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“Contratto di governo” e indirizzo politico

Nel sistema costituzionale italiano la partecipazione non notarile del Presidente della Repubblica alla formazione del Governo è un aspetto molto rilevante. In tal modo il Capo dello Stato partecipa alla formazione di un altro organo costituzionale, per l’appunto, il Governo, al fine di affermarne l’autonomia. 

Molti osservatori si sono soffermarti sulla decisione del Capo dello Stato di non far nascere il Governo guidato dal prof. Conte, a causa del “veto” presidenziale al nome dell’eventuale Ministro dell’Economia, determinando una frattura nella prassi costituzionale. 

In realtà, un forte elemento di tensione tra il Capo dello Stato e i partiti (M5S e Lega) era già emerso con la “proposta” del prof. Conte, al quale il Presidente della Repubblica, non volendo certo ostacolare la formazione del Governo, avrebbe preferito uno dei due leaders dei partiti della possibile maggioranza parlamentare. Anche se con molti dubbi, il Capo dello Stato ha conferito comunque l’incarico a Conte, il quale nei passaggi successivi ha dimostrato, confermando i dubbi del Presidente della Repubblica, una totale assenza di autonomia dai partiti che lo avevano “proposto”. 

Un altro elemento di dubbio riguarda il c.d. “contratto di governo”, che non costituisce di per sé un elemento di rottura con le regole e la prassi costituzionale, e che tuttavia non ha alcuna rilevanza giuridica per la formazione dell’indirizzo politico, che attiene alle scelte politiche operate a livello di Stato-governo. 

L’autonomia del Governo, oltre che affermarsi come si è detto grazie alle norme costituzionali concernenti la sua formazione, si esprime anche nel programma di governo. Per questa ragione il Governo, o meglio il Consiglio dei Ministri secondo l’art. 2 della L. 400/1988, prima di presentarsi alle Camere predispone e approva il programma di governo, la cui esposizione alle Camere è riservata al Presidente del Consiglio, il quale, secondo la Costituzione, dirige la politica generale del Governo, mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri. 

L’autonomia del Parlamento si manifesta, innanzitutto, nella fiducia o nel rifiuto della fiducia al Governo; e ciò caratterizza la forma di governo parlamentare. Ma è proprio per l’esistenza del programma di governo che anche la fiducia parlamentare assume un significato più pregnante; essa costituisce un vincolo positivo di azione che investe contestualmente il Parlamento e il Governo. L’attuazione del programma, infatti, dipende dalla convergente volontà dei due organi, Parlamento e Governo, ai quali spetta, secondo la Costituzione, la titolarità dell’indirizzo politico. 

 

 

Commenti all'articolo

  • Di Antonello Laiso (---.---.---.2) 31 maggio 2018 09:28

    Salve,

    Complimenti per l’articolo ma del resto lei e’ un Maestro,
    Secondo lei Il presidente potrebbe non avvallare  indirizzi di programma politici scritti,dopo la formazione di un governo (flat tax ,reddito inserimento,pensioni anticipate) senza la relativa copertura finanziaria?
    Io credo di si.

  • Di Salvatore Bonfiglio (---.---.---.138) 31 maggio 2018 11:24

    Il Presidente della Repubblica non è organo di indirizzo politico. Tuttavia, anche dopo la presentazione del Programma di governo e il voto di fiducia delle Camere, il Capo dello Stato deve sempre far rispettare la Costituzione e, nel caso da Lei prospettato, in particolare l’art. 81. A tale fine può utilizzare i suoi poteri costituzionali: dalla mancata autorizzazione ai disegni di legge, al rinvio delle leggi, ecc.
    SB

  • Di Truman Burbank (---.---.---.242) 1 giugno 2018 15:16
    Truman Burbank

    Suggestiva la frase di apertura: in pratica dice che il Capo dello Stato calpesta l’autonomia del Governo al fine di affermarne l’autonomia. Del resto questo paradosso origina dal voler negare il ruolo notarile del Presidente della Repubblica (ex. Art. 87 "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.") per sostenere un ruolo di indirizzo politico negato dalla Costituzione.

    Ciò deriva nettamente dall’Art. 89 "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità." Viene seguito dall’Art. 92 "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri." Viene ulteriormente chiarito dall’Art. 95 "Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. " Insomma l’indirizzo politico e la composizione del Governo sono di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Non è difficile verificare che questa è l’interpretazione che forniva Costantino Mortati e se non bastasse i verbali dell’Assemblea Costituente sono pubblicamente disponibili e spiegano il ruolo misurato che si assegnò al Presidente della Repubblica, ben differenziandolo dal ruolo del Re nello Statuto Albertino.

    Una nota a parte per quel cancro inserito di recente all’interno dell’Art. 81, il cosiddetto "pareggio di bilancio". Questo cancro va estirpato quanto prima perchè è incompatibile con il resto della Costituzione. Il motivo è spiegato molto bene dall’Art. 139 "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale." Il pareggio di bilancio pretende invece la sottomissione della Repubblica alla dittatura dei banchieri.

    • Di Salvatore Bonfiglio (---.---.---.152) 1 giugno 2018 22:20

      Nonostante la regola generale della controfirma ministeriale (art. 89 Cost. it.), la maggior parte della dottrina italiana classifica gli atti presidenziali, individuando tre categorie di atti che confermano il ruolo non notarile del Capo dello Stato nel nostro ordinamento costituzionale. 

      La prima categoria è quella degli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (ad esempio, il rinvio delle leggi alle Camere, nomina di cinque giudici della Corte costituzionale, ecc.); una seconda categoria di atti formalmente presidenziali e sostanziale governativi e, infine, una categoria di atti complessi, come ad esempio la nomina del Presidente del Consiglio. In quest’ultimo caso, infatti, deve realizzarsi una cooperazione del Presidente della Repubblica con il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri chiamato a controfirmare (Costantino Mortati, Lezioni sulle forme di governo, Padova, 1973, p. 433).


      In conclusione, la responsabilità ministeriale, sancita dall’art. 89 della Cost. it, non è legata meccanicamente alla controfirma, ma concerne gli atti di indirizzo politico del Governo. Ora, mi sembra molto “suggestivo” parlare di indirizzo politico del Governo prima che si sia formato un Governo. Credo che si faccia, ancora una volta, molta confusione tra il “contratto di governo” (non rilevante dal punto di vista giuridico), il programma di governo e l’indirizzo politico.


    • Di Truman Burbank (---.---.---.120) 3 giugno 2018 23:21
      Truman Burbank
      Stiamo parlando di concetti complessi ed ho il sospetto che in qualche caso ci siano incomprensioni. Mi sembra che quando parla di "autonomia del Governo" lei intenda "autonomia dai partiti". Gradirei una conferma se è così.

      Poi certamente alcuni atti del Presidente non sono notarili, ad es. sulla concessione della Grazia esiste un precedente (con sentenza della Corte Cost.) che rende ben chiaro questo potere di iniziativa autonoma. Qui ho sbagliato io a non precisare il contesto.
  • Di pv21 (---.---.---.113) 2 giugno 2018 19:59

    PS > vedi anche mio post ’CVD’ su "Esternazioni contro il Presidente … "

    Saluti 

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