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Caldaie, la nuova normativa in vigore dal 26 settembre. Cosa cambia per i consumatori?

Dal 26 settembre 2015 nuova normativa su Etichetta Energetica e nuovi requisiti minimi di performance energetica per la libera circolazione in Europa di caldaie, pompe di calore, ed altri apparecchi e sistemi per il riscaldamento d'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria.

 Cosa cambierà per i consumatori dal 26 settembre 2015

Ogni prodotto di climatizzazione invernale o scaldacqua (di una certa potenza) sarà accompagnato a partire dal 26 settembre 2015 da una nuova etichetta energetica che riporterà in modo chiaro le caratteristiche di efficienza, la potenza sonora ed altri parametri di confronto del prodotto.

L'etichetta energetica dovrà essere chiaramente esposta presso il punto vendita, sui siti internet, sul materiale promozionale, sui listini e su tutte le offerte commerciali.

Oltre alla modifica della normativa sull'etichettatura energetica, dal 26 settembre entreranno in vigore anche le nuove misure di Ecodesign che comporteranno la modifica dei requisiti minimi di performance energetica per la libera circolazione in Europa degli apparecchi e dei sistemi per il riscaldamento d'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria. Tali requisiti riguardano rendimento, emissioni inquinanti (NOx), rumorosità e dispersioni.

Gli apparecchi interessati dalle novità

☑ Caldaie
☑ Pompe di calore
☑ Impianti di cogenerazione
☑ Scaldacqua tradizionali, solari e a pompa di calore

L'obbligo di etichettatura energetica riguarda i prodotti per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 70 kW di potenza nominale e i bollitori con volume fino a 500 litri, mentre i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica si applicano agli stessi prodotti fino a 400 kW di potenza nominale o con volume fino a 2000 litri.

APPLICAZIONI

REQUISITI PRESTAZIONALI

ETICHETTATURA ENERGETICA

PRODOTTI

Solo riscaldamento o riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Solo per apparecchi sino a 400 kW (Regolamento N. 813/2013)

Solo per apparecchi sino a 70 kW (Regolamento N. 811/2013)

Caldaie a combustibile liquido o gassoso, pompe di calore, pompe di calore a bassa temperatura, cogenerazione

Solo produzione di acqua calda sanitaria

Solo per apparecchi sino a 400 kW e serbatoi sino a 2000 litri (Regolamento N. 814/2013)

Solo per apparecchi sino a 70 kW e serbatoi sino a 500 litri (Regolamento N. 812/2013)

Scaldabagni elettrici, a gas, solari, a pompa di caloreserbatoi per l'acqua calda

Una nuova normativa in tutta Europa, 4 regolamenti

Le nuove prescrizioni derivano dall'entrata in vigore, in tutta Europa, di una nuova normativa disciplinata da 4 regolamenti:

  1. Regolamento n. 811/2013 per l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria)
  2. Regolamento n. 812/2013 per l'etichettatura energetica degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
  3. Regolamento n. 813/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua sanitaria)
  4. Regolamento n. 814/2013 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

I Regolamenti n. 811 e n. 812 introducono un sistema armonizzato per l'etichettatura dei prodotti e sistemi per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, mentre i Regolamenti n. 813 e n. 814 definiscono i requisiti prestazionali minimi per la loro commercializzazione e/o la messa in servizio.

Il rispetto di tali requisiti prestazionali più restrittivi è condizione necessaria per la marcatura CE che consente la libera circolazione in Europa.

Resta inteso che siccome l'obbligo di etichettatura energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica riguardano solo i prodotti immessi sul mercato successivamente al 26 settembre 2015, i prodotti che sono presenti nei magazzini dei grossisti od installatori prima del 26 settembre 2015 potranno essere commercializzati e quindi regolarmente installati.

Obbligo di etichetta energetica

L'etichetta energetica indica innanzitutto la classe di efficienza energetica degli apparecchi che si intende comprare su una scala che va da A + + (più efficiente) a G (meno efficiente).

Come criterio generale l'etichetta è resa disponibile dal fabbricante ed è responsabilità del rivenditore renderla visibile nel punto vendita su ciascun apparecchio, questa è la cosiddetta etichetta di prodotto.

Tuttavia, oltre all'etichetta di prodotto è prevista anche un'etichetta "di sistema" quando si combinano apparecchi di riscaldamento con dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

In questi casi l'etichetta di sistema è rilasciata:

  1. dal produttore, quando è lui ad immettere sul mercato il sistema;
  2. dal distributore, nel caso in cui vende un sistema composto da apparecchi e componenti forniti da produttori diversi;
  3. dall'installatore quando provvede ad assemblare e installare, sotto la propria responsabilità, un impianto costituito da apparecchi e componenti forniti da produttori diversi.

 Pertanto l'installatore che assemblea e installa sotto la propria responsabilità apparecchi e dispositivi forniti da fabbricanti diversi deve munire il sistema di:

1. Un'etichetta energetica di sistema nella quale sia riportato il nome del fornitore e la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente del sistema (conformemente all'allegato III - punto 3 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato III - punto 4 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari).

2. Una scheda di sistema nella quale venga riportato, in particolare, il valore dell'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'apparecchio preferenziale, il fattore di ponderazione della potenza termica degli apparecchi di riscaldamento preferenziali o supplementari di un insieme, il valore della differenza tra l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie e più fredde così come medie e più calde, nonché il valore dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'apparecchio di riscaldamento misto (conformemente all'allegato IV - punto 5 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato IV - punto 6 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari).

3. Un fascicolo tecnico in cui dovrebbero essere riportate le eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione del sistema (conformemente all'allegato V - punto 5 per gli Insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari oppure all'allegato V - punto 6 per gli Insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari).

La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità degli impianti di cui al DM 37/08.

I nuovi requisiti minimi di prestazione energetica per caldaie, pompe di calore e microcogeneratori a partire dal 26 settembre 2015

Con l'entrata in vigore dei nuovi requisiti prestazionali, si stima che circa il 60% dell'attuale mercato sarà fuori norma con uno spostamento del mix di vendita verso apparecchi a più alta efficienza, quali caldaie a condensazione e pompe di calore.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 104/2012, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 3.000 a 30.000 euro, per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta; 

b) da 2.000 a 20.000 euro, per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, con documentazione tecnica incompleta o insufficiente o con etichette non autorizzate.


(elaborazione dati da ASSISTAL)

Questo articolo è stato pubblicato qui

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