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Sentenza “Mafia Capitale”. “Certifica le metamorfosi mafiose e la necessità di riscrivere il 416 bis”

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno depositato il 12 giugno scorso le motivazioni della sentenza che riguardano il processo denominato “Mafia Capitale”. “Non sono stati evidenziati, né l’utilizzo del metodo mafioso, né l’esistenza del conseguente assoggettamento omertoso”. 

“Ciò non vuol dire che a Roma la mafia non ci sia, rilevano gli stessi giudici”. Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark. Ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, sviluppa una prima lettura della sentenza.

 

Professore, nelle motivazioni della sentenza, la Cassazione scrive che a Roma “emerge un quadro complessivo di un sistema gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione”. Non mafia ma corruzione. E’ così?

Le sentenze si rispettano, quando non si condividono, s’impugnano. Io sono in una posizione privilegiata: posso permettermi di commentarle perché è il mio lavoro da oltre venticinque anni. La Cassazione, ha sostenuto che le condotte dei condannati non fossero riconducibili all’associazione per delinquere di stampo mafioso ma a due associazioni per delinquere semplici riferibili all’estorsione e alla corruzione. Non si tiene, tuttavia, in considerazione (e questo sarebbe dovuto essere onere del legislatore prevederlo da tempo) che la mafia contemporanea è silente e mercatistica e non più violenta come le mafie tradizionali del passato. Il punto ruota tutto intorno all’applicabilità o meno del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. alle nuove organizzazioni criminali, che si distinguono nettamente dalle mafie violente e intimidatrici di trenta anni fa ormai quasi scomparse. La Cassazione, poteva scegliere di rimanere fedele al testo letterale della disposizione, in base alla quale è imprescindibile che il metodo mafioso trovi una concreta estrinsecazione nella realtà empirica, oppure, preferire un diverso orientamento che ritenesse non essenziale riscontrare un effettivo utilizzo dell’intimidazione, per cui non avrebbe rilevato la sua attualità ma la mera potenzialità. Si è preferito il primo orientamento.

Nell’impostazione dell’accusa, confermata dalla sentenza d’Appello, si riconducevano invece le condotte del sistema di Buzzi-Carminati al 416 bis, dunque visioni diverse, come mai?

Capita sempre più frequentemente - addirittura contrasti tra le Sezioni Unite - che nascano orientamenti contrapposti. Personalmente ritengo si poteva trovare l’argomentazione giusta, ai fini della contestazione dell’art. 416 bis c.p. di un’intimidazione anche meramente ambientale e frutto delle relazioni di corruttela consolidate e in grado di piegare la libertà del mercato e della stessa relazione con la pubblica amministrazione. L’intimidazione può essere violenta ma anche di tipo induttivo (coartazione mediante corruzione). Al fine di evitare continue incrinature giurisprudenziali così nette, credo sia urgente una riscrittura totale della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 bis che inglobi sia le mafie violente di prima generazione sia le organizzazioni criminali contemporanee secondo un approccio meno formalista e più aderente alla realtà.

Corruzione e associazione per delinquere di stampo mafioso dunque sono condotte diverse o sono assimilabili?

E’ la persistenza del “metodo mafioso”, che caratterizza l’associazione per delinquere di stampo mafioso dall’associazione per delinquere semplice. Ed è proprio questo il punto debole dell’intero ragionamento che ruota intorno al 416 bis attuale e alle motivazioni della sentenza su “Mafia Capitale”. Oggi la mafia a livello normativo dovrebbe essere anche quella silente e mercatistica che si fa forte del potere economico corruttivo stabilmente infiltrato, senza intimidazione e violenza. Crimine organizzato e corruzione costituiscono ormai un unicum indifferenziato. La criminalità organizzata moderna utilizza la corruzione come strumento privilegiato di operatività. Essa s’infiltra nell’amministrazione pubblica e nell’economia attraverso metodi non violenti. È perciò improrogabile la necessità di una chiara analisi di politica criminale che porti a una modifica normativa in considerazione proprio di queste metamorfosi mafiose. Una nuova fattispecie incriminatrice potrebbe far rientrare a pieno titolo nell’alveo dell’art. 416 bis c.p. anche le relazioni illecite fra apparati pubblici e crimine organizzato in forma stabile e associata che caratterizzano il fenomeno storico delle mafie contemporanee.

Non è che su questa vicenda ha influito anche l’attenzione mediatica?

Non credo. Pignatone è uno che di mafie se ne intende. Ha speso quasi tutta la sua carriera a studiarla e contrastarla per cui non credo abbia contestato l’associazione per delinquere di stampo mafioso senza che vi fossero secondo il suo impianto probatorio i presupposti perlomeno fattuali. La mafia ormai può essere ovunque, a Roma come nel resto d’Italia. Proprio per questa pervasività credo che sia arrivato il momento di rivedere il 416 bis. Guardi, la Cassazione non è che ha sbagliato ha soltanto ha applicato rigidamente la norma.

Possiamo dire che in futuro con questa decisione della Cassazione si distinguerà nettamente tra mafia e corruzione?

No. Questa decisione è vincolante solo per il caso “de quo”. I giudici che si troveranno ad affrontare casi simili tuttavia non potranno non tenere in giusta considerazione anche questo pronunciamento di legittimità. Vorrei precisare che il venir meno della violenza e dell’intimidazione come strumento principale di operatività di queste organizzazioni criminali non le rende meno pericolose, anzi, è vero il contrario. Il mio maestro Antonino Caponnetto m’insegnava che le mafie si evolvono e si adattano e quasi si plasmano al contesto sociale, economico e politico di riferimento e s’infiltrano nell’economia e nella politica, ad alti livelli. Per questo, oggi, sono convinto più che mai che sia arrivato il momento di adattare e migliorare gli strumenti per contrastare le nuove forme e le sfide della criminalità mafiosa. Tra questi c’è anche la riscrittura del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso adeguato ai nostri tempi.

Foto di Daniel Bone da Pixabay 

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