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Commento di Salvatore Bonfiglio

su “Contratto di governo” e indirizzo politico


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Salvatore Bonfiglio 1 giugno 2018 22:20

Nonostante la regola generale della controfirma ministeriale (art. 89 Cost. it.), la maggior parte della dottrina italiana classifica gli atti presidenziali, individuando tre categorie di atti che confermano il ruolo non notarile del Capo dello Stato nel nostro ordinamento costituzionale. 

La prima categoria è quella degli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (ad esempio, il rinvio delle leggi alle Camere, nomina di cinque giudici della Corte costituzionale, ecc.); una seconda categoria di atti formalmente presidenziali e sostanziale governativi e, infine, una categoria di atti complessi, come ad esempio la nomina del Presidente del Consiglio. In quest’ultimo caso, infatti, deve realizzarsi una cooperazione del Presidente della Repubblica con il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri chiamato a controfirmare (Costantino Mortati, Lezioni sulle forme di governo, Padova, 1973, p. 433).


In conclusione, la responsabilità ministeriale, sancita dall’art. 89 della Cost. it, non è legata meccanicamente alla controfirma, ma concerne gli atti di indirizzo politico del Governo. Ora, mi sembra molto “suggestivo” parlare di indirizzo politico del Governo prima che si sia formato un Governo. Credo che si faccia, ancora una volta, molta confusione tra il “contratto di governo” (non rilevante dal punto di vista giuridico), il programma di governo e l’indirizzo politico.



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