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Immuni e Covid19 | Non sarà l’app di Stato a salvarci dalle disfunzioni dello Stato

In articoli precedenti si è esposta l’erosione di diritti e libertà operata mediante misure tese a contrastare il Covid-19. Sono stati indicati vari fattori che hanno concorso a un metodo che si è definito, in modo più o meno figurato, da Stato di polizia.

di Vitalba Azzollini

Ora ci si chiede quale sistema di controllo sarà adottato per la cosiddetta fase 2. Perché, se anziché inseguimenti con droni ed elicotteri, si useranno metodi di “inseguimento” tecnologico non idonei, diritti e libertà continueranno a essere minati senza esiti apprezzabili.

Il riferimento è alla tracciatura con App, di cui si dibatte specie a fini di protezione dei dati personali, «diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Per evitare d’irritare vari ed eventuali, non si parlerà di privacy, quindi dell’osannato modello sudcoreano, dell’improprio parallelismo tra dati ceduti allo Stato come a un social network, del data breach olandese o dell’Inps italiano, di cellulari spenti o lasciati a casa per evitare il tracing.

Innanzitutto, un’avvertenza: la App prescelta – Immuni – è in divenire. Per ora pare si appoggerà su un protocollo elaborato da Apple e Google: i cellulari genereranno al proprio interno un codice identificativo anonimo, se lo scambieranno via bluetooth ogni volta che si agganceranno e questo “dialogo” consentirà di “allertare” i cellulari entrati in stretto contatto per un certo lasso di tempo con quello di un soggetto infetto. Il tutto nel più blindato anonimato. Qui finisce il modello A&G.

Ma è presumibile che la App dello Stato – di cui non si sa molto, meglio ribadirlo, incluso l’eventuale «diario sanitario» – andrà oltre: ai fini di un coordinamento centralizzato del controllo sanitario su potenziali infetti, dell’allerta dovrà presumibilmente essere avvisato pure qualche ente statale, con informazioni inviate a un server centrale. Anche perché, se la App allertasse una persona che irresponsabilmente non si sottoponesse a controlli, magari in quanto sta bene, il contagio (trasmissibile da asintomatici, dicono gli studiosi) continuerebbe a propagarsi.

Ma su modi, metodi e misura dell’intervento dello Stato c’è ancora opacità. Pertanto, serve porsi qualche domanda non foss’altro perché, una volta presa la decisione finale, è difficile tornare indietro e c’è sempre il rischio che misure emergenziali diventino definitive (vedi Patriot Act statunitense). 

Quali sono i requisiti che un’app di tracing deve avere? Li hanno indicati Commissione Parlamento e Consiglio Ue, Garante privacy europeoGarante privacy italianoEDPB ed  esperti, e il ministero dell’Innovazione pare allineato. In particolare, le Linee Guida dell’EDPB del 21 aprile scorso, tra le altre cose, affermano che il titolare del trattamento dovrebbe essere l’autorità sanitaria nazionale e, se vengono coinvolti altri soggetti, i loro ruoli vanno «definiti con chiarezza», informandone gli utenti; le finalità dell’uso di dati personali devono essere specifiche ed «escludere trattamenti ulteriori per scopi non correlati alla gestione della crisi sanitaria (…) ad esempio, per fini commerciali o (…) di matrice giudiziaria o di polizia»; l’uso dei dati personali dev’essere adeguato, necessario e proporzionato (nel rispetto del GDPR); vanno utilizzati i dati di prossimità (bluetooh), non la posizione dei singoli utenti (GPS); a un sistema di raccolta dati centralizzato, presso un server unico, è preferibile uno decentralizzato, con dati memorizzati nei dispositivi degli utenti; andrebbe fornito con trasparenza il codice sorgente, così da poter verificare il funzionamento dell’applicazione ed eventualmente rilevare errori di programmazione o progettazione.

Inoltre, sempre secondo gli esperti, serve una legge come base giuridica del trattamento (in alternativa al consenso), che lo preveda per compiti di interesse pubblico dello Stato. Ma scaricare la App deve comunque restare un atto libero e non condizionato da restrizioni o incentivi legati alla possibilità di ricevere cure sanitarie, di circolare liberamente ecc. (sarebbe discriminatorio). La legge deve pure prevedere «garanzie significative», «una chiara specificazione delle finalità e delle limitazioni» e altri elementi essenziali, indicando «quando l’app dovrà essere disinstallata e a chi spetti assumere tale determinazione».

Al riguardo, ci si chiede se il termine sarà la fine dello stato di emergenza (31/7/2020 salvo proroga, fino a 24 mesi) o sarà legato a criteri non altrettanto puntuali. Soprattutto, a parere degli esperti, il tracing è solo uno dei tasselli della strategia per contenere i contagi, che può essere compromessa dalla mancanza anche di un solo pezzo. Quindi, oltre al rispetto di regole “igieniche” (distanziamento, mascherine ecc.) e all’adesione all’App da parte di almeno 60% delle persone (chi non ha un cellulare?), e ferma la necessità di una tracciatura manuale per i casi dubbi, occorre garantire le 3 “t” della strategia digitale affinché essa funzioni veramente: tracingtesting e treating.

Cioè quando una persona è allertata del contatto con un infetto (trace) bisogna farle subito un tampone (test) per verificare se è stata contagiata e poi curarla (treat). Qui iniziano dubbi sulla salvifica tracciatura. «Se non si fanno i tamponi immediatamente dopo aver individuato gli infetti, la app è inutile» e «un tracciamento contatti digitale dovrebbe essere rimandato finché la capacità del sistema di fare test e tracciamento manuale non sia aumentata abbastanza per incontrare l’aumento della domanda causata dal lancio della app». Oggi i tamponi sono garantiti in tempi brevi a chi forse sia infetto? I medici dicono che continuano a essere fatti con il contagocce.

Ora si provi a immaginare. Chi sarà allertato dovrà mettersi in isolamento in attesa di un tampone, perché è previsto dalla legge: «quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva» (art. 1, lett. d, d.l. n. 19/2020, attuato da Dpcm; e se lo Stato vorrà verificarne il rispetto, dovrà in qualche modo sapere identità e altro dell’ipotetico infetto). Pertanto, l’allertato dovrà stare a casa, e per un tempo indefinito, in attesa del tampone. Qual è il risultato?

Al lockdown generalizzato da Dpcm si sostituirà l’isolamento precauzionale da App per tutte le persone (anche migliaia e migliaia) sospette contagiate e non testate. Persone le quali, dopo essere rimaste per giorni a casa in attesa di tampone, potrebbero poi risultare negative e uscire da casa, salvo dover rientrare cautelativamente in quarantena se, una volta uscite, il loro cellulare dovesse riagganciare quello di un contagiato. E così via.

Nella fase 1 si è ovviato all’inadeguatezza del sistema sanitario (indisponibilità di terapie intensive) imponendo misure da Stato di polizia; nella fase 2 si vuole ovviare alla medesima inadeguatezza (indisponibilità di testing) imponendo ai sospetti contagiati di stare a casa, così ricreando un popolo di reclusi. Insomma, si prosegue mettendo toppe all’incapacità dello Stato di garantire i propri compiti minimali. E sarà l’App di Stato a salvarci dalle disfunzioni dello Stato?

 

Photo: Geralt/Pixarbay

Questo articolo è stato pubblicato qui

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