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Conoscere per deliberare

E’ ormai ufficiale la pdemocratica candidatura di Paolo Dova alle elezioni europee del 2009. Riportiamo sotto le motivazioni in ordine alle quali è stata depositata la denuncia del ’Porcellum’ che ’the only real PD’ ha inoltrato al Tribunale per i diritti umani. Al link che segue è possibile visionare l’intervento che PD ha tenuto lo scorso 4 ottobre al Barcamp su "La crisi della (non) democrazia"

 www.radioradicale.it/scheda/263459/la-crisi-della-non-democrazia-barcamp-esperimenti-democratici-riforma-dei-partiti-e-nuove-forme-di-organiz

 Incostituzionalità legge elettorale. Ricorso al Tribunale di Strasburgo

PERCHE’   ORA SI PUO’   FARE ANCHE IL RICORSO DIRETTO ALLA CORTE DI STRASBURGO

1) E’ opportuno avere presente che la garanzia sopranazionale istituita dalla Convenzione (  Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ”, da qui in avanti indicata con l’acronimo C.E.D.U.) ha carattere sussidiario rispetto ai sistemi di garanzia nazionali. In forza di questoprincipio di sussidiarietà si spiega la ragione per la quale l’azione avanti la Corte Europea è ammessa (di regola) soltanto dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne .

Tuttavia, il ricorso alla Corte Europea è stato, da questa, ritenuto direttamente ammissibile, per giurisprudenza ormai consolidata, ancora prima di tale esaurimento , quando all’interno dell’ordinamento nazionale si sia affermato un orientamento giurisprudenziale consolidato, quale ius receptum , tale da rendere superflua l’attesa dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, il cui esito appare scontato , ovvero quando nella normativa interna dello Stato contraente manchi una qualsiasi via di ricorso avanti ad un Giudice nazionale .

Questo è ormai la situazione che si è venuta a creare dopo le recentissime sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, della Cassazione e del Tribunale civile che hanno tutte negato l’accesso a un Giudice nazionale agli elettori che hanno promosso il giudizio per sentire accertare e dichiarare da un Giudice il loro diritto di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo eserciziodagli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo, terzo e quarto comma, 56, primo comma, 58, primo comma, 67, 113 della Costituzione, e dall’articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.

A questo quadro di mancanza di diritto accesso a un Giudice, espresso dai Giudici di merito, cioè di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un Giudice italiano, si sono aggiunte le recentissime sentenze delle SS.UU. della Cassazione dal n. 9151/08 al n. 9158/08 dell’8 aprile scorso (sul ricorso della lista di Pizza, dichiarative del difetto assoluto di giurisdizione su " ogni questione concernente le operazioni elettorali , ivi comprese quelle relative all’ammissione delle liste" la cui cognizione competerebbe in via esclusiva al giudizio delle future Camere).

In definitiva, si deve prendere atto che si è verificata la situazione di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un’autorità giurisdizionale nazionale. CON LA CONSEGUENZA CHE QUALUNQUE ELETTORE POTREBBE PROPORRE SUBITO IL RICORSO A STRASBURGO , senza dovere prima adire i Giudici nazionali.

 

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