Le condizioni di lavoro alla E-Care: la replica dell’azienda
Pubblichiamo, come richiesto dall'azienda, la replica a un articolo dei CCW da noi ripublicato lo scorso 12 maggio.
La versione originale si trova qui.
Si precisa che l'azienda E-Care S.p.A., gestisce servizi per conto di diverse Committenze, tra le quali vi è anche quello legato al recupero dei crediti.
E’ bene precisare come questa attività rientri tra quelle disciplinate dall’Accordo Collettivo del 1 agosto 2013, siglato tra ASSOLTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL, ASSOCONTACT E SLC-CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, stipulato con riferimento al CCNL TLC; accordo che stabilisce il compenso minimo garantito da erogare a titolo di corrispettivo ai collaboratori ed inserisce, tra l’altro, un welfare per il miglioramento della loro qualità di vita.
Le condizioni economiche applicate ai collaboratori che prestano attività sul servizio citato non sono, quindi, frutto di arbitrarie scelte aziendali ma trovano fondamento e misura nel citato accordo collettivo e vengono applicate uniformemente su tutto il territorio e da tutte le aziende che lavorano nel settore e che “scelgono” di operare nella legalità.
Si aggiunge che l’accordo sopra citato porterà ad un riallineamento graduale della retribuzione oraria del collaboratore rispetto a quella di un lavoratore subordinato del II livello del contratto TLC, attraverso un aumento progressivo della paga base.
Non corrispondono al vero, poi, né l’affermazione secondo la quale la pausa prevista dall’art. 175 del D. Lgs. 81/2008 non verrebbe riconosciuta ai collaboratori né quella secondo cui il collaboratore sarebbe costretto a lavorare su “turni fissati, decisi, imposti dal responsabile”.
Vero è come, nello svolgimento della propria attività, il collaboratore debba coordinarsi con il committente (E-Care) ovvero con la struttura organizzativa in quanto, per adempiere alla sua prestazione dovrà necessariamente utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal committente, concordando le modalità di utilizzo della sua struttura e delle postazioni messe a disposizione e relative ad un determinato servizio.
Resta fermo, in ogni caso, come il collaboratore non sia soggetto ad alcun vincolo orario e sia libero di determinare, compatibilmente con l’organizzazione di un determinato servizio, se eseguire la prestazione ed in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione nonché se e per quanto tempo sospendere l’esecuzione della stessa.
Per quanto riguarda poi le attività svolte dal collaboratore, al di fuori della semplice chiamata in modalità outbound volta al recupero del credito, si tratta di attività correlate ed accessorie all’attività sopra descritta ed, in quanto tali, rientranti pienamente nell’ambito di applicazione dell’accordo collettivo che le norma.
Infine, con riferimento agli aspetti legati al riconoscimento delle provvigioni, si ricorda come il compenso per l’attività di un collaboratore sia proporzionato alla quantità ed alla qualità dell’attività svolta e parametrato ai risultati ottenuti, ferma restando la salvaguardia del corrispettivo minimo orario di cui all’Accordo Collettivo 1° agosto 2013.
In conclusione, avendo dovuto evidenziare molte informazioni contenute in questo articolo come incorrette e lesive dell’immagine Aziendale, si richiede l'immediata pubblicazione di questa rettifica.
Lasciare un commento
Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina
Se non sei registrato puoi farlo qui
Sostieni la Fondazione AgoraVox