Innanzitutto la ringrazio per aver letto il mio articolo.
Per quanto riguarda i riferimenti che interessano lei e
ogni singolo lettore, bisogna partire dal concetto che Equitalia, per buona
parte delle cartelle esattoriali emesse, impone una politica illecita ma
autorizzata dall’agenzia delle entrate.
Nei quattro punti citali, l’ente impositore applica in
modo ingiusto, cioè senza le giuste credenziali, un’ipoteca immobiliare come
intimazione a pagare, ma in realtà non può assolutamente farlo, (come buona
consuetudine affinché abbia chiaro tutto ciò, le consiglio di consultarsi con un
buon avvocato, commercialista o associazione dei consumatori per risolvere la
questione), ma al tempo stesso, cercherò di riassumere quello che ho scritto in
modo sintetico:
Equitalia
ipoteca immobili – Se si vorrà iscrivere un’ipoteca su di un’immobile questa dovrà essere
preceduta da un’intimazione a versare le somme iscritte a ruolo. Se il ruolo è
in contestazione, non sarà possibile iscrivere l’ipoteca a condizione che il
ruolo non superi l’importo di 20.000 euro e che l’ipoteca non riguardi l’abitazione
principale del debitore.
Equitalia
debiti fino 2000 euro – Per i debiti che sono inferiori ai 2mila euro l’agente della riscossione
dovrà effettuare l’invio di due preavvisi, a distanza di almeno sei mesi
uno dall’altro, prima di avviare procedure di esecuzione forzata.
La
Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 5771 del 12/04/2012 ha
sancito che tutte le ipoteche iscritte dall’Agenzia di
riscossione Equitalia per crediti pari o inferiori a Euro 8.000,00 sono
illegittime. In
particolare da considerarsi illegittime altresì le ipoteche iscritte in data
anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 40/2010, che aveva introdotto il
principio per il quale le ipoteche iscritte dalla sua entrata in vigore
sarebbero state illegittime se per crediti inferiori a Euro 8.000 per
l’appunto.
Nel terzo caso: spesso accade il
contribuente, abbia ricevuto la cartella di pagamento, ma sia all’oscuro dell’ipoteca
sull’immobile, in questo caso si può procedere col ricorso per mancata
comunicazione.
Quarto caso: se entro un anno dalla
trascrizione sul registro ipotecario, Equitalia non ha notificato l’ingiunzione
di pagamento, l’ipoteca è nulla.
Ma
come detto prima, le consiglio di consultarsi con chi di dovere. La saluto.