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Commento di GAETANO EMANUELE

su Ipoteca Equitalia, come affrontarla


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GAETANO EMANUELE GAETANO EMANUELE 29 gennaio 2013 09:07

Innanzitutto la ringrazio per aver letto il mio articolo.

Per quanto riguarda i riferimenti che interessano lei e ogni singolo lettore, bisogna partire dal concetto che Equitalia, per buona parte delle cartelle esattoriali emesse, impone una politica illecita ma autorizzata dall’agenzia delle entrate.

Nei quattro punti citali, l’ente impositore applica in modo ingiusto, cioè senza le giuste credenziali, un’ipoteca immobiliare come intimazione a pagare, ma in realtà non può assolutamente farlo, (come buona consuetudine affinché abbia chiaro tutto ciò, le consiglio di consultarsi con un buon avvocato, commercialista o associazione dei consumatori per risolvere la questione), ma al tempo stesso, cercherò di riassumere quello che ho scritto in modo sintetico:

 Equitalia ipoteca immobili – Se si vorrà iscrivere un’ipoteca su di un’immobile questa dovrà essere preceduta da un’intimazione a versare le somme iscritte a ruolo. Se il ruolo è in contestazione, non sarà possibile iscrivere l’ipoteca a condizione che il ruolo non superi l’importo di 20.000 euro e che l’ipoteca non riguardi l’abitazione principale del debitore.

 Equitalia debiti fino 2000 euro – Per i debiti che sono inferiori ai 2mila euro l’agente della riscossione dovrà effettuare l’invio di due preavvisi, a distanza di almeno sei mesi uno dall’altro, prima di avviare procedure di esecuzione forzata.

 La Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 5771 del 12/04/2012 ha sancito che tutte le ipoteche iscritte dall’Agenzia di riscossione Equitalia per crediti pari o inferiori a Euro 8.000,00 sono illegittime. In particolare da considerarsi illegittime altresì le ipoteche iscritte in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 40/2010, che aveva introdotto il principio per il quale le ipoteche iscritte dalla sua entrata in vigore sarebbero state illegittime se per crediti inferiori a Euro 8.000 per l’appunto.

 Nel terzo caso: spesso accade il contribuente, abbia ricevuto la cartella di pagamento, ma sia all’oscuro dell’ipoteca sull’immobile, in questo caso si può procedere col ricorso per mancata comunicazione.

 Quarto caso: se entro un anno dalla trascrizione sul registro ipotecario, Equitalia non ha notificato l’ingiunzione di pagamento, l’ipoteca è nulla.

 Ma come detto prima, le consiglio di consultarsi con chi di dovere. La saluto.


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