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Proposta di legge Siragusa: la Camera esamina l’incostituzionalità

Evidenziate le palesi contraddizioni sia con la Costituzione, sia anche con i principi della Carta europea e la illogicità di trattare con legge la questione dell’annullamento del concorso a dirigente scolastico del 2004 svoltosi in Sicilia ed annullato dalla magistratura.

Nel procedimento per l’approvazione del progetto di legge proposto dal Partito Democratico - quel partito ricordiamo che si è indignato per il lodo Alfano ed in genere per tutti gli atti posti a favore del Presidente del Consiglio, proposta caldeggiata anche dall’Italia Dei Valori che, certamente, avrà valori diversi da quelli della Carta costituzionale visto che fa propria la proposta Siragusa le cui disposizioni sono macroscopicamente in contrasto con i valori tanto caldeggiati dall’On. Di Pietro - il servizio studi della Camera dei deputati ha evidenziato le palesi contraddizioni sia con la Costituzione sia anche con i principi della Carta europea e la illogicità di trattare con legge la questione dell’annullamento del concorso del 2004 svoltosi in Sicilia, già affrontata dalla magistratura e pienamente risolta con sentenza definitiva passata in giudicato.
 
Veniamo alla relazione che, dopo aver riportato il contenuto, passa all’esame della proposta con le disposizioni vigenti.

Il primo riscontro è quello sulle “relazioni illustrative” allegate alla pdl (proposta di legge) nelle quali si evidenzia che l’urgenza dell’intervento è determinata dal fatto che non esiste un unico orientamento giurisprudenziale nella materia.
Evidentemente tale argomentazione è stata più volte presa in esame e contestata a vari livelli. Chiaramente questi deputati prescindono dall’attuale sistema giudiziario italiano, non sanno degli orientamenti giurisprudenziali e soprattutto non tengono in alcun conto del fatto che ci troviamo dinanzi ad una sentenza definitiva passata in giudicato.
 
Il secondo esame è quello della necessità dell’intervento con legge
Il servizio studi evidenzia che : “Dalla citata sentenza n. 1065/2009 del CGA non risulta l’esigenza di un intervento legislativo in materia, essendo invece specificamente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione competente di conformarsi al giudicato attivandosi entro un termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione con il rinnovo della procedura concorsuale; attivazione intervenuta, come sopra rilevato, con decreto dell’8 gennaio 2010, con cui il Direttore generale dell’USR per la Sicilia ha nominato la Commissione giudicatrice del corso-concorso, nonché con il successivo decreto del 4 giugno 2010 della medesima autorità che ha fissato le date per rinnovare le prove scritte”

Appare evidente dal tenore del capoverso riportato che il servizio studi ha escluso qualsiasi necessità o opportunità di ricorrere alla legge per risolvere la questione del concorso annullato poiché, come emerge dagli atti, l’amministrazione ha dato, anche se con ritardo, ampio riscontro elle disposizioni contenute nella sentenza. Nessun intervento legislativo è, inoltre possibile poiché l’eventuale legge, colliderebbe con il giudicato.
 
Illuminante è il riscontro con il “rispetto degli altri princìpi costituzionali”.
 
Si riporta il testo per intero
 
La materia dei concorsi pubblici è oggetto dell’art. 97 Cost., ai sensi del quale “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza costituzionale (C. cost. 478/95) la regola del concorso pubblico non esclude forme diverse di reclutamento e copertura dei posti “purché rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali da non contraddire i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione”.

Ci si chiede in cosa la proposta di legge Siragusa (deputata del PD) rispetta i criteri dell’art. 97 della Costituzione? Dove si trova la ragionevolezza di mantenere i 426 prescindendo da qualsiasi nuova valutazione dei medesimi nonostante siano emersi in alcuni elaborati dei dichiarati “vincitori” chiari ed evidenti elementi di carenza grammaticale e, al pari dei “non vincitori”, una valutazione frettolosa e certamente inadeguata per tutti gli elaborati presi in esame? Dove sarebbe nella legge Siragusa l’imparzialità dell’amministrazione? Qual è il senso della imparzialità di cui all’art. 97 nell’ipotizzare tre prove diverse che in definitiva privilegiano senza ragione alcuna la posizione sia dei c.d. vincitori sia degli idonei - prevedendo solo per i non idonei il riesame dell’elaborato- visto che il vizio si innesta per tutti nella fase di valutazione delle prove scritte?
 
Quanto ai principi che la giurisprudenza amministrativa considera alla base dello svolgimento dei concorsi pubblici, si ricorda il principio dell’anonimato delle prove scritte.
 
Ci chiediamo e chiediamo al clan degli onorevoli palermitani, che hanno firmato la pdl, dove e come viene garantito l’anonimato visto che gli elaborati sono stati letti in televisione, pubblicati su iternet e le copie sono state rilasciate a tutti richiedenti?
 
Come rileva il Consiglio di Stato con decisione n. 1285/2007, “gli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia sono copiosi e si caratterizzano, fra l’altro, per una applicazione rigorosa e sempre più esplicita della regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali nelle quali sia presente una prova scritta” in quanto “l’anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni. ”Infatti, secondo Cons. St., sez. V, n. 1071/2000 non può essere messa in discussione la cogenza del principio dell’anonimato delle prove scritte giacché esso “assicura l’indipendenza di giudizio dell’organo valutativo”, richiedendosi che “la redazione di un elaborato scritto debba essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale”.
 
Per completezza si ricorda, inoltre, che, secondo Cons. St. II sez., n. 219/1990, “venuta meno la segretezza degli autori degli elaborati, la commissione non può riformulare ex novo una valutazione, modificando il giudizio e il voto già attribuiti all’elaborato” essendo consentita solo la correzione di un errore materiale “quando dall’esame del giudizio appaia ictu oculi contrastante il giudizio con il voto in concreto attributo”.
 
Va ricordato che nel caso del concorso annullato, manca qualsiasi riferimento a griglie di valutazione a criteri ed a motivazioni dei giudizi essendosi la commissione limitata a riportare un semplice voto.
 
La già ricordata sentenza n. 1065/2009, pronunciata dal CGA in sede di giudizio di ottemperanza, rilevava, infatti, che “nel caso in esame non vi è dubbio che l’iter procedimentale non possa esser ripreso dalla valutazione degli elaborati (dell’interessata), dal momento che ne risulterebbe violato il canone della segretezza e con esso quello fondamentale della par condicio dei concorrenti, cosicché devono essere assunte misure idonee alla rinnovazione dell’intera procedura.
 
Inoltre, considerato che il provvedimento riguarda l’oggetto di pronunce giurisdizionali, può ricordarsi la giurisprudenza costituzionale che, in più occasioni, si è soffermata sui rapporti tra attività legislativa e attività giurisdizionale, affermando il principio dell’intangibilità del giudicato.
 
Può al riguardo richiamarsi la sentenza n. 94 del 2009, secondo la quale legislatore e giudice si muovono su piani diversi: «il primo fornisce regole di carattere tendenzialmente generale e astratto; il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (ordinanze n. 32/2008, n. 352/2006, sentenze n. 211/1998, n. 263/1994).
 
Sono, invece, censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, non potendo ritenersi consentito al legislatore di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 374/2000).»
 
Appare evidente da una lettura anche soltanto superficiale che la proposta di legge Siragusa che, ripetiamo, è parlamentare del Partito Democratico, quel partito che si è indignato ed ha vivacemente protestato per la incostituzionalità del Lodo Alfano, non contiene nessuno degli elementi specificati, poiché manca dell’astrattezza e della generalità e mira unicamente a salvaguardare l’interesse di quanti, illegittimamente sono stati dichiarati vincitori, tutela che viene abilmente garantita attraverso la diversificazione delle prove concorsuali, inoltre nella medesima legge non si tiene in alcun conto dell’esistenza del giudicato.
 
Secondo tale sentenza, le norme che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, avendo contenuto particolare e concreto, «costituiscono leggi-provvedimento, di per sé ammissibili, poiché (…) non è vietata l’attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa, purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell’intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (tra le molte, sentenze n. 288 e 241/2008, n. 267 e 11/2007, n. 282/ 2005).»
 
Si tralascia qualsiasi ulteriore commento.
 
Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

E’ orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in tema di esecuzione del giudicato, che l’inottemperanza ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva costituisca violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall’art. 6, comma 1, CEDU, essendo l’esecuzione di una sentenza, di qualunque giurisdizione si tratti, parte integrante del processo ai sensi e per gli effetti del citato articolo.
 
Da ultimo, la sentenza Silvestri c. Italia del 9 giugno 2009, nell’affermare che l’esecuzione del giudicato riveste un’importanza del tutto particolare nel contesto del contenzioso amministrativo, poiché il ricorso davanti al giudice amministrativo è volto non solo ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, ma anche la rimozione di tutti i suoi effetti, la Corte europea ha ritenuto che, se la pubblica amministrazione rifiutasse o omettesse di conformarsi al giudicato o tardasse a farlo, le garanzie di cui all’articolo 6 perderebbero ogni ragion d’essere.
 
Anche per tale parte si tralascia qualsiasi commento.
 
Alcuni rilievi sono stati, altresì, formulati sul testo

Nel titolo della pdl si fa specifico riferimento al sistema scolastico in Sicilia, mentre analogo riferimento non è contenuto né nell’art. 1, né nell’art. 10: in quest’ultimo, infatti, si usa l’espressione “nella regione in cui si svolgono le prove”. Anche nell’art. 1, ove ci si riferisce alla rinnovazione di concorso annullato con sentenza giurisdizionale, non vi è alcuna precisazione in ordine alla fattispecie di riferimento: la disposizione, pertanto potrebbe spiegare effetti anche in regioni diverse dalla Sicilia ove si pervenisse anche in quelle sedi ad ulteriori pronunce giurisdizionali relative alle prove ivi svolte.
 
L’art. 5, comma 2, secondo periodo, reca una disposizione in ordine al giudizio e al punteggio delle prove scritte, mentre non sono previste disposizioni per l’attribuzione di giudizio e punteggio per le prove di cui agli artt. 2 e 3.
 
All’art. 9 non sono quantificati gli oneri derivanti dalla proposta di legge, né è indicata l’entità delle risorse da utilizzare a fini di copertura finanziaria.
 
Da quanto precede, ci si chiede se sia logico, professionalmente e politicamente corretto, continuare a proporre una legge che la stessa Camera ritiene incostituzionale, mostrando il più ampio spregio per quei principi che proprio il partito cui appartiene la prima firmataria, il Partito Democratico, sbandiera ai quattro venti.
 
Quello che angoscia e che non si riesce a capire è il perché di questa proposta bipartisan, questa confluenza da parte di tutti i partiti verso una norma che non è certamente dissimile dal Lodo Alfano se non per il numero dei destinatari.
Bravo Bersani! Continua così! Tanto sappiamo perfettamente che con questa legge elettorale la tua deputata Siragusa che fa parte della tua corrente sarà messa al primo posto nella lista e, quindi, avrà garantita la sua brava rielezione, questo in barba a tutte le proposte in violazione dei diritti costituzionalmente garantiti.
 

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