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Mettiamo un po’ di ordine nella giungla dei controlli sugli impianti termici

Molto spesso riceviamo dai nostri lettori richieste di chiarimento su quando è necessario svolgere i controlli sugli impianti termici.

A seguire riassumiamo in breve le diverse casistiche, rimandando al Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 per un quadro più dettagliato.

Il Decreto ha apportato alcuni ritocchi alla periodicità con il quale realizzare i controlli sugli impianti termici da riscaldamento, nonché ai periodi ed alla durata di funzionamento durante l’inverno, in base alla relativa zona in cui sono ubicati:

Zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo (ore 6 giornaliere)

Zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo (ore 8)

Zona C: dal 15 novembre al 31 marzo (ore 10)

Zona D: dal 1° novembre al 15 aprile (ore 12)

Zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile (ore 14)

Zona F: nessun limite.

Gli impianti vanno controllati con periodicità diverse a seconda della tecnologia e della potenza:

  • Ogni 2 anni se gli impianti sono dotati di generatore di calore a fiamma di potenza fra i 10 e i 100 kW ed alimentati con combustibili solidi o liquidi. Ogni anno se la stessa tipologia di impianto ha potenza uguale o superiore ai 100 kW.
  • Ogni 4 anni se alimentati a gas, GPL o metano se di potenza tra 10 e 100 kW. La cadenza scende a 2 anni se la potenza è pari o superiore ai 100 kW.
  • Ogni 4 anni le macchine termiche a cogenerazione con potenza inferiore ai 50 kW. La periodicità dei controlli scende a ogni 2 anni nel caso di potenza pari o superiore ai 50 kW.
  • Nel caso delle pompe di calore: ogni 4 anni se la tecnologia è incentrata sulla compressione del vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta con potenza tra i 12 e i 100 kW, ogni 2 anni se con potenza pari o superiore ai 100 kW.
  • Ogni 4 anni per le pompe sostenute da motori endotermici di potenza pari o superiore ai 12 kW e ogni 2 anni per apparecchiature ad assorbimento e alimentate con energia termica (potenza uguale o superiore ai 12 kW).
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