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Ipoteca Equitalia, come affrontarla

L’agenzia delle Entrate applica ed Equitalia riscuote: la riscossione dei tributi diventa un incubo per gli Italiani.

L'ipoteca Equitalia è difficile da affrontare, perché appartiene alla cerchia delle ipoteche giudiziali, è applicata dal giudice nel caso in cui egli stesso riscontri un danno verso terzi, in questo caso lo Stato.

In genere si tratta di uno strumento applicato dall'ente impositore per intimare il pagamento di una sanzione, ossia tasse, bolli auto, multe e sanzioni di vario tipo. Spesso però accade che il ricorso all'ipoteca su un determinato bene diventi di facile attuazione per l'ente autorizzato alla riscossione, eludendo la funzione cautelativa che essa stessa è chiamata ad avere, costituendo un illecito per l'ignaro cittadino.

Le ipoteche di Equitalia, poiché di carattere giudiziale, possono certamente essere cancellate, ma solo seguendo una determinata procedura spesso complessa. Il Giudice la impone in quanto garanzia, affinché il debitore s'impegni nella copertura del debito contratto, per cui unica soluzione possibile diviene la sua estinzione e l'avvio delle pratiche necessarie alla cancellazione.

Altresì vi sono casi in cui è possibile fare ricorso giacché l'applicazione preventiva dell'ipoteca può ritenersi illegittima, vediamo alcuni casi:

1) che il presunto debito sia inferiore a 8.000 euro, quindi sotto questa soglia non può essere costituito nessun diritto di obbligazione ipotecaria;

2) nel caso in cui l'ente proceda con l'accensione dell'ipoteca tramite la trascrizione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, la soglia minima per la procedura sul bene del debitore (prima casa) è di 20.000 euro;

3) Mancata comunicazione dell'avvenuta iscrizione dell'immobile al registro ipotecario (L 212/2000);

4) Mancata notifica ingiunzione di pagamento: se, trascorso un anno dalla comunicazione d'iscrizione dell'immobile, non è presentata la Notifica (L 602/1973).

Come qualsiasi ipoteca, anche per quella Giudiziale è possibile ottenerne la cancellazione. La logica che presuppone la sua eliminazione è, comunque, l'estinzione del credito, ma nel caso in cui si proceda con il ricorso, le condizioni sono evidentemente più serie. Mentre per un'ipoteca volontaria basta rimborsare il creditore, per cancellare quella giudiziale bisogna comunque procedere all'estinzione totale del proprio debito, tramite ricorso o pagamento, ottenendo una dichiarazione di rinuncia da parte dell'ente impositore, presentandosi al Giudice con un ordine di cancellazione.

In sostanza, bisogna dimostrare al medesimo Giudice che ha imposto l'ipoteca che il debito è stato estinto al fine di ottenere un ordine formale di cancellazione dell'obbligazione, l'unico davvero capace di eliminare del tutto il peso sull'immobile.

Fatto ciò, rimane l'ultimo scalino da salire, spesso il più difficile, cioè la cancellazione presso le liste della Conservatoria Immobiliare del proprio bene.

In sostanza bisogna fare i conti con i tempi d'attesa della giustizia italiana, generalmente troppo lunghi, "infatti" solo dopo che il giudice avrà emesso l'ordinanza di cancellazione dai pubblici registri, l'ipoteca sarà definitivamente eliminata.

 

 

 

 

Questo articolo è stato pubblicato qui

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.221) 28 gennaio 2013 18:23

    Articolo molto interessante e, si spera, utile. Grazie. 
    Una sola richiesta: per i punti 1) e 2) non è indicato alcun riferimento normativo. Anche i riferimenti alle Leggi 212/200 e 602/1973 indicati nei punti 3) e 4) sono di difficile accesso (vedasi i consueti rimandi a leggi e decreti successivi che emendano, integrano, ecc), ma almeno costituiscono una base di partenza per chi si volesse cimentare nel tentativo di individuare la norma definitiva attualmente in vigore!
    Potrebbe cortesemente citare riferimenti normativi anche per i primi due punti? Credo interessi a parecchie persone.
    Questa mia richiesta vale anche per altri lettori che fossero in grado di soddisfarla.
    Grazie di nuovo.
    rB
    P.S.: a margine, mi viene da dire che se dipendesse da me, la prima Riforma alla Giustizia che farei, sarebbe quella di imporre ai legislatori di andare sempre e comunque per sostituzione, in modo da eliminare i rimandi del tipo "legge xxx, modificata dal decreto yyy, a sua volta modificato dalla legge zzz), che precludono al comune cittadino di giungere alla norma definitiva (e poi si dice che LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA)!
    Ma naturalmente in un Paese come il nostro che ha il primato del numero degli avvocati in rapporto alla popolazione, in cui Parlamento e Senato sono zeppi di legulei, una tale riforma è impossibile! Come chiedere all’agnello di anticipare la Pasqua! Altro che semplificazione!

  • Di GAETANO EMANUELE (---.---.---.131) 29 gennaio 2013 09:07
    GAETANO EMANUELE

    Innanzitutto la ringrazio per aver letto il mio articolo.

    Per quanto riguarda i riferimenti che interessano lei e ogni singolo lettore, bisogna partire dal concetto che Equitalia, per buona parte delle cartelle esattoriali emesse, impone una politica illecita ma autorizzata dall’agenzia delle entrate.

    Nei quattro punti citali, l’ente impositore applica in modo ingiusto, cioè senza le giuste credenziali, un’ipoteca immobiliare come intimazione a pagare, ma in realtà non può assolutamente farlo, (come buona consuetudine affinché abbia chiaro tutto ciò, le consiglio di consultarsi con un buon avvocato, commercialista o associazione dei consumatori per risolvere la questione), ma al tempo stesso, cercherò di riassumere quello che ho scritto in modo sintetico:

     Equitalia ipoteca immobili – Se si vorrà iscrivere un’ipoteca su di un’immobile questa dovrà essere preceduta da un’intimazione a versare le somme iscritte a ruolo. Se il ruolo è in contestazione, non sarà possibile iscrivere l’ipoteca a condizione che il ruolo non superi l’importo di 20.000 euro e che l’ipoteca non riguardi l’abitazione principale del debitore.

     Equitalia debiti fino 2000 euro – Per i debiti che sono inferiori ai 2mila euro l’agente della riscossione dovrà effettuare l’invio di due preavvisi, a distanza di almeno sei mesi uno dall’altro, prima di avviare procedure di esecuzione forzata.

     La Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 5771 del 12/04/2012 ha sancito che tutte le ipoteche iscritte dall’Agenzia di riscossione Equitalia per crediti pari o inferiori a Euro 8.000,00 sono illegittime. In particolare da considerarsi illegittime altresì le ipoteche iscritte in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 40/2010, che aveva introdotto il principio per il quale le ipoteche iscritte dalla sua entrata in vigore sarebbero state illegittime se per crediti inferiori a Euro 8.000 per l’appunto.

     Nel terzo caso: spesso accade il contribuente, abbia ricevuto la cartella di pagamento, ma sia all’oscuro dell’ipoteca sull’immobile, in questo caso si può procedere col ricorso per mancata comunicazione.

     Quarto caso: se entro un anno dalla trascrizione sul registro ipotecario, Equitalia non ha notificato l’ingiunzione di pagamento, l’ipoteca è nulla.

     Ma come detto prima, le consiglio di consultarsi con chi di dovere. La saluto.

  • Di (---.---.---.184) 13 novembre 2013 20:22

    Salve , a me personalmente mi è stata fatta un IPOTECA su una parte che ho sulla casa di proprietà per una somma pari 13.000,00 in data 13/05/2011 , e legale ??

    GRAZIE

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