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Ustica, la sentenza: “Fu battaglia aerea. Missile o collisione”. Esclusa la pista della bomba a bordo

Sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza del 13 settembre scorso, con la quale il Tribunale Civile di Palermo obbliga i Ministeri della Difesa e dei Trasporti a risarcire le famiglie delle vittime per una somma complessiva di oltre 100 milioni di euro. Sentenza che non viene digerita dal Sottosegretario Carlo Giovanardi, per il quale “fu una bomba a causare la caduta del DC-9”, ipotesi scartata alla luce dei fatti emersi nel corso di lunghissime indagini ed ora definitivamente sconfessata dal verdetto del tribunale siciliano.

Le motivazioni, rese pubbliche questa mattina dagli avvocati Alfredo Galasso e Daniele Osnato (e pubblicate in esclusiva da Fabrizio Colarieti su Stragi80.it) sono il più importante riconoscimento in sede giudiziaria, dopo la sentenza-ordinanza del Giudice Istruttore Rosario Priore nel 1999, della battaglia aerea che prove schiaccianti (lo dicono, tra gli altri, i tabulati radar di Ciampino) dimostrano essersi verificata nei cieli sopra il Tirreno, in quella notte di fine giugno del 1980.

A causare l’esplosione in volo dell’aereo civile italiano sarebbe stata infatti “un’azione militare di intercettamento messa in atto, verosimilmente, nei confronti dell’aereo che si era nascosto sotto l’I-Tigi”, come scriveva Priore nella sua sentenza-fiume.

Il DC-9 della compagnia Itavia percorreva allora l’aerovia “Ambra 13 Alpha”, una tratta civile che veniva intersecata da almeno un corridoio aereo militare (la “Delta Whisky 12”, in gergo tecnico), in quello che i militari chiamano “Punto Condor”.  

Fu esattamente in quel punto che venne meno la protezione radar della Difesa Italiana. E fu in quel punto, tra le isole di Ponza e Ustica, che l’aereo si disintegrò, inabissandosi in mare con i 4 membri dell’equipaggio ed i suoi 77 passeggeri. I Ministeri interpellati sono colpevoli di non aver evitato “che l’aereo civile si trovasse nello scenario aereo che ha consentito il suo abbattimento”.

A causare lo scoppio dell’aeromobile e la morte di 81 persone, come affermano le migliaia di documenti raccolti, fu la detonazione di un missile o la quasi collisione con un altro velivolo più piccolo:

«Tutti gli elementi considerati consentono di ritenere provato che l’incidente occorso al Dc9 si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia, che nella parte finale della rotta del Dc9 viaggiavano parallelamente ad esso, di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del Dc9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell’esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l’aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l’aereo nascosto ed il Dc9».

La sentenza è stata pronunciata dal giudice Paola Proto Pisani ed in essa “sono state riversate tutte le prove assunte nei procedimenti penali relativi alla strage di Ustica”. Insieme agli atti ed alle prove d’archivio vengono presentate anche le testimonianze degli Onorevoli Francesco Cossiga e Giuliano Amato, “dalle quali però questo giudice non ritiene di trarre alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti in questione”. Il motivo è da ricercare “nella contraddittorietà delle dichiarazioni rese da Cossiga nel corso del tempo”, oltre che nella mancanza di riscontro alle sue dichiarazioni rispetto a quanto dichiarato da Amato, che ha smentito l’ex-Presidente sui punti fondamentali della sua ricostruzione.

Il verdetto archivia inoltre (de jure, oltre che de facto) la pista della bomba a bordo, sostenuta da anni da membri del Governo, primo fra tutti il Sottosegretario Carlo Giovanardi, che ha già dichiarato di voler impugnare la sentenza in Cassazione. Afferma la sentenza:

“Circa le tre probabili cause della caduta dell’aereo tecnicamente sostenibili - e cioè la quasi collisione, l’abbattimento ad opera di un missile e l’esplosione interna – il Tribunale ritiene potersi escludere, nel rispetto degli standard di prova sopra specificati (standard di certezza probatoria che si basa sulla regola del “più probabile che non”, anziché dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, vigente in un processo penale. Ndr), quella dell’esplosione interna”

La tesi della bomba a bordo, elaborata dal collegio Misiti, fu bocciata dagli stessi inquirenti che l’avevano richiesta in quanto “affetta da tali e tanti vizi di carattere logico, da molteplici contraddizioni e distorsioni del materiale probatorio” da dichiararsi del tutto inutilizzabile. A due membri del collegio peritale Misiti, la cui ricostruzione è così cara all’Onorevole Giovanardi, fu revocato l’incarico per “infedeltà”, in quanto pesantemente influenzati nel loro giudizio (per non dire “manovrati”) dai vertici dell’Aeronautica imputati nel medesimo processo.

Basta dare un’occhiata ai testi di quelle intercettazioni telefoniche - ordinate dal giudice Priore nei confronti dei Generali Tascio, Bartolucci e Zauli - per rendersi conto di quali e quanti inquinamenti e tentativi di depistaggio subissero le indagini all’epoca.


 
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