• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Politica > Referendum | L’art. 70 e i procedimenti legislativi nella legge di revisione (...)

Referendum | L’art. 70 e i procedimenti legislativi nella legge di revisione costituzionale

La sobria eleganza dell’art. 70 della Costituzione, il cui contenuto è riassunto in una riga - “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” - non ci può far dimenticare le ragioni di questa scelta adottata dall’Assemblea Costituente.

Durante i lavori della seconda sottocommissione, tutti concordarono sull’importanza di evitare che il Senato divenisse un doppione della Camera dei Deputati; tuttavia, non si riuscì a trovare una convincente soluzione al problema della sua composizione e delle sue funzioni. Non essendoci un accordo sui motivi del bicameralismo, a conclusione del dibattito rimase in piedi come principale giustificazione del bicameralismo soltanto quella di garantire meglio la qualità della legislazione.

Così di regionalistico nella composizione e nelle funzioni del Senato rimase ben poco.

Il processo di razionalizzazione dei sistemi parlamentari, spesso complesso ma utile, ha caratterizzato le Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra che, rispetto a quelle liberali ottocentesche, sono lunghe e rigide (molte Costituzioni contemporanee prevedono anche più di un procedimento di revisione costituzionale). In esse sono affermati sia principi fondamentali che dettagliate norme costituzionali. La complessità redazionale riguarda anche la disciplina dei procedimenti legislativi. Nella Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania, il titolo VII, Legislazione dello Stato Federale, è molto lungo e include numerosi articoli, ma ciò non ha causato particolari problemi di carattere applicativo. La complessità redazionale non comporta necessariamente una maggiore complessità applicativa.

Non stupisce più di tanto, dunque, la complessità redazionale dell’art. 70 della legge di revisione costituzionale, perché se così non fosse il potenziale e sempre possibile conflitto tra le due Camere sarebbe non una eccezione, ma una prevedibile certezza. Proprio al fine di evitare un vasto contenzioso costituzionale, nella legge di revisione costituzionale non si prevedono iter differenziati per la formazione delle leggi in base al criterio della suddivisione per materia, ma si prevedono elenchi di leggi (bene individuate e circoscritte), in base ai quali adottare iter legislativi diversi.

Certamente, il nuovo procedimento legislativo richiederà anche una riforma dei regolamenti parlamentari. Alla Camera dei deputati, comunque, spetterà dire l’ultima parola sulla maggior parte delle leggi. Tale prevalenza della Camera dei Deputati non ci deve far dimenticare, però, che per una serie di tipologie di legge, elencate una ad una nel nuovo art. 70, le leggi – come ora avviene – devono essere approvate da entrambe le camere. Si tratta di leggi di particolare importanza (tra cui le leggi costituzionali, tutte le leggi che attengono ai rapporti tra Stato e autonomie regionali e locali, la legge di procedura sulle norme UE).

Inoltre, se pur depotenziato sul piano legislativo, il Senato potrà svolgere un’attività di controllo sulle politiche pubbliche, sull’attuazione delle leggi, sull’attività delle pubbliche amministrazioni, sull’impatto nei territori delle politiche dell’Unione Europea. Infine, il Senato parteciperà alla elezione (come in Germania, Spagna, ecc.) dei giudici della Corte costituzionale di derivazione parlamentare (2 su 5). 

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox


Pubblicità




Pubblicità



Palmares

Pubblicità