Anche il giudice del lavoro contesta i dirigenti congelati dalla legge 190/2009, paralizzando le loro assurde pretese di mobilità.
Certamente alla notizia, qualcuno di qualche sindacato improvvisato, che magari adotta la tecnica dei venditori di pentole per raggranellare iscritti, anche in questo caso griderà allo scandalo e lancerà strali contro la Magistratura che, come dice qualcuno ben più importante, sarebbe comunista e di parte. Non è solo il CGA che emette sentenze contro le pretese assurde avanzate da questi insegnanti, mantenuti nel ruolo dirigenziale grazie a leggi che definisco palesemente incostituzionali, ma anche altri giudici come quello del Lavoro di un Tribunale della Repubblica Italiana.
Ma veniamo ai fatti.
In seguito alle operazioni di mobilità dei dirigenti dell’estate scorsa, un D.S presentava ricorso ex art. 700 (procedimento d’urgenza) per paralizzare il trasferimento del prof. V. R. in una scuola della provincia catanese ed in subordine contro il prof. P.G. nominato presso altro istituto.
Deduceva il ricorrente di essere dirigente scolastico dal 2007, vincitore del corso-concorso bandito con decreto direttoriale del 22.11.2004, e contestava la illegittimità del provvedimento dell’Ufficio scolastico Regionale di Palermo che aveva disatteso la sua domanda di mutamento d’incarico. In conseguenza, chiedeva in via d’urgenza l’assegnazione dell’incarico presso altro istituto, conferito ad altri aspiranti che non sarebbero, invece, legittimati.
Costituitosi in giudizio il V.R., in prima facie deduceva la inammissibilità del ricorso per la non corretta instaurazione del contraddittorio poiché il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’Ufficio scolastico regionale e non il Ministero dell’Istruzione che è in atto il datore di lavoro del ricorrente.
Deduceva, altresì, la mancanza dei presupposti per l’azione ex articolo 700 mancando il periculum in mora ed il fumus boni iuris.
In particolare nessun danno irreparabile rischiava di subire il ricorrente sul piano professionale poiché avrebbe continuato a svolgere le funzioni dirigenziali; né sul lato economico poiché il mutamento di incarico non avrebbe determinato variazioni nella retribuzione; né in relazione alla perdita della sede poiché avrebbe continuato prestare servizio in quella in atto occupata; né trattasi di danni irreparabili quelli paventati dal ricorrente stante che gli stessi sarebbero certamente risarcibili economicamente nel corso di un giudizio ordinario.
E’ da rilevare che, in ogni caso, i presunti danni lamentati sarebbero comunque conseguenza della qualifica di dirigente scolastico che il ricorrente in atto non possiede stante l’annullamento del concorso disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana.
Circa il fondamento della domanda essa difetta del presupposto fondamentale ossia della qualifica di dirigente scolastico del ricorrente. Infatti il CGA ha disposto l’annullamento della procedura concorsuale, non lasciando spazio all’amministrazione la quale non ha potuto fare altro che annullare in toto il concorso considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa l’annullamento degli atti generali e collettivi fondato su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche nei confronti di coloro che, sebbene rimasti estranei al giudizio, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed inscindibile, non può esistere per taluni e non esistere per altri.