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Un dirigente scolastico (vincitore di un concorso annullato) condannato dal Giudice del Lavoro

Anche il giudice del lavoro contesta i dirigenti congelati dalla legge 190/2009, paralizzando le loro assurde pretese di mobilità.

Certamente alla notizia, qualcuno di qualche sindacato improvvisato, che magari adotta la tecnica dei venditori di pentole per raggranellare iscritti, anche in questo caso griderà allo scandalo e lancerà strali contro la Magistratura che, come dice qualcuno ben più importante, sarebbe comunista e di parte. Non è solo il CGA che emette sentenze contro le pretese assurde avanzate da questi insegnanti, mantenuti nel ruolo dirigenziale grazie a leggi che definisco palesemente incostituzionali, ma anche altri giudici come quello del Lavoro di un Tribunale della Repubblica Italiana. 

Ma veniamo ai fatti. 

In seguito alle operazioni di mobilità dei dirigenti dell’estate scorsa, un D.S presentava ricorso ex art. 700 (procedimento d’urgenza) per paralizzare il trasferimento del prof. V. R. in una scuola della provincia catanese ed in subordine contro il prof. P.G. nominato presso altro istituto. 

Deduceva il ricorrente di essere dirigente scolastico dal 2007, vincitore del corso-concorso bandito con decreto direttoriale del 22.11.2004, e contestava la illegittimità del provvedimento dell’Ufficio scolastico Regionale di Palermo che aveva disatteso la sua domanda di mutamento d’incarico. In conseguenza, chiedeva in via d’urgenza l’assegnazione dell’incarico presso altro istituto, conferito ad altri aspiranti che non sarebbero, invece, legittimati. 

Costituitosi in giudizio il V.R., in prima facie deduceva la inammissibilità del ricorso per la non corretta instaurazione del contraddittorio poiché il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’Ufficio scolastico regionale e non il Ministero dell’Istruzione che è in atto il datore di lavoro del ricorrente. 

Deduceva, altresì, la mancanza dei presupposti per l’azione ex articolo 700 mancando il periculum in mora ed il fumus boni iuris.

In particolare nessun danno irreparabile rischiava di subire il ricorrente sul piano professionale poiché avrebbe continuato a svolgere le funzioni dirigenziali; né sul lato economico poiché il mutamento di incarico non avrebbe determinato variazioni nella retribuzione; né in relazione alla perdita della sede poiché avrebbe continuato prestare servizio in quella in atto occupata; né trattasi di danni irreparabili quelli paventati dal ricorrente stante che gli stessi sarebbero certamente risarcibili economicamente nel corso di un giudizio ordinario.

E’ da rilevare che, in ogni caso, i presunti danni lamentati sarebbero comunque conseguenza della qualifica di dirigente scolastico che il ricorrente in atto non possiede stante l’annullamento del concorso disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana.

Circa il fondamento della domanda essa difetta del presupposto fondamentale ossia della qualifica di dirigente scolastico del ricorrente. Infatti il CGA ha disposto l’annullamento della procedura concorsuale, non lasciando spazio all’amministrazione la quale non ha potuto fare altro che annullare in toto il concorso considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa l’annullamento degli atti generali e collettivi fondato su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche nei confronti di coloro che, sebbene rimasti estranei al giudizio, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed inscindibile, non può esistere per taluni e non esistere per altri. 

Il Parlamento, tuttavia, pur in presenza di una sentenza, ha ritenuto di intervenire sulla posizione dei c.d “vincitori” mantenendoli in servizio con la legge del 21 dicembre 2009, n.190, adottata dopo il tentativo di sanatoria contenuto nel decreto legge n.134/2009. 

Tale disposizione, infatti stabilisce all’art. 2bis : fino all’avvenuta rinnovazione e al completamento a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2004, pubblicato nella G.U. – 4° serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cu al presente comma.” 

Orbene, si trascrive di seguito la sentenza del magistrato:

 - considerato che, a sostegno della domanda, ai fini dei riconoscimento dell'invocata tutela cautelare, occorra verificare la concorrente sussistenza dei due requisiti del periculum in mora ( ossia del pericolo che il diritto a tutela del quale si agisce in giudizio abbia a subire un pregiudizio irreparabile nelle more dell'instaurando giudizio di merito) e del fumus boni iuris ( ossia della presumibile fondatezza della domanda sulla base di una valutazione sommaria); 

- ritenuto che, ove si prescindesse dalla puntuale allegazione attorea di circostanze concrete tali da determinare (e rendere apprezzabile ) il periculum in mora, il pregiudizio imminente ed irreparabile che minaccia il diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria sarebbe ravvisabile tutte le volte in cui il ricorrente lamenti di avere subito un torto trasformandosi, da requisito autonomo specificatamente previsto dalla legge per accedere alla tutela d'urgenza, in un presupposto sfumato riscontrabile in re ipsa, così determinando uno smodato ed automatico ricorso alla eccezionale tutela d'urgenza sommaria in luogo di quella ordinaria di merito; 

- ritenuto che, nella vicenda in oggetto, per contro, il ricorrente ha lamentato, in sintesi, l'impossibilità di realizzare il rivendicato mutamento d'incarico, nelle more di un ordinario giudizio di merito (danno in re ipsa) e non ha prospettato specifici ed ulteriori elementi di fatto, attinenti alla personale situazione sociale, economica e professionale, tali da comprovare l'attualità e la gravità del danno e dunque indifferibilità della tutela; 

- ritenuto che, pertanto, nel caso de quo, il prospettato rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile, si come desumibile dal contesto del ricorso, è insussistente, e ciò con carattere astrattamente assorbente su ogni altra circostanza;

ritenuto che, per completezza espositiva, va rilevato che parimenti carente è il requisito del fumus boni iuris atteso che al trasferimento presso altro istituto osta non solo la circostanza che il corso concorso bandito, con decreto direttoriale del 22.11.2004 a seguito del quale il ricorrente è stato nominato dirigente sia stato integralmente annullato dal Consiglio di Giustizia amministrativa ( annullamento che, riguardando una procedura collettiva ed inscindibile, esplica efficacia non solo nei confronti delle parti dei processo, ma riguarda tutti i partecipanti alla stessa, a prescindere dalla partecipazione al procedimento giudiziario) ma altresì in quanto li decreto legge n. 17012009, convertito con modificazioni in legge n. 19012009, ha espressamente previsto, all'art. 1 comma 2 bis, che "fino all'avvenuta rinnovazione ed al completamento, a seguito di annullamento ­giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22,11.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26.11.2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione- alla data di entrata in vigore del presente decreto. -Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento, degli incarichi di cui al presente comma";

- ritenuto che, con tutta evidenza, la cennata disposizione non possa che essere, ragionevolmente, interpretata nel senso di disporre l'inamovibilità dei dirigenti coinvolti nel concorso annullato sino alla conclusione della nuova procedura;

 - considerato che, la suddetta disposizione costituisca sia norma di favore per i dirigenti coinvolti nella vicenda giudiziaria, che disposizione a tutela del pubblico interesse, atteso che trova la sua legittima ratio non solo nella volontà di tutelare i primi, vincitori di concorso, mantenendoli in servizio fino alla rinnovazione del nuovo iter concorsuale, ma anche nella necessità di circoscrivere gli effetti di un concorso annullato dopo notevole lasso di tempo dalla sua- conclusione in una zona territoriale e che "la necessità di mantenere -in servizio i vincitori coinvolti nel concorso illegittimo, a tutela del loro esclusivo interesse privato giustifica il sacrificio loro richiesto di permanere nella sede di servizio di prima assegnazione e nelle funzioni a sua tempo loro assegnate", per come condivisibilmente ritenuto dal TAR Lazio in seno all'ordinanza per sospensiva n. 3582/2010 nel procedimento iscritto al n. 613212010;

 - ritenuto che pertanto, in ragione della richiamata norma, debba ritenersi che i dirigenti scolastici coinvolti nel concorso annullato con le decisioni del CGA, quale il ricorrente, siano inamovibili sino alla conclusione della nuova procedura;

 - atteso che, in assenza di entrambi i requisiti richiesti, la domanda cautelare non possa che essere disattesa,

 - ritenuto infine che, in applicazione del principio della soccombenza prescritto dall’art. 91 c.p.c., il ricorrente soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'amministrazione resistente e dai resistenti , controinteressati costituitosi, che si liquidano, per ciascuno, in euro 1210,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA;

 P.Q.M.

rigetta la domanda;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dai resistenti costituiti che si liquidano, per ciascuno, in euro 1210,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA;

manda alla cancelleria delle comunicazioni

Il Giudice del lavoro

Dispiace che in questa fase processuale della vicenda non sia stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge con la quale il D.S. è stato mantenuto in servizio. Mi auguro che nel giudizio di merito venga sollevata la questione evidenziando al magistrato i chiari elementi di incostituzionalità della legge 190/09.

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