ha ritenuto di non pubblicare la petizione che reca il n. 1175 perchè a suo dire era offensiva, soggetti che hanno cercato di monopolizzare la rete fornendo delle informazioni destabilizzanti del sistema giudiziario. Detto questo, preciso che il CGA è una sezione del Consiglio di Stato, che in regime di totale autonomia, ha ritenuto di qualificare illegittima la correzione degli elaborati effettuati da una Commissione che aveva nello stesso tempo (in fase di correzione) in comune il presidente. Le fattispecie indicate dai Tar che cita questo tizio sono diverse. Il vizio riscontrato dal CGA è assorbente di tutti gli altri che sono stati lamentati e travolge la procedura in radice. Non esistevano in quella fase dell’impugnazione controinteressati e, quindi, terzi che potessero legittimamente vantare il diritto di partecipare al procedimento. Nonostante le chiare discussioni più volte fatte in tutti i luoghi in cui è stato possibile farle, questo tizio continua a porre le stesse argomerntazioni. C’è una cosa alla quale non risponde nè lui, nè i suoi amici, nè la Siragusa ed è la circostanza che il Consiglio di Sato, intervenendo in altri ricorsi presentati da altri soggetti, ha riscontrato la illegittimità della procedura della correzione degli ela borati poichè manca qualsiasi elemento atto a giustificare il voto, mancano giudizi, griglie di valutazione, e i tempi indicati per la valutazione sono risibili. Questo Tizio continua a parlare per conto di chi o di cosa non è dato sapere. Tuttavia purchè non offenda come ha ripetutamente fatto in altre occasioni è libero i fare le sue considerazioni che sono state puntualmente sconfessate dalla magistratura in tutte le sedi. La legalità non è un concetto che ha il dono dell’elasticità. Occorre avere il rispetto per le sentenze che possono essere condivisibili o meno, non si può oltraggiare la magistratura come spesso hanno fatto questi soggetti solo perchè non ne condividono le sentenze. Spero che la loro sia semplice mancanza di conoscenza del sistema giudiziario italiano e non sia invece mala fede il che, per degli educatori sarebbe molto, ma molto grave.

    • Di carlo (---.---.---.131) 30 dicembre 2010 16:50

      Caro Paolo,

      spero di essere sintetico e chiaro utilizzando le spiegazioni degli Atti parlamentari relativi alla legge di cui si parla.

      La LEGGE 3 dicembre 2010, n. 202, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti.

      Il Cga ha ritenuto imperfetta la composizione delle due sottocommissioni, poiché avendo lavorato contemporaneamente la presenza del presidente non era stata costante.

      Invece, nel resto d’Italia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simultaneamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento (sentenze del CdS: n. 7964 del 15 dicembre 2009; n. 1920 del 10 aprile 2003).

      L’accaduto fa emergere una contraddizione del sistema giurisdizionale italiano per effetto della quale i cittadini italiani, a seconda che risiedano in Sicilia o nel resto d’Italia, godono oppure non godono di determinati diritti.

      Non è possibile, in ogni caso, che in Italia una procedura concorsuale a carattere nazionale, espletata in tutte le regioni nello stesso modo, possa essere annullata solo in Sicilia e non nelle altre.

      Si sottolinea che la magistratura penale ha avviato un’inchiesta a riguardo, successivamente archiviata in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato.

      Il fatto poi che agli oltre quattrocento dirigenti scolastici in questione, il Consiglio di giustizia amministrativa abbia sino ad oggi precluso la possibilità di intervenire nel procedimento che ha visto travolgere le loro posizione professionale e sociale, poiché non li ha considerati «controinteressati», solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione).

      Per finire, gli oltre quattrocento dirigenti scolastici, di cui si parla, sono stati nominati tali in forza della legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1, c. 619 (Dopo aver sostenuto, cioè, con esito positivo tutta un’altra serie di prove).

      Saluti,
      c.


      Mi scuso per l’errato invio del primo post identico a questo. Prego il moderatore di cancellarlo. Grazie

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.239) 30 dicembre 2010 19:55

      Il CGA ha disposto l’annullamento della procedura concorsuale, non lasciando spazio all’amministrazione la quale non ha potuto fare altro che annullare in toto il concorso considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa l’annullamento degli atti generali e collettivi fondato su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche nei confronti di coloro che, sebbene rimasti estranei al giudizio, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed inscindibile, non può esistere per taluni e non esistere per altri. 
      Ecco per quale ragione è stato travolto tutto il concorso e che non può parlarsi di alcuna violazione del diritto del contraddittorio. Questo vizio rilevato dal Consiglio di Stato è talmente grave da assorbire tutti gli altri motivi compreso quello della mancata correzione degli elaborati. Irrilevante sul piano amministrativo, anche se inspiegabile, l’archiviazione sul piano penale. Infatti, si tratta di illegittimità non di illecieità. Questi sono concetti elementari che sfuggono a chi ha la pretesa di parlare di diritto. 
      Le sentenze si fondano sul dato giurisprudenziale ed è all’interno della magistratuira secondo i suoi schemi e secondo le sue regole che viene chiesta ed ottenuta la tutela dei diritti. La politica deve restare fuori da questo contesto. Il Parlamento intervenendo sulla questione ha violato il principio di separazione dei poteri.
      Questi signori che contestano la sentanza del CGA (sezione del Consglio di Stato), tuttavia tacciono sui motivi della inesistenza della valutazione. Nulla dicono sulla elementare circostanza che mancando di fatto la possibiltà concreta anche di leggere il tema per intero non spiegano in base a quale criterio sarebbe stata redatta la graduatoria. In base a quale criterio è stato attribuito il voto e deciso il 18 o il 21 o il 27? Di questa inezia i signori detrattori della magistratura non parlano non dicono nulla.
      La prova evidente della mancanza assoluta di correzione emerge dalla constatazine che elaborati con errori grammaticali, di sintassi e deficienze nella sillabazione, sono stati valutati positivamente e con voti altissimi.
      Dicevo sopra che ritengo inspegabile l’archiviazione disposta dalla Procura di Palermo alla quale è stata inviata una dettagliata denuncia ed è stato chiesto anche il sequestro dei computer contenenti i files. Inspiegabile perchè se per esempio un medico certificasse di aver visitato un tizio e poi dovesse emergere che nessuna visita è stata effettuata dal medico lo stesso verrebbe sottoposto a procedimento penale per falso ideologico. Mi chiedo : se la commissione ha dichiarato di aver corretto i compiti e di averli valutati e poi emerge che tale operazine non poteva essere effettuata nei tempi dichiarati in verbale (atto pubblico che fa fede fino a querela di falso) sulla base di quale valutazione la procura ha escluso la responsabilità della Commissione? Se la Commissione nel tempo indicato in verbale (atto pubblico) non aveva, come dimostrato anche nel corso della trasmissione MiMandaRai3, neanche il tempo di leggere la prima pagina come ha fatto ad attribuire il voto?
      Di questo i detrattori della magistratura che denunziano la violazione del giusto processo del diritto di essere parte nulla dicono.
      Tacciono anche dei rilievi allalegge Siragusa formulati dalla Commissione affari costituzionali in seno alla Camera dei deputati.

    • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 00:09

      Caro Paolo,
      per essere più chiari:

      Il Consiglio di Stato ha sentenziato che le Commissioni del concorso cosi come costituite in tutta Italia sono regolari, peccato che ciò non vale per la Sicilia.

      Ma ad ogni modo:

      1) Il superamento degli esami orali dove lo mettiamo?

      2) Un anno di corso di formazione con attestato finale che è unico titolo per essere stati nominati dirigenti scolastici dove lo mettiamo?

      3) Un anno di tirocinio con progetto finale sotto la guida di provati dirigenti dove lo mettiamo?

      4) Un contratto a T.I. firmato in buona fede (da entrambe le parti) dove lo mettiamo?

      5) Un anno di prova superato positivamente dove lo mettiamo?

      6) Tutti gli atti firmati da cotanti dirigenti dove li mettiamo?

      7) La legge 296/06 art. 1 c. 619 e leggi ss. (unica normativa che ha disposto l’immissione in ruolo dei citati presidi) dove le mettiamo?

      8) Dopo quattro anni di lavoro, con annessi e connessi, dove lo mettiamo?

      9) La buona amministrazione data dalla continuità e dalla serenità dove la mettiamo? Qui si parla di salvaguardare due persone pluri-bocciate da varie commissioni (che già lavorano) … e non si guarda ad un’intera generazione di una “nazioncina” …

      10) Lasciamo perdere poi il buon senso …

      È finito il tempo dei morganatici. Tutto ciò che nasce dal lavoro, dall’unione o dall’accordo di più persone ha un certo valore, a volte ineludibile … 

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.239) 31 dicembre 2010 09:09

      Dalle cose elencate emerge chiaramente, ove ce ne fosse ancora bisogno, il rifiuto delle regole e la inconsistenza delle argomentazioni.
      Il tizio continua a non rispndere alla domanda del perchè e del come è stata redatta la graduatoria dei "vincitori" visto, come cristallizzato dal Consiglio di Stato, non c’è stata alcuna valutazione degli elaborati.
      Allora, prescindendo da quello che in molti pensano che la graduatoria in assenza di altri fattori sia dipesa dalla pura fortuna (sorteggio) quale dirtto può nascere da tale estrazione? Perchè io e altri mille dobbiamo subure questa regola dell’estrazine se non era questo il criterio di scelta? Il criterio della redazione della graduatoria se non erro era basato sulla valutazione delle competenze che sarebero emerse da un elaborato!!!

      Tutto il resto, come direbbe un grande cantautore, "è noia".

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.128) 28 dicembre 2010 13:17

    Basterebbe leggere gli altri articoli già pubblicati sul tema per averne una chiara idea. In particolare il riferimento all’On. Di Pietro, al quale ho ampiamente scritto ed illustrato tutta la vicenda, ma che non mi ha mai degnato di alcun riscontro nonostante il suo segretario mi avesse assicurato che il presidente risponde a tutti, si fonda sulla attiva e fattiva partecipazione del partito (Idv) alla emanazione della legge di sanatoria che, grazie proprio alla "disponibiltà" dell’IdV è stata adottata in commissione in sede deliberante (non è passata dall’aula).
    Lungi da me l’idea di essere un estimatore dell’attuale presidente del Consiglio, ma potrai certamente comprendere lo stupore nell’apprenedere che proprio il Senatore Giambrone (componente della settima commissione cultura, istruzionecc.) ha appoggiato la legge Siragusa, anzi ha cercato di emendarla favorendo ancora di più il propcesso di violazione della Costituzione.
    La parte che riguarda la Lega è la pretesa del confinamento degli eventuali vincitori che emergerebbero dalla nuova rivalutazione degli elaborati all’interno della Regione siciliana. Questo è stato chesto ed ottenuto ed il PD ha immediatamente accettato perchè era importante salvaguardare non la scuola siciliana, che non è mai stata in pericolo, ma la poltrona ai 426 insegnanti, mantenuti in servizio con la qualifica di dirigente da un’altra legge incostituzionale (190/09), dichiarati vincitori di un consorso annullagto dalla magistratura.

    L’On. Di Pietro dovrebbe spiegare perchè se la Costituzione viene violata nell’interesse dell’On Berlusconi, con leggi ad personas, grida allo scandalo, mentre quando la stessa Costituzione viene violata dai suoi "compagni" di partito, dai suoi senatori per l’emanazione di leggi ad personas è tutto lecito e permesso. Credo che si tratti di unconcetto di elementare coerenza. Ecco perchè condivido la posizione di Ghedini che si esprime nella mancanza totale di coerenza.

    Proprio perchè, come dici tu, la Sicilia non è "Patria di virtu in termini pubblici" in presenza di una sentenza che ripristina il concetto di legalità e di rispetto delle regole, sia il PD sia l’IdV avrebbero dovuto avversare qualsiasi forma di sanatoria. Invece hanno fatto a gara con i deputati e senatori del PDL addirttura ponendosi come primi frimatari e proponenti di questa legge che viola i più elementari principi della Carta costituzionale primo fra tutti quello della separazione dei poteri. Il Sen Giambrone e i Senatori del PD, la Garavaglia ed altri, non hanno mai citato la circostanza che il Consiglio di Stato ha certificato la mancata correzione degli elaborati, che ha certificato l’assenza di qualsiasi criterio di correzione, che ha certificato la mancanza di motivazione nell’attribuzione del voto. Il sen. Giambrone e gli altri senatori del PD, compresa la capogruppo che è un magistrato e che, quindi, ha certamente le competenze per poter argomentare con cognizione di causa sulla questione non hanno mai fatto alcun riferimento a tale circostanza.
    Preciso caro Paolo che subito dopo le prove e durante la correzione sono pervenute al Ministero, allora retto da un certo Fioroni e con la vice Bastico (credo entrambi eletti dagli imbecilli come me nelle fila della c.d. sinistra), pur avendo ricevuto diverse relazioni ispettive circa le palesi illegittimità poste in essere nella fase della correzione e valutazione degli elaborati , nonha prodotto alcun risultato se non sterili e fuorvianti dichiarazionidella Bastico la quale rinviava il tutto all’eventuale decisione sul merito della magistratura.

    Da questo nasce l’idignazione.
    Lo Stato può averla persa la creibilità, ma la sinistra quella che si batte contro i soprusi, per il rispetto delle regole, per il mantenimento delle garanzie, quella sinistra che dichiara al mondo intero che la Costituzione è la più bella del mondo, bene, questa sinistra non può permettersi di perdere la dignità, non ne ha il diritto.

  • Di paolo (---.---.---.102) 28 dicembre 2010 15:19

    Adesso è tutto un pò più chiaro e non mi meraviglierei che il comportamento palesemente incoerente di Di Pietro fosse funzionale a non dare un dispiacere all’alleato PD . Il quale alleato PD , molto probabilmente , era a sua volta impegnato in qualche operazione di impastoiamento in Sicilia ,nella giungla dei riassetti politici siciliani ,UDC ed MPA in testa . Diciamo che " una mano lava l’altra" , o anche a " buon rendere " .Bell’esempio non c’è che dire ! 

    Che poi nei " disguidi " concorsuali ci sia la mano di Fioroni ,non mi meraviglia più di tanto ,considerata la sua derivazione scudocrociata . E questi sono proprio i motivi che mi hanno fatto allontanare da Bersani e compagnia bella . Non trovo grosse differenze ,se non di ordine folcloristico - godereccio, con il PDL . Certo che la faccenda è proprio bruttina e offre tutto lo squallore di un paese senza alternative.
    Ti auguro che Di Pietro , per quello che ormai può servire, quantomeno ti risponda .E’ anche un fatto di educazione.

    paolo
  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.128) 28 dicembre 2010 15:43

    Non credo che una risposta possa servire. Non penso neanche che ci sia un’operazione che riguardi il nuovo assetto governativo in Sicilia. Lo squallore determinato da questa legge è così grande perchè mette alla berlina tutti i valori che la sinistra ha da sempre sbandierato ai quattro venti. Il PD, grazie alla Siragusa, che credo facesse parte dello staff di Fioroni quando era al Governo, si è venduto per una manciata di fagioli. E pensare che la maggior parte, anzi potrei dire la quasi totalità dei 426 sanati (ma non è detta ancora l’ultima parola), appartiene alla destra e fa riferimento a Firrarello al PDL a Cristaldi e altri. Purtroppo non avremo la possibilità di mandare via la Siragusa che sarà riproposta magari in un collegio sicuro come è accaduto con la Finocchiaro la quale si è ben guardata dal presentarsi nei collegi del catanese. Questa è una classe politica molto simile all’aristrocrazia che dissanguava il popolo, lontana dai problemi della gente e votata unicamente a mantenere il proprio status con tutti i suoi privilegi.
    Nel mio piccolo tutti i voti che prima andavano al PD cercherò di dirottarli verso la spiaggia nella speranza che il giorno delle elezioni sia una calda giornata tipicamente siciliana. Almeno questo nessuno potrà togliercelo ed ogni voto che toglierò al PD sarà una vittoria verso la riconquista della dignità.

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.137) 29 dicembre 2010 09:58

    Io non amo discutere sulle ipotesi. La storia non si fa nè con i "se", nè con i "ma".

    Le ricordo egregio signore che lei ha ampiamente dimostrato in altri siti la pienezza della sua propensione per l’insulto e la denigrazione della dignità delle persone, il tutto nascondendosi dietro un "sicuro" anonimato (che, poi, tanto sicuro non è).

  • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 01:43

    Non ci posso credere!!! Ormai è una moda. Dopo la farsa/tragicomica della ripetizione del concorso di 426 presidi arriva “la commedia brillante e sentimentale che riporta una generazione a confrontarsi con la vita che dopo 20 anni è andata da tutte le parti, fra sogni e disillusioni. … il Ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità e lo dovranno rifare.” Anche i personaggi sono omonimi … 
    Che ridere!!!

    Vedere per credere: http://www.mymovies.it/film/2011/immaturi/

  • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 11:27

    Caro P.

    1) Quisquigliando: 

    A) La legge 296/06 art. 1 c. 619 recita: “ … si procede alla nomina … dei candidati del citato concorso 22/11/2004 … che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. … le nomine di cui al presente comma, … sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.”

    Da precisare che tale graduatoria di merito non solo da una legge successiva è stata trasformata in graduatoria permanente ad esaurimento, non solo è stata utilizzata dal MIUR in buona fede, ma non è stata annullata da nessun giudice.
    Da aggiungere che sempre la stessa graduatoria dopo fior fior di leggi serviva solo per regolare l’ordine di entrata e non dava titolo di accesso alla nomina come appresso detto dalla Bastico interpretando le sentenze di tutti i TAR d’Italia.

    B) Atto Camera - Risposta scritta pubblicata lunedì 21 gennaio 2008 - nell’allegato B della seduta n. 270 - All’Interrogazione 4-05425 presentata da SASSO. Stralcio:

    “ … con sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, richiamando le disposizioni dell’articolo 1, comma 619 della legge finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che «il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione avviene … con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale medesima e l’attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione». L’amministrazione, pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si è adeguata alla predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in questione. Pertanto si ritiene che le operazioni di individuazione dei vincitori del concorso in parola siano state condotte in totale correttezza. Si fa presente, infine, che alcuni candidati controinteressati hanno prodotto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con istanza di sospensiva, respinta con Ordinanza n. 786 del 2007.
    Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.”

    2) Serieggiando:

    Io non voglio vivere in un paese fondato sull’ossessione per le graduatorie o per le liste di proscrizioni; in un paese in cui vige la regola “tanti occhielli tanti bottoni” portata agli estremi di un realismo potentemente “naif”.

    Io voglio vivere in un paese che sa guardare avanti, al futuro, che sa trovare soluzioni nuove, moderne, dinamiche e vitali a problemi vecchi … che sa trovare soluzioni di buon senso e mature a questioni che purtroppo sorgono nella vita degli uomini.

    Ad un certo punto bisogna dire basta e girare pagina. Lo fecero i nostri padri alle fine di un’ecatombe mondiale nel 1945 nel giro di pochi mesi e noi ancora nel terzo millennio da quattro anni ci trasciniamo una querelle su una graduatoria di …….. o su una “A” con l’acca o senza acca, per giunta in un mondo che sta andando a rotoli.

    • Di (---.---.---.127) 31 dicembre 2010 13:40

      Carlo, scusami se ti do del tu, tu dovresti essere più onesto e dire le cose per intero, non è vero che il CGA ha annullato il concorso per Dirigente Scolastico in Sicilia per un vizio che nelle altre parti d’Italia non è stato né rilevato nè censurato. E’ vero, infatti, che le commissioni sono state costituite in tutte le regioni d’Italia in forza dello stesso decreto, ma ( questo che ha portato all’annullamento ab imo)   solo in Sicilia, come risulta dai verbali, le due sottocommissioni si riunivano in contemporanea, senza quindi la collegialità che la legge prevede. Nelle altre regioni, così risulta nei verbali, le commissioni hanno operato  alternandosi, una di mattina e l’altra di pomeriggio, assicurando in ognuna la presenza del Presidente e quindi garantendo la collegialità. Se dimentichi di sottolineare questo,  sei tanto in buona fede. Nessuno ce l’ha con i 426, fra i quali ci saranno e ci sono docenti in gamba, preparati  e  capaci di vincere un concorso,  ed è proprio  in nome di questi stimati professionisti che io dico che il concorso deve essere rifatto senza scorciatoie e interventi politici che non fanno altro che gettare  discredito su tutta la categoria. I docenti non guarderanno mai con il dovuto rispetto un dirigente scolastico congelato scongelato, e  sanato da una norma che tenta di nascondere la verità delle cose.

      Gli elaborati non sono stati corretti, questo è quello che viene fuori dalla lettura delle otto sentenze del Consiglio di Stato, e questo nessuno lo può oramai più negare. Allora come sono stati scelti i nomi degli ammessi? Solo questa domanda ti farebbe riflettere e forse convenire che per evitare il sospetto che permarrà,  è meglio che il concorso venga rifatto, per tutti con le stesse regole, e non attraverso un differenziazione introdotta da una norma di chiaro sapore incostituzionale.
      Ne convieni? Lo dico per salvare quello che della dignità del dirigente scolastico (congelato e scongelato) permane e per cancellare la  vergogna che attraverso i 426 (sine culpa) si sta riversando sull’intera dirigenza scolastica siciliana. 
      Alpa

    • Di carlo (---.---.---.24) 31 dicembre 2010 18:04

      Figurati. Sbagli tu comunque.

      Nelle altre regioni il Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simultaneamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento (sentenze del CdS: n. 7964 del 15 dicembre 2009; n. 1920 del 10 aprile 2003).

      Solo in Sicilia il CGA, in contraddizione con le sue precedenti sentenze, si è inventata la mancanza di collegio perfetto.

      L’acqua di un fiume passa una sola volta per lo stesso punto. Ci sono cose che non si possono rifare più.

      Semmai si possono definitivamente cancellare. Non penso che tu sia lo/la stesso/a di un anno fa, figuriamoci di 5 anni fa.

      Io non sono tra 426, ma se lo fossi non rifarei più nulla. Se per caso mi licenziassero lascerei ai tanti aspiranti la gestione di uno stato pagliaccio.

      La vergogna è di chi questua un posto al sole utilizzando qualsiasi mezzuccio (a qualunque ordine appartenga)

      Buone feste!

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.239) 31 dicembre 2010 11:29

    Replicare alle sue "considerazioni" è perdita di tempo.
    Tuttavia, per completezza e chiarezza per i lettori, la informo che :
    a) lei sconosce, o finge di non sapere, dell’esistenza del principio della prescrizione;
    b) lei sconosce,o finge di non sapere, che i ricorsi si presentano entro un periodo fisso, funzionale alla certezza delle posizioni;
    c) lei finge di non sapere che l’amministrazione, pur in presenza di una sentenza già definitiva, ha continuato a nominare attingendo alla graduatoria;
    d) lei sconosce, o finge di non sapere, che ci sono state ben cinque relazioni ispettive nelle quali venivano elencati i vizi rilevati poi in sentenza;
    e) lei sconosce, o finge di non sapere, che il Parlamente con la legge 190 è intervenuto per congelare le posizioni al solo scopo di rifare il concorso nei termini indicati dalla magistratura;
    f) lei finge di non sapere che l’amministrazione ha ripetutamente omesso di dare esecuzione alla sentenza e che è stato necessario dopo un anno dal giudicato e con leggi incostituzionali, nominare un commissario ad acta per obbligare l’amministrazione al rispetto delle sentenze;
    g) lei finge di non sapere che se l’amministrazione avesse dato immediato riscontro alla decisione del giudice, come avrebbe fatto un qualsiasi cittadino in presenza di una sentenza esecutiva, la questione sarebbe stata definita già da ben oltre due anni.

    Piuttosto spieghi al pubblico quali sono stati i criteri della redazione della graduatoria se gli elaborati non sono stati valutati?
    Secondo la sua logica ci troviamo dinanzi all’assurdo di un ladro che rubando a casa di una persona, arrestato dopo tre anni e condannato per furto, alla richiesta della vittima,legittima proprietaria, di riavere la disponibilità dei beni sottratti si sente risponde : "Cosa vuoi riavere tu, porta pazienza, lui li ha goduti ormai da tre anni, è giusto che se li trattenga".

    Questa è la logica usata da questi "vincitori" del nulla, che sono stati "sorteggiati" e in virtù del "sorteggio" dichiarati vincitori quando i criteri di scelta erano decisamente diversi per esempio valutare gli elaborati fatto che avrebbe comportato la bocciatura di quanti ignorando le regole grammaticali, in virtù del sorteggio e di leggi incostituzionali , continuano, a fare i "dirigenti"!!!!

    Abbandoni l’idea di discutere di regole e di diritto visto che ha dato ampia prova di non eserne portato. Abbia il pudore e la decenza del silenzio!

  • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 14:09

    In Puglia, ma anche in altre parti d’Italia, sono statti nominati dirigenti alcuni che non solo non erano in graduatoria ma non avevano nemmeno fatto gli scritti, perché come dice il vice ministro Bastico seguendo l’interpretazione dei giudici che hanno applicato la legge 296/06 art. 1, c. 619:

    “… La relazione finale medesima e l’attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione [cioè degli scritti] … ».

    Ripeto a me stesso che non capisco le cose: per essere nominati dirigenti le GRADUATORIE e le prove SCRITTE non valgono un’acca, conta solo l’attestazione positiva di fine corso.

    Perché ciò che vale in Italia non deve valere in Sicilia?

  • Di paolo (---.---.---.102) 31 dicembre 2010 14:37

    Insomma , a stringere , questo concorso non ha rispettato nulla di quello che è richiesto , a termine di legge e anche di buon senso , per definirsi un concorso regolare . In Sicilia come nel resto del mondo.

    Ma allora era un concorso o una lista di collocamento per chiamata nominale ? 

    paolo

    • Di carlo (---.---.---.24) 31 dicembre 2010 17:41

      Bravo! Hai centrato.

      Questo concorso andava fermato prima di iniziare perché, in tutta Italia, sono stati ammessi anche coloro che non avevano titoli.

      Prodi al disastro che si profilava ci mise una pezza. Con la legge 296/06 all’art. 1 c. 619 , e poi leggi seguenti, si abbandonò il bando, si eliminarono tutte le prove del bando e si disse che tutti coloro che a qualunque titolo fossero stati ammessi al corso di formazione, che già si teneva, e avessero ottenuto un attestato positivo venivano nominati dirigenti.
      Quindi fu accantonato tutto: titoli, prove scritte, prove orali …

      Naturalmente quelli che son rimasti fuori, a ragion veduta, stanno facendo l’inferno perché vogliono entrare pure loro.

      Dopo 5 anni non si può: né rifare il concorso (tutto troppo vecchio, bando, leggi, cultura…); né trovare giustizia (tropo ingarbugliamento). Si può solo fare una sanatoria (a dire il vero fu fatta da Prodi già nel 2006 con la 296, ma siccome ci sono poteri tropo forti che son rimasti fuori, non se ne viene a capo).

      Caro Paolo vuoi scommettere che se fanno entrare alcuni che stanno facendo l’inferno tutto diventa: giusto, costituzionale, buono e santo?

      Buone festa!

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.239) 31 dicembre 2010 15:08

    C’è di peggio caro Paolo, molto, ma molto peggio.

    Quello che è scandaloso è che la sinistra rappresentata dal PD e l’Italia dei valori (Idv), che ha sempre contestato le violazioni della Costituzione, ed ha sempre propugnato il rspetto delle regole, proprio la sinistra ha presentato ed approvato una legge che vergognosamente distrugge i concetti cardine ed i principi fondamentali della carta Costituzionale.
    Bersani dovrebbe mettersi la maschera di Berlusconi, tanto non credo che tra i due ci sia molta idfferenza, almeno su questo versante.

    La discussione affrontata da questo tizio è quella che siccome ci sono state delle irregolarità che poi sono state sanate, allora saniamo anche questa. La differenaza è che per le altre irregolarità non era mai intervenuta una setenza della magistratura.

    Che dire delle regole concorsuali cambiate mentre li concorso si stava espletando? Si dimentica che è stata abolita la prova di informatica e anche quella di inglese?
    Tutta la parte finale del concorso!
    Questo è un’altra tra le tante illegittimità poste in essere dalla sinistra, becera e meschina, la stessa che ha creato questo portio viscerum dei dirigenti.
    Queste sono le porcherie che ha fatto la sinistra. Non dimentichiamoci che il ministro si chiamava Fioroni e la vice Basico, gli stessi che hanno ricevuto le relazioni ispettive!!!!!!!!!!

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.239) 31 dicembre 2010 18:56

    Intanto la legge di sanatoria è stata impugnata per la sua palese incostituzionalità, quindi l’ipotesi di far passare qualcuno "particolarmente meritevole" non credo sia calzante poichè si potrebbe bloccare l’iter procedurale e, i compiti "pubblici" non verrebbero ricorrenti.

    L’amministrazione ha omesso di dare esecuzione alla sentenaz già da due anni operativa.
    L’amministrazione non ha dato corso ai rilievi ispettivi;

    Continuo però a chiedermi il perchè non si risponda alla domanda : " se gli elaborati non sono stati valutati come ribadito ben 8 volte dal Consiglio di Stato, come ed in base a quali criteri la Commissione ha ritenuto di redigere la graduatoria? Quali elementi ha utilizzato per decidere che il sig. Tizio era più bravo del sig. Caio?"

    Questi sono gli interrogativi a cui il signore che insiste tanto per una sanatoria(dichiarandosi disinteressato) non ha mai voluto rispondere.

    • Di carlo (---.---.---.111) 1 gennaio 2011 13:31

      “Intanto la legge di sanatoria è stata impugnata per la sua palese incostituzionalità …”

      Questa affermazione è inquietante.

      Come fa un comune cittadino a sapere ciò che farà un giudice?

    • Di carlo (---.---.---.111) 1 gennaio 2011 14:04

      Come cittadino sono interessatissimo alla questione, chi pagherà le enormi spese (o sperperi) che stanno affrontando le amministrazioni (pubblica istruzione, giustizia amministrativa)?

      Sono intervenuti sulla questione 3 sez. del Consiglio di Stato.

      Sintetizzando,

      1 sez.) il concorso va annullato perché le commissioni sono imperfette (vale solo per la Sicilia)

      2 sez.) il concorso non va annullato perché le commissioni sono perfette (non vale per la Sicilia)

      3 sez) i tempi di correzione, a volte , pare siano stati troppo veloci (vale solo per la Sicilia)

      Osservazioni:

      1) Se vale il giudizio della 1 sez., perché deve valere solo per la Sicilia e non per tutta l’Italia?

      2) Se vale il giudizio della 2 sez., perché deve valere solo per tutta l’Italia e non per la Sicilia?

      3) Se vale il giudizio della 3 sez. quello della 1 sez. che fine fa? ( del resto se vale il primo, il terzo decade automaticamente e non ha ragione di esistere; se dovesse valere il terzo, il primo non dovrebbe nemmeno esistere).

      Che cosa dovranno fare o che fine faranno quelli che sono già, per es., andati in pensione, o altro, convinti di esserci andati da dirigenti?

      La situazione è troppo ingarbugliata. Solo una sanatoria può risolvere.

      Vorrei ricordare che nella Legge Prodi 296/06 dal TAR Lazio non vi sono stati ravvisati motivi di incostituzionalità come era stato chiesto da ricorrenti, sardi mi pare, stimolati dalle “trovate giudiziarie” del CdS siciliano.

       

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.201) 1 gennaio 2011 15:07

      Evidentemente Lei fa finta di non capire. Il provvedimento di di sospensione delle prove in virtù della legge 202/ è sttato oggetto di impugnazioen ed in quella fase processuale è stata proposta l’eccezione di incostituzionalità. Noi siamo convinti della incostituzionalità della legge e per questo abbiamo proposto impugnazione. L’inquietudine di cui lei parla è frutto solo della sua pochezza di conoscenze in un settopre di cui ha la pretesa di parlare, ma di cui conosce ben poco ed in conseguenza non fa altro che aggiungere inesattezze ad inesattezze e trarre conclusioni decisamente destituite di fondamento.

      Risponda piuttosto alla domanda : " se gli elaborati non sono stati valutati come ribadito ben 8 volte dal Consiglio di Stato, come ed in base a quali criteri la Commissione ha ritenuto di redigere la graduatoria? Quali elementi ha utilizzato per decidere che il sig. Tizio era più bravo del sig. Caio?"

      Questi sono gli interrogativi a cui Lei, o chi per Lei, non ha voluto nè vuole dare una risposta!!

    • Di carlo (---.---.---.111) 1 gennaio 2011 17:12

      Io sono un libero cittadino che paga le tasse.

      Voglio conto e ragione di come vengono sperperati i miei soldi (dal MIUR e CdS)
      Voglio serenità, efficacia, efficienza nei servizi (in questo caso educativi)

      Le questioni degli azzeccagarbugli (una sorta di “piacere” mentale) si discutano non a scapito mio e di tanti altri onesti cittadini.

      Non è possibile che un Presidente della Repubblica, un Parlamento, un Governo, un’intera amministrazione, tutte le sez. del CdS, tutti i Tar d’Italia, nonchè fior fiore di consulenti giuridici italiani non riescano a risolvere in modo chiaro e inequivocabile la questione.

      Ecco perché una legge di sanatoria è l’unica possibile soluzione (se fa piacere non la 202).

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.201) 1 gennaio 2011 18:11

      Continuo però a chiedermi il perchè non risponda alla domanda : " se gli elaborati non sono stati valutati, come ribadito ben 8 volte dal Consiglio di Stato, come ed in base a quali criteri la Commissione ha ritenuto di redigere la graduatoria? Quali elementi ha utilizzato per decidere che il sig. Tizio era più bravo del sig. Caio?"

      Questi sono gli interrogativi a cui Lei, signore, amante delle sanatorie, (dichiarandosi disinteressato) non ha mai voluto rispondere.

      In quanto alle spese di giustizia sono state tutte sostenute dai ricorrenti e dai c.d. "vincitori",. L’amministrazione non ha pagato nulla poichè è per legge rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.
      Se proprio si vuole preoccupare delle spese le chieda a chi aveva l’obbligo di valutare gli elaborati correttamente e,come ha dichiaratoil Consiglio di Stato non lo ha fatto, oppure lo chieda al Direttore regionale, che non ha dato esecuzione alla sentenza già due anni fa, oppure le chieda all’ex Ministro Fioroni ed alla sua vice, Senatrice Bastico destinatari di ben cinque relazioni ispettive.

      Si preoccupi, ivece, del 329.000 Euro che qualcuno, si dice, per conto del popolo italiano ha speso per pagare gli anellini con i brillanti, lo smeraldo e il rubino e gli Ipad ai parlamentari del PDL.

      329000 Euro corrispondono a 329 mensilità di un bidello che sono circa 29 anni di servizio. Qualcuno li ha spesi in regali per i propri parlamentari e si dice che sonostati pagati con i soldini dello Stato. Si preoccupi di questo e lasci che le spese di giustizia se li paghino i diretti interessati.

      Ah! Dimenticavo di dirLe che le tasse le paghiamo anche noi.

    • Di carlo (---.---.---.49) 1 gennaio 2011 21:42

      SRAGIONANDO

      Ammettiamo che la 202 non va bene.

      Io riesco a trovare solo tre possibili soluzioni.
       
      1) Rifare tutti lo stesso concorso (non mi sembra praticabile: bando troppo vecchio, sono intervenute troppe leggi tra cui un nuovo modo di reclutamento, non si saprebbe come fare)

      2) LEGGE DI SANATORIA
       Considerato che sono contestati solo gli scritti:
       A) Chi ha seguito l’iter della 296/06 ottenendo l’attestato finale ha una posizione ormai consolidata
       B) Chi ha protestato segue l’iter della 296/06 partendo dall’esame orale
       C) Resterebbe il problema di tutti gli altri

      3) Annullare definitivamente tutto e rimandare tutto e tutti al nuovo concorso (non è praticabile per via di molte posizioni già consolidate, insomma vi è una storia di 6 anni).

      Mi piacerebbe conoscere le soluzioni (o la verità) che propongono coloro che di diritto ne sanno veramente tanto.

    • Di carlo (---.---.---.49) 1 gennaio 2011 21:54

      Per rispondere alla domanda su come sono stati corretti gli elaborati bisogna prima rispondere a un’altra domanda: la commissione era perfetta o no? C’era o non c’era?

      Mi rispondo da me.

      Se la Commissione non era perfetta è inutile parlare di valutazione. Tanto la commissione non c’era.

      Se la commissione era perfetta … solo in questo caso allora si può incominciare a discutere di valutazione.

      Insomma è tutta un’altra cosa.

      C’era o non c’era?

  • Di (---.---.---.13) 1 gennaio 2011 11:21


     Egr. Dr. D’Urso

     L’avevamo intuito . - . - . l’avevamo capito . . che la Lega non vuole Asini al Nord ma solo Trote con la testa di Ciuccio o di Porcellum ! Siamo mica dei Somari Noi . . !

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.201) 1 gennaio 2011 12:15

    Si, ed il PD ha obbedito, consentendo di inserire nella legge 202/10 il confinamento dei probabili "vincitori" solo nella Regione siciliana. Ergo, il PD acccetta i dictat della Lega pur di mantenere il posto ai 426 "vincitori" del nulla. Legga con attenzione l’articolo e si renderà conto della gravità dell’azione di questo partito (PD) c.d. di "sinistra" che per i 2/3 è simile al PDL. Infatti, le sigle differiscono solo della "L" : PD = PD_L

  • Di (---.---.---.174) 1 gennaio 2011 20:05

    Io sono una esclusa dal concorso a dirigente scolastico in Campania. Qui le cose sono andate come in Sicilia ma noi non abbiamo neppure avuto la fortuna di trovare un avvocato onesto disposto a portare avanti la nostra protesta. Quello contattato da un gruppo di noi, ci ha avuto 200 euro da ciascuno di noi e, dopo qualche mese, ci ha informato che purtroppo non c’era niente da fare perchè non c’era un giudice disposto a leggere l’istanza presentata e i continui rinvii e, a suo dire, le scarse prove di irregolarità dell’operato della Commissione, non faceva ben sperare.
     Io ormai ho messo una pietra sopra a quanto è accaduto. Mi è rimasta comunque una grande amarezza. Ho perso ogni fiducia nello Stato, nei partiti politici (soprattutto quelli di sinistra che ho sempre votato, sic!) e nei sindacati che hanno partecipato in modo indegno alla spartizione dei posti, proprio loro che dovevano salvaguardare i nostri interessi!! Come vere e proprie consorterie hanno fatto entrare parenti ed amici e poi hanno cercato in tutti i modi di scoraggiare ogni tentativo di organizzazione di una protesta da parte degli esclusi. Ricordo ancora l’e mail di un dirigente nazionale della CGIL che alle mie rimostranze cercava di placarmi dicendo che nella vita un concorso può anche andare male !!! Certo se però tutto si è svolto secondo le regole.
    Dunque non mi meraviglio di niente. In questa situazione di degrado morale della politica qualsiasi proposta di legge è possibile anche se contraria a tutti i fondamentali principi giuridici, e da chiunque.
    Da qualche tempo si sta parlando di un nuovo concorso per dirigenti e i sindacati si sono già attrezzati per organizzare i corsi di preparazione. Fiumi di soldi stanno scorrendo e molti ignari candidati pagano per diventare semplicemente lo scudo dietro il quale i sindacati nasconderanno i loro intrallazzi.
    Lo Stato di diritto in Italia è solo un’utopia.

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.201) 1 gennaio 2011 20:55

    Cara collega a proposito di CGIL ti faccio sapere che in una riunione a Catania, Carlini ha dichiarato tra lo stupore di tutti "che le sentenze non servono a niente se licenziano le persone". Sto facendo la campagna per far cancellare tutte le persone che conosco da questo sindacato di cui sono stato RSU eletto con il 90% dei suffragi.
    Un sidacato che smarrisce l’dea stessa dei principi fondanti dello stato e dei suoi stessi principi, non ha motivo di avere una parte del mio sudato stipendio.

    Leggi i rilievi e le discussioni di questo Carlo che è intervenuto a più riprese, ma non ha mai inteso rispondere alla domanda :
    " se gli elaborati non sono stati valutati, come ribadito ben 8 volte dal Consiglio di Stato, come ed in base a quali criteri la Commissione ha ritenuto di redigere la graduatoria? Quali elementi ha utilizzato per decidere che il sig. Tizio era più bravo del sig. Caio?" ...
    ... e ti renderai ampiamente conto delle gravi difficoltà in cui ci muoviamo.

    Certamente il Partito Democratico ha scritto una bruttissima pagina.

  • Di paolo (---.---.---.102) 2 gennaio 2011 01:02

    Ricapitolando : Concorso ordinario indetto il 22-11-04 ,ammessi i presupposti di diritto dei candidati , viene contestato per gravi irregolarità formali e sostanziali e porta ad una sentenza di annullamento(CGA). A questi punti , a termine di giurisprudenza amministrativa ,il concorso avrebbe dovuto essere sospeso ed eventualmente annullato ,ricorrendone i termini di impugnazione.(tesi D’Urso).


    Interviene invece la legge Siragusa che di fatto , non riconoscendo il pregiudizio di sentenza del CGA ,annulla ,di fatto nei termini costitutivi ,il concorso declassandolo a semplice corso formativo , con un attestato di merito ,che potrebbe anche riportare una valutazione ,ma che , ovviamente è una fattispecie totalmente diversa da un concorso vero e proprio .Si procede quindi a dare corso alle assegnazioni . Una sorta di lista di collocamento che , a sei anni di distanza , sancisce uno stato di fatto e conseguentemente , il contenzioso , fatti i distinguo sulla base della 296/06 ,dovrebbe chiudersi con una sanatoria ( tesi Carlo ). 

    Certo che è veramente incredibile che da uno status giuridico di "concorso" si possa passare "sic et simpliciter" a quello di corso formativo . Un’alchimia giuridica che certamente non fa onore a chi la sostenuta .
    Un concorso prevede il superamento di prove , scritti ed orali, che devono essere sottoposti all’esame attento e scrupoloso dei commissari con un voto finale , sulla base del quale viene istituita una graduatoria . Un corso formativo è un generico attestato di idoneità rilasciato , a discrezione del direttore .
    Io francamente credo che , se fossero confermati i pregiudizi di annullamento , dovrebbe prevalere il diritto e dovrebbe essere tutto annullato e rifatto .
    Contemporaneamente mi chiedo però come si possa ottemperare quando l’eventuale danno giuridico lo ha fatto un governo , non un soggetto qualsiasi.
    E’ un bel casino . Ma che paese! 


    • Di carlo (---.---.---.10) 2 gennaio 2011 09:05

      Diciamo più esattamente che Prodi con la 296/06 ha introdotto “l’attestato di merito” (in realtà attestato positivo di fine corso). In tale legge il Tar Lazio non ha ravvisato alcuni presupposti di incostituzionalità.

      La legge Siragusa, invece, decreta un vero concorso. Solo che ha tre tipologie di candidati. Del resto la sentenza del CGA Sicilia dice che spetta all’amministrazione distinguere la posizione dei vari candidati poiché all’atto della sentenza era passato tempo per cui per alcuni candidati non si era fermato l’iter concorsuale.

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.37) 2 gennaio 2011 10:12

      La legge Siragusa istituisce un "vero concorso". (sic!!)
      Un concorso dove i 426 sono stati già informati della traccia del loro tema;
      gli donei dovranno rifare un temino su un argomento a scelta già svolto;
      quelli che non hanno avuto la fortuna di essere sorteggiati (visto che di sorteggio si tratta a meno di ipotizzare qualche altro criterio di scelta) riceveranno l’onore di veder rivalutato il proprio elaborato.
      Non si comprede perchè non debbano esere rivalutati tutti quanti gli elaborati (fatto che,comunque, il giudice ha escluso), compresi quelli dei 426 e degli idonei.
      Se c’è un vizio nella correzione questo deve necessariamente stendersi a tutti gli elaborati e non solamente a quello dei "non sorteggiati". Questa sarebbe stata certamente una scelta corretta, ma imptraticabile perchè esclusa dalla sentenza del Consiglio di Stato.

      Il signore delle sanatorie,che paga le tasse, e che si preoccupa di come vengono spesi i soldi dell’Erario, contuinua a non rispondere alla domanda :" se gli elaborati non sono stati valutati come ribadito ben 8 volte dal Consiglio di Stato, come ed in base a quali criteri la Commissione ha ritenuto di redigere la graduatoria? Quali elementi ha utilizzato per decidere che il sig. Tizio era più bravo del sig. Caio?"

      Egregio signore, Le ricordo ch è Lei a sostienere la tesi che la commissione ha ben operato ed era correttamente formata come le altre commissioni nel resto della Republica. Quindi, dovebbe ben rispondere alla domanda.

      Noi, invece riteniamo di condividere la sentenza del CGA, che è una Sezione del Consiglio di Stato, che credo sia lo stesso organo che ha detto in ben 8 decisioni, ma ce ne saranno altre, che gli elaborati non sono stati legittimamente corretti e siamo contro le sanatorie che costituiscono esempi di malcostume ed iducono i cittadini alla violazione delle leggi, nella mal celata convinzione che tanto ,prima o poi, ci sarà una sanatoria!!!

    • Di carlo (---.---.---.10) 2 gennaio 2011 18:02

      Utilizzando un esempio poco opportuno, alludente all’ingiurioso e fuori luogo sopra riportato,

       “ ..ci troviamo dinanzi all’assurdo di un ladro che rubando a casa di una persona, arrestato dopo tre anni e condannato per furto, alla richiesta della vittima,legittima proprietaria, di riavere la disponibilità dei beni sottratti si sente risponde : "Cosa vuoi riavere tu, porta pazienza, lui li ha goduti ormai da tre anni, è giusto che se li trattenga"..

      si può dire che il derubato non potrà più riavere i beni sottratti così come erano all’inizio, ma sarà risarcito al meglio.

       Per esempio, se sono state rubate arance e il ladro se l’è mangiate …
      se è stata rubata una macchina e il ladro l’ha incidentata o con essa ha compiuto un viaggio a Gardaland, un qualche danno resterà per sempre e il viaggio e i suoi effetti non si potranno cancellare.

      Insomma, nel ripristino di un diritto o nella cancellazione di un atto non si può ristabilire in molti casi la situazione di prima. Si pensi a un dottore, magari chirurgo, che ha esercitato per anni senza avere la laurea. Mica si possono cancellare le operazioni che il chirurgo senza titoli ha eseguito.

      Per questo motivo le sanatorie sono ritenute legittime, costituzionali, di buon senso …

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.37) 2 gennaio 2011 18:26

      Di ingiurioso c’è soltanto la Sua pervicacia e la inconsistenza delle Sue argomentazioni.

      Continuo però a chiedermi il perchè non risponda alla domanda : " se gli elaborati non sono stati valutati, come ribadito ben 8 volte dal Consiglio di Stato, come ed in base a quali criteri la Commissione ha ritenuto di redigere la graduatoria? Quali elementi ha utilizzato per decidere che il sig. Tizio era più bravo del sig. Caio?"




    • Di carlo (---.---.---.246) 2 gennaio 2011 23:01

      Solo quando si acclarerà che la Commissione era correttamente formata solo allora si potrà discutere dei tempi di correzione degli elaborati.

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.37) 2 gennaio 2011 23:10

      Non è Lei che sostiene che la commissione era correttamente formata, per giunta con un presidente ex magistrato della Corte dei conti?
      Spieghi allora come è stata redatta la graduatoria. Per Lei dovrebbe essere irrilevante ciò che dice il CGA. Ci faccia sapere come secondo Lei hanno "sorteggiato" i "vincitori". Ci dica se c’è stato anche qualche altro metodo o criterio di scelta. Ci illumini con la Sua saggezza e la sua voglia di sanatorie.
      La smetta di arrampicarsi sugli specchi e mantenga, invece, un più dignitoso silenzio.

  • Di Lina Zanghì (---.---.---.69) 2 gennaio 2011 10:57

    Una domanda: perchè non è stata disposta un rinnovazione che preveda la ricorrezione di tutte le prove? I vincitori per grazia ricevuta forse temevano che una commissione senza paraocchi vedesse gli errori di grammatica e sintassi presenti nei loro compiti?

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.37) 2 gennaio 2011 11:13

    Cara Lina, cosa vuoi che siano per il sig. Carlo gli errori di grammatica, lui paga le tasse, e pretende di sapere come vengono spesi i suoi soldi, magari pagando un funzionario incompetente. E, poi, questi dirigenti c.d. "vincitori" lo hanno dimostrato "sul campo" di essere bravi, cosa vai cercando.

    Il problema che sfugge è il perchè della loro scelta. Perchè loro hanno avuto la possibilità di "dimostrare sul campo" di essere bravi e gli altri no. Quale arcano criterio la commissione, secondo il sostenitore delle sanatorie, ha utilizzato per scegliere i candidati e dichiararli "vincitori"?
    Siamo ancora in attesa di una risposta.

  • Di Lina Zanghì (---.---.---.69) 2 gennaio 2011 11:57

    Da troppo tempo i 416 e i loro sostenitori seppeliscono la verità sotto il manto di un’apparente ingiustizia subita. Mi sembra che questo manto sta diventando trasparente e la vergognosa vicenda sta venendo fuori. Un comunicato della Gilda definisce nefandezza la legge 202.

  • Di paolo (---.---.---.102) 2 gennaio 2011 12:29

    Si D’Urso , sono ormai convinto che si è trattato di un’intruglio che è servito per sistemare chi doveva essere sistemato ,qui’ di concorso e conseguentemente di "vincitori" non si può proprio parlare . Poi è anche vero che i concorsi non siano di per se una garanzia di trasparenza totale , ma almeno la regolarità formale andava preservata . Adesso che fate , siete in attesa degli esiti di un ricorso alla Corte Costituzionale ? E come pensate si possa applicare , nel caso di esito positivo, in forma retroattiva ? .

    Basterebbe l’immissione nella "graduatoria" degli esclusi , come dice Carlo , per chiudere il contenzioso ?. Ho l’impressione che da questo ginepraio sarà difficile uscirne , anche perchè se uno risulta vincitore di un concorso pubblico ,ancorchè sui generis, non vedo , a termine di Costituzione , come si possa limitarne la mobilità su tutto il territorio nazionale .A meno di non dichiarare la Sicilia fuori dell’ordinamento giuridico italiano.
    E con questo chiudo.

    paolo 
    • Di carlo (---.---.---.10) 2 gennaio 2011 17:44

      “… si è trattato di un’intruglio …"

      Non esageriamo, non facciamo i qualunquisti, questo concorso in Sicilia è nato sotto un alto profilo: il Presidente della commissione d’esami era un ex presidente della corte dei conti. Più di così. Forse solo un presidente del CGA lo poteva superare.

      Moltissimi dei 426 è gente che non ha chiesto nulla, ha solo partecipato ad un semplice concorso ed è stata dichiarata vincitrice. Tutto il resto non gli appartiene. Il di più appartiene a: Atque ita lacerat iniusta nece

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.37) 2 gennaio 2011 18:33

      E, tuttavia, gli elaborato non sono stati valutati come ha riscontrato il Consiglio di Stato.

      Allora come ha redatto la graduatoria?
      Quali i criteri?

      Perchè l’amante delle sanatorie non lo spiega visto che per lui la commissioen era correttamente formata e addirittura presieduta da un ex magistrato della Corte dei Conti?

    • Di carlo (---.---.---.246) 2 gennaio 2011 23:03

      Solo quando si acclarerà che la Commissione era correttamente formata solo allora si potrà discutere dei tempi di correzione degli elaborati.

    • Di carlo (---.---.---.246) 2 gennaio 2011 23:18

      Del resto lo stesso CGA ha detto che tutti gli altri motivi è inutile discuterli perché la questione del collegio perfetto circa la Commissione assorbe tutti gli altri.

      Ora seguendo sempre il buon senso, e non tanto gli Onida di turno, mi chiedo: se il Cga ha assorbito tutti i motivi nella discussione del collegio perfetto, perché il CdS, le cui sentenze sono posteriori a quella del CGA, tira fuori la questione del tempo di correzione degli elaborati?

      Mi do una semplice risposta: il Cds non crede nella brillante trovata giuridica dei giudici siciliani, o quantomeno non la interpreta nel senso dell’annullamento totale del concorso.

      Un’altra risposta potrebbe essere che il Cds non conosceva la sentenza del CGA, in questo caso, ma non credo proprio, saremo veramente alla giustizia della repubblica delle banane.

    • Di carlo (---.---.---.246) 3 gennaio 2011 00:06

      Per finire

      Io non amo le sanatorie, però le ritengo necessarie come gli interventi chirurgici e le terapie mediche.

      E poi l’idea di questa sanatoria non l’ho presa né dai 426 né da altri, ma da una bella lettera di una signora, penso docente, della quale ricordo il cognome, pubblicata non ricordo bene dove, che si firmava Coordinatrice Comitato Ricorrenti Concorso Dirigente scolastico annullato in Sicilia o qualcosa del genere, la quale in sintesi proponeva e chiedeva:

      1) I 426 restano al loro posto
      2) i ricorrenti si mettono in coda agli idonei.

      Come si vede la sanatoria non la propongo io, ma i ricorrenti.

      Io ho fatto anche mia un’idea di altri che reputo giusta.

    • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.198) 3 gennaio 2011 08:57

      Egregio signore, amante delle sanatorie, io ho sempre sconfessato le posizioni di questi comitati le cui richieste ho ritenuto infondate ed ingiustificate. Non ho mai ritenuto ammissibili emendamenti che sanassero la posizione di tutti nei termini proposti o suggeriti come da Lei riferiti.

      Il tempo ed i fatti mi hanno dato ampiamente ragione!!

  • Di Giuseppe D’Urso (---.---.---.37) 2 gennaio 2011 13:34

    Purtroppo la legge Siragusa (proposta dal Partito democratico) ha posto questo limte imposto dalla Lega.
    La sentenaza della Corte costituzionale dovrebbe dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge Siragusa. Le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia erga omnes e rimuovono dall’ordinamento giuridico la legge incostituzionale. In coseguenza, in esito alla dichiarata incostituzionalità, si dovrà dare corso alla procedura di rinnovo del concorso, quella procedura già avviata dal commisssario ad acta, nominato dal CGA, che prevedeva la ripetizione delle prove, per tutti vincitori e vinti, fissata per il 13 e14 dicembre 2009 e che la legge Siragusa, tempestivamente approvata, in sede deliberante in commissione e promulgata in tempi record dal Presidente della Repubblica, ha impedito di effettuare.
    Pensa che un deputato del PDL di nome Nicolò Cristaldi, relatore della legge e fratello di una dei 426, ex presidente dell’assemblea regionale siciliana, ha avversato la presenza del CGA in Sicilia, organo di cui dovremmo essere fieri, frutto di battaglie autonomiste, ma cosa vuoi farci l’interesse dei molti cede all’interesse di pochi o di uno.

  • Di (---.---.---.111) 4 gennaio 2011 21:36

    Sulla correzione o non correzione .
    Ma chi dice che i tempi di correzione non sono congrui ? Il Consiglio di Stato ?
    Ma in Sicilia abbiamo il CGA che non ha mai fatto menzione a tempi non congrui quindi i compiti sono stati corretti (verità processuale).
    Ha però rilevato la presenza di due, tre, due e 1/2 fra commissari e presidente in varie occasioni (non tutte) ! In ossequio al famoso DPCM secondo alcune (da molti non condivise) interpretazioni.

  • Di (---.---.---.92) 4 gennaio 2011 22:35

    di Lina Zanghì (xxx.xxx.xxx.69) 2 gennaio 10:57

    Una domanda: perchè non è stata disposta un rinnovazione che preveda la ricorrezione di tutte le prove? I vincitori per grazia ricevuta forse temevano che una commissione senza paraocchi vedesse gli errori di grammatica e sintassi presenti nei loro compiti?

     Difetto di informazione ? O memoria corta ?

    Il TAR (28/1/2010), su richiesta di coloro che Lei definisce “vincitori per grazia ricevuta” aveva stabilito che i compiti (tutti) venissero ricorretti.

    Ma qualcuno , che Lei dovrebbe definire “perdenti per caso “ o “perdenti per merito” ha presentato ricorso al CGA il quale ha annullato quanto stabilito dal TAR.

    Perché ?

    Forse per impedire che anche quella commissione senza paraocchi vedesse cosa avevano scritto ?

    • Di (---.---.---.163) 5 gennaio 2011 13:56

      Insomma, tipo super mercato: ti prendi la sentenza che più ti conviene.

      Visto che tre diverse sezioni hanno emesso tre sentenze diverse si crea questa situazione:

      1) I ricorrenti pagano tre e prendono due

      2) I 426 pagano tre e prendono una

      3) I contribuenti pagano tre e prendono …. confusione (o le elucubrazioni di qualche aspirante illustre giurista azzeccagarbugli)

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