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Stato, laicità e concordato: una sovranità limitata. Il caso Tosti

Si tollera solo l’ obiezione di coscienza per motivi religiosi, mai per motivi laici

Stato, laicità e concordato: una sovranità limitata. Il caso Tosti

La sanzione - rimozione dall’ordine giudiziario - inflitta questo 22 gennaio dalla Sezione disciplinare del Csm al giudice di Camerino, Luigi Tosti, per il suo rifiuto di tenere udienze in aule dove è esposto il crocifisso arriva dopo la sentenza del 3 novembre 2009 della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo che condanna l’Italia a rimuovere il crocifisso delle aule scolastiche per violazione della coscienza e della libertà religiosa. Questa durissima sanzione del Csm ci porta a interrogarci sui fondamenti della nostra democrazia e la natura dello Stato italiano.

Nell’annunciare il ricorso del governo italiano contro la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha bocciato (a l’unanimità dei giudici) la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche come violazione della coscienza e della libertà religiosa dichiarando che «[la Corte] non è in grado di comprendere come l’esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una ’società democratica’ così come è stata concepita dalla Convenzione [europea dei diritti umani], un pluralismo che è riconosciuto dalla Corte costituzionale italiana»; per poi concludere «L’esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione in luoghi che sono utilizzati dalle autorità pubbliche, e specialmente in classe, limita il diritto dei genitori di educare i loro figli in conformità con le proprie convinzioni e il diritto dei bambini di credere o non credere. La Corte, all’unanimità, ha stabilito che c’è stata una violazione dell’articolo 2 del Protocollo 1 insieme all’articolo 9 della Convenzione», il giudice Nicola Lettieri, rappresentante del governo italiano presso la Corte Europea, rovescia la motivazione della corte («La presenza del crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso, che avvertirebbero così di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione».) dichiarando che «Quello che abbiamo sempre sostenuto è che il crocifisso è sì un simbolo religioso ma con una portata umanistica e legata all’etica e alla tradizione nazionale» calcando le parole del portavoce vaticano, padre Federico Lombardi «Stupisce che una Corte europea intervenga pesantemente in una materia molto profondamente legata all’identità storica, culturale, spirituale del popolo italiano».

Seppure l’Italia abbia ratificato nel 1950 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, mentre il Vaticano non ha mai riconosciuto questa convenzione, e che con questa firma si sia impegnata a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea; Lettieri sostiene che l’elemento concordatario che fa da base ai rapporti tra Stato italiano e Vaticano impone al governo italiano la necessità di ricorrere contro la sentenza dei giudici di Strasburgo perché «Lo Stato italiano non è laico ma concordatario, si toglie alcune prerogative per darle a una religione dominante».

Contrariamente a questa idea diffusa e propagandata, in questo caso anche dal rappresentante del governo italiano presso la Corte Europea, l’ostentazione del crocifisso nei uffici pubblici - scuole, tribunali, municipi, ospedali, ecc. - non ha niente a che fare con i concordati.

I Patti Lateranensi raccolgono tre accordi: un trattato, con cui si creava lo Stato della Città del Vaticano, sotto la sovranità del papa (ossia la prima teocrazia assoluta dell’era moderna, seguiranno l’Arabia Saudita e l’Iran dei ayatollah); una convenzione finanziaria, che fissa un indennizzo da parte dello Stato per la perdita dei domini della Chiesa; un Concordato, che accorda privilegi alla religione cattolica e alle sue istituzioni, la Chiesa. Questo mutuo riconoscimento tra il regime fascista nel Regno d’Italia e la Santa Sede firmato l’11 febbraio 1929, negoziati tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del partito fascista, come primo ministro italiano; recepito nel secondo comma dell’articolo 7 della Costituzione nel 1948 che instaurava la Repubblica, e sostituito successivamente dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, accordi di Villa Madama, firmato dal cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli e dal presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi.

Se l’ art. 1 del concordato del 1929 dichiara che "la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato [italiano]" e l’art. 2 dichiara "L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale [..] in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo".
Gli articoli successivi non menzionano mai la parola ’crocifisso’ o ’croce’.

Nell’art. 7 della Costituzione del 1948 s’impone di ribadire che "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il coma seguente recepisce i Patti Lateranensi - trattato, convenzione finanziaria e concordato ("I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi") e sottrae la loro accettazione o modifica al controllo del parlamento e del popolo a traverso un referendum ("Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale"). Nella formulazione ritenuta ’Chiesa cattolica’ prende il posto di ’Santa Sede’.

Nel testo della Costituzione la parola ’[Stato] laico’ non compare.

Gli accordi di Villa Madama che sostituiscono il concordato del 1929 sopprime il precedente art. 1 (la religione cattolica come la sola religione dello Stato italiano) ma riafferma l’impegno dello Stato italiano di privilegiare e favorire la religione cattolica e le sue istituzioni e i suoi beni presenti sul territorio nazionale seppure esse siano detenuti e determinati da uno stato a se stesso alieno come di nuovo ribaditi dall’art.1 del nuovo Accordo concordatario ("La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese"). Nel successivo art. 9 coma 2 che riafferma l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche a spese dello Stato italiano "da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica" (Protocollo addizionale) "riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano".

Ancora una volta, nessuna menzione del vocabolo ’crocifisso’ o ’croce’ è presente nel testo.

Per trovare tracce di questi oggetti, inutile cercare un concordato o una legge dello Stato. Il crocifisso nelle aule scolastiche è un arredo come i banchi, le sedie, la cattedra o la lavagna la cui presenza è determinata da un regolamento amministrativo interno al ministero dell’Istruzione. Da prima menzionato nel Regio decreto del 30 aprile 1924, n. 965: "Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media". Art. 118. "Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re". Poi esteso a ogni ordine e grado dell’istruzione elementare nella tabella C allegata all’art. 119, Capo V - Arredamento scolastico, del Regio Decreto del 26 aprile 1928, n. 1297: "Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare". Norme aggiornate dalla circolare del 19 ottobre 1967

Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527, Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30, in Bollettino Ufficiale - Ministero della Pubblica Istruzione, parte prima - Anno 94° n. 40-41.
[...]


Ai fini suddetti si precisa che l’arredamento di un’aula è cosi costituito:
Scuole elementari:
a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d)tavolino e scrivania con due poltroncine per l’insegnante; [...]
Scuole medie:
1) Aule normali: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d) tavolino o scrivania con due poltroncine per l’insegnante; [...]
2) Locali per le osservazioni ed elementi di scienze naturali, applicazioni tecniche ed educazione artistica: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) banchi-cattedra per l’insegnante con due seggiole; d) banchi per gli alunni; [...]".



Mentre il testo che impone il crocifisso nelle aule dei tribunali è la

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia [Alfredo Rocco] - Div. III del 29/5/1926, n. 2134/1867, La restituzione del Crocifisso nelle Aule Giudiziarie

Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione.
Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia.
I Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, quale si conviene all’altissima funzione della giustizia.



Seppure la Cassazione abbia in precedenza annullato una condanna al giudice Luigi Tosti a sette mesi per omissione di atti d’ufficio ricordando che il crocifisso nei tribunali previsto dalla circolare del 1926 «È solo un atto amministrativo senza fondamento normativo e non più in linea con il principio di laicità dello Stato». La mano pesante della sezione disciplinare del Csm fa del giudice laico di Camerino un esempio per tutti, la rimozione dall’ordine giudiziario tuona come una scomunica. In contraddizione con il verdetto della Cassazione il Csm, che d’ordinario si è sempre mostrata lassista nei suoi provvedimenti contro i membri della propria corporazione, ha obbedito al venticello clero-populista che in precedenza aveva soffiato sulla morte di Eluana e di Welby. In questi casi nessun medico fù radiato dall’albo ne indagato malgrado la pressione politica.

«La questione va risolta con un adeguato approfondimento per verificare se la presenza della Croce in un luogo pubblico sia in contraddizione con il principio di laicità dello Stato». A questa interpellanza della Corte di Cassazione ha risposto il rappresentante del governo italiano presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo: «Lo Stato italiano non è laico ma concordatario».


referenze

Normative e sentenze relativi al crocifiiso nei uffuffici pubblici

Sentenza 03 novembre 2009, n. 30814/06
Affaire Lautsi c. Italie - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Reazioni alla Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

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