Concorso scolastico, legge 202 e intervento statale: la Repubblica delle banane
Quando uno Stato disconosce le sue stesse regole e i suoi principi fondamentali non ha più titolo per essere definito uno stato.
È finita, dunque, la ricorrezione degli elaborati del concorso 2004 effettuata secondo le disposizioni della legge 202 che, come ampiamente detto, è incostituzionale.
Pur nella sua palese illogicità e manifesta violazione dei principi costituzionali, la legge 202 non era giunta fino al punto della sfrontatezza di legiferare anche su quella categoria di concorrenti che, superata la prova scritta, sono stati, poi, successivamente dichiarati non idonei alla prova orale.
Il legislatore, infatti, correttamente, nulla ha disposto per tale categoria di candidati poiché la loro bocciatura era intervenuta in un momento successivo alla correzione. La loro inidoneità era stata, infatti, dichiarata agli orali.
Per ragioni di chiarezza occorre richiamare le disposizioni della predetta legge 202/10 la quale recita in rubrica: “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici”.
All’art. 1 la legge spiega agli sprovveduti che è stata emanata “in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale” . Veramente il Giudice amministrativo (il Consiglio di Stato) aveva disposto l’annullamento della procedura per vizi nella correzione consistenti nella non corretta formazione della Commissione e, in conseguenza della sentenza del Consiglio di stato, passata in giudicato, l’amministrazione, non il Parlamento, avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione delle prove con la ripetizione delle prove scritte per tutti i candidati e la ricorrezione dei nuovi elaborati.
Ma, si sa, in Italia il Parlamento, ha operato nell’esigenza di salvaguardare e garantire la funzione dirigenziale, poco importa se si viola il principio dell’intangibilità del giudicato e il divieto di ingerenza tra poteri dello stato.
Il Consiglio di Stato avrebbe potuto e forse dovuto sollevare il conflitto di attribuzione, ma probabilmente, visto che la disposizione è stata approvata in sordina, solo in Commissione in sede deliberante, non passando,quindi, dall’aula, magari non se ne sarà accorto. Poco male.
Ma, veniamo al modus: L’articolo 2 individua una prima categoria di candidati e statuisce quanto segue: “I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Quindi, i presidi dichiarati vincitori di un concorso dichiarato nullo, sulla scorta di un provvedimento di nomina nullo sulla base di un contratto a tempo indeterminato inesistente, visto che erano stati mantenuti in servizio in virtù di una legge precedente, sono autorizzati a redigere un compitino sull’esperienza maturata. Compitino che potevano ben preparare a casa, imparare a memoria e ricopiare fedelmente, il tutto nel pieno e puntuale rispetto della legge
La seconda categoria si occupa di quei candidati dichiarati idonei ma non in servizio per mancanza di posti. Per costoro l’art. 3 dispone: I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.
Anche in tale ipotesi si tratta di una prova di verifica per modo di dire poiché l’argomento viene scelto dai candidati su un argomento tra quelli da loro trattati.
La terza categoria che viene espressamente indicata come di rinnovazione della procedura concorsuale è disciplinata dagli artt. 5, 1° e 2° comma.
Il primo recita: “Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato”.
L’articolo individua, quindi, la categoria dei bocciati, ossia dei non ammessi alla prova orale per i quali il secondo comma dispone che: La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all’articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.”
Fin qui la legge 202/10 che statuisce ed individua illegittimamente poiché viola la parità tra i candidati, le categorie tra gli stessi. Appare evidente che la legge ha violato il diritto di uguaglianza delle posizioni dei singoli candidati, ma appare altresì evidente che nulla ha disposto per coloro che, ammessi agli orali, sono stati successivamente dichiarati inidonei.
È evidente che pur nella grossolana incostituzionalità il legislatore non poteva nulla statuire a proposito di tale categoria di candidati.
Ci ha pensato il Ministero per mezzo del Direttore generale dott. Chiappetta con la nota del 14 gennaio 2011, prot. N. A00DGPER.287, indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale della Sicilia, avente come oggetto: “Rinnovazione procedura concorsuale… indicazioni operative”.
Questi, sostituendosi al legislatore in risposta ad una richiesta dell’USR della Sicilia sulla necessità di avere chiarimenti su alcune “categorie” di candidati per i quali non è ben chiaro quale prova debbano sostenere in relazione alla rinnovazione della procedura concorsuale disposta con la legge 202/10, comunica e precisa quanto segu: “Si ritiene opportuno che i candidati che superarono le prove scritte ma non la successiva priva orale, ammetterli direttamente alla prova orale senza una rivalutazione delle prove scritte, atteso che il loro esito fu già positivo… ecc ecc.”
Chi pensava che avessimo toccato il fondo con la legge 202/10 era in grave errore. Infatti, non solo la nota ministeriale si sostituisce alla legge inventando una quarta categoria, ma dà delle indicazioni operative circa la rinnovazione concorsuale ed estende ad una ulteriore categoria non prevista nella legge il diritto di accedere al corso di formazione.
Tralascio ulteriori commenti perché, basito, sono incapace di argomentare ulteriormente. Tuttavia, mi hanno appena informato che il dott. Chiappetta ha emanato un’altra nota di cui sconosco il contenuto,ma credo che contenga un’altra chicca. Sarebbe il caso che qualcuno informi il dirigente in questione sul fatto che le leggi le fa il Parlamento e le modifiche o le integrazioni delle stesse possono essere disposte solo ed esclusivamente dal legislatore.
Giuseppe D’Urso
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