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 Home page > Attualità > Ambiente > Come funziona la detrazione del 55% per il risparmio energetico

Come funziona la detrazione del 55% per il risparmio energetico

Il decreto anticrisi ha introdotto alcune novità con riferimento alle spese per interventi di risparmio energetico sostenute a partire dal 1 gennaio 2009.

I contribuenti che richiedono l’agevolazione dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. I termini e le modalità verranno stabiliti con un provvedimento della Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere emanato entro il 28 febbraio 2009.

Non è più necessario inviare l’istanza preventiva come previsto nella prima versione del decreto.

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 la detrazione del 55% dovrà essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo .

È confermato che l’agevolazione si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti, residenti e non, a prescindere dalla tipologie di reddito di cui sono titolari.

In particolare: persone fisiche; artisti, professionisti e associazioni tra professionisti; imprese, società di persone e società di capitali; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Attenzione: poiché si tratta di una detrazione dalle imposte Irpef e Ires, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d’imposta, quindi un soggetto che non ha debiti d’imposta sul reddito non potrà sfruttare questa detrazione.

Condizioni

Il soggetto che richiede la detrazione deve effettivamente sostenere le spese e queste devono rimanere a suo carico.

Chi richiede la detrazione deve possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo: proprietà, nuda proprietà, un diritto reale, contratto di locazione anche finanziaria, comodato.

Quando l’immobile è in leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing.

Particolarità. Il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro secondo grado possono fruire della detrazione a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione, e che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. In questo caso la detrazione è limitata esclusivamente agli immobili utilizzati come abitazione, non si applica quando i lavori sono eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. La convivenza deve sussistere sin dall’inizio dei lavori.

Edifici interessati

L’agevolazione si applica esclusivamente ai lavori effettuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e compresi quelli strumentali.

N.B. L’ agevolazione non compete per lavori effettuati su edifici di nuova costruzione.

In particolare :

gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;

nelle ristrutturazioni nelle quali è previsto il successivo frazionamento con l’aumento di unità immobiliari, il beneficio si applica solo nel caso in cui venga realizzato un impianto termico centralizzato;

nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione l’agevolazione compete soltanto nel caso di fedele ricostruzione, ne sono esclusi i lavori di ampliamento.


Limiti massimi di detrazione

Ogni tipologia di intervento ha un proprio limite massimo di spesa ammissibile:
riqualificazione globale energetica su edifici esistenti (articolo 1 comma 344 legge 296/2006). Gli interventi devono conseguire un risparmio annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
La detrazione massima è di € 100.000, corrispondente ad una spesa di € 181.818,20.

Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1 comma 345 legge 296/2006). Devono essere effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari e riguardare strutture opache orizzontali (coperture parimenti), verticali (pareti esterne), finestre (infissi compresi), che rispettano i requisiti indicati nella tabella E, allegata al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I nuovi valori sono individuati dal D.M. 11 marzo 2008.
Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90.

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università (articolo 1 comma 346 legge 296/2006).
I requisiti tecnici che le installazioni devono rispettare per conseguire l’agevolazione sono dettati dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.
Il valore massimo della detrazione è di € 60.000 corrispondente una spesa di € 109.090,90.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1 comma 347 legge 296/2006). Gli impianti esistenti devono essere sostituiti da impianti dotati di caldaie a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
L’agevolazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
N.B. È agevolata la sostituzione di impianti esistenti e non la realizzazione di impianti ttalmente nuovi.
Il valore massimo della detrazione è di € 30.000 corrispondente ad una spesa di € 54.545,45.

Spese ammesse alla detrazione


Oltre alle spese dirette per la realizzazione e l’installazione dell’impianto, sono detraibili le spese per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e le spese per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

Adempimenti


Per ottenere l’agevolazione è necessario:

  • che un tecnico abilitato attesti la corrispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge;
  • ottenere la copia dell’attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica emesso dal tecnico abilitato,
  • acquisire la scheda informativa relativa interventi realizzati redatta secondo gli schemi del D.M. 19 febbraio 2007;
  • trasmettere all’Enea tutta la documentazione in via telematica (www.acs.enea.it) o per raccomandata indirizzata a Enea, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
  • se privati effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale nel quale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. Per i titolari di reddito d’impresa la detrazione segue i criteri di imputazione per competenza dei relativi costi;
  • conservare tutti i i documenti: asseverazione, ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, fatture e ricevute dei bonifici da presentare agli uffici finanziari in caso di richiesta.

N.B.


La detrazione per le spese sostenute nel 2008 può essere ripartita in quote non inferiori a 3 e non superiori a 10 a scelta irrevocabile del contribuente e va effettuata al momento della prima detrazione.
Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione del 55% dovrà essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo.

I limiti massimi di detrazione (€ 100.000, € 60.000 ed € 30.000) si riferiscono all’unità immobiliare sulla quale vengono effettuati gli interventi e non ai soggetti che sostengono la spesa. Ad esempio se due coniugi spendono € 200.000 per riqualificazione globale energetica di un edificio esistenti la detrazione massima complessiva sarà di € 100.000 e non di € 110.000 (55% di 200.000). Questa poi andrà divisa fra i coniugi in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno di loro.
Al contrario se i due coniugi dovessero sostenere la medesima spesa di € 200.000 per la ristrutturazione di due edifici diversi loro detrazione massima complessiva può arrivare a € 110.000.

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre e’ compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. In particolare non è cumulabile con la detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997 .

L’agevolazione in esame non ha alcuna influenza ai fini dell’IVA. Pertanto si applicheranno le aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La finanziaria 2009 ha prorogato fino al 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi ad interventi di recupero edilizio realizzati su fabbricati a prevalente uso abitativo privato.

Nel caso di trasferimento degli immobili sui quali sono stati effettuati gli interventi agevolati dalla normativa in esame, si applicano le stesse disposizioni che disciplinano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Quindi in caso di vendita dell’immobile su cui sono stati realizzati interventi per il risparmio energetico, le detrazioni non utilizzate dal venditore (ad esempio vendita dell’immobile al terzo anno dalla ristrutturazione) spettano all’acquirente se persona fisica per i restanti periodi d’imposta.

I commenti più votati

  • Di roger73 (---.---.---.64) 28 ottobre 2009 18:47

    Salve, avevo bisogno di un chiarimento. Vivo con i miei genitori, ma ho la residenza ad un’altro indirizzo, posso chiedere io, la detrazione del 55% per il risparmio energetico, visto che sono io a pagare i lavori, oppure la deve richiedere mio padre che è l’intestatario dell’abitrazione?

    Anticipatamente ringrazio

  • Di Cristina (---.---.---.37) 10 gennaio 2010 23:23

    Buonasera,
    vorrei ristrutturare la casa in cui vivo con i mei genitori (stessa residenza e unico stato di famiglia, abitazione intestata interamente a mio padre) e usufruire delle detrazioni del 55% e del 36%, sarò io a pagare e quindi detrarrò io come parente entro il terzo grado dell’intestatario e convivente, e fin qui credo nessun problema..., ma, volendo far detrarre anche al mio compagno che verrà a vivere con noi e che parteciperà alle spese di ristrutturazione della casa che rimarrà un’unica unità immobiliare in cui abiteremo tutti, è possibile?
     Premetto che lui porterà la residenza nell’abitazione in oggetto, ma non avendo rapporti di parentela perchè non sposati, non figurerà sullo stato di famiglia, è possibile la detrazione anche per lui?
    è sufficiente che abbia la residenza e che abbia fatture intestate a lui e relativi bonifici per detrarre?
    grazie mille
    cristina

Commenti all'articolo

  • Di Paolo Praolini (---.---.---.8) 23 febbraio 2009 10:23

    Comunicazione molto utile.
    grazie

  • Di Gennaro Guida (---.---.---.168) 23 febbraio 2009 12:01

    Anch’io trovo l’articolo istruttivo e ringrazio. Ne approfitto per chiedere delucidazioni in relazione alla seguente situazione. Immobile intestato alla mamma, fiscalmente non capiente. Può fare eseguire i lavori e usufruire delle detrazioni il marito, che però non è convivente? Preciso che non è nemmeno separato. Oppure: può, in alternativa, effettuare i lavori e usufruire delle detrazioni il figlio? Preciso che nessuna delle persone citate abita l’immobile (trattasi di seconda casa) e che nemmeno il figlio coabita con la madre.


    • Di Sergio Carducci (---.---.---.214) 23 febbraio 2009 13:06

      Nè il marito nè il figlio possono usufruire della detrazione, dovrebbero essere conviventi ed utilizzare come abitazione la casa sulla quale si effettuano i lavori di ristrutturazione. Però, se ritenuto opportuno, fatti i calcoli di convenienza in riferimento all’importo dei lavori e quindi alla detrazione spettante, si potrebbe valutare l’ipotesi che la madre doni al figlio la nuda proprietà dell’immobile e poi il figlio realizzi i lavori ed effettui i pagamenti così da poter ottenere la detrazione.

    • Di sissi (---.---.---.186) 26 marzo 2009 16:25

      Domanda : casa su due piani di proprietà al 100% della figlia. Il 1° piano dell’abitazione è occupato dalla proprietaria con la propria famiglia. Il piano terra è utilizzato dai genitori. I due nuclei sono entrambi regolarmente residenti allo stesso indirizzo ma con stati di famiglia distinti (quindi non conviventi). I genitori, anche solo uno, che devono provvedere alla sostituzione della caldaia possono usufuire della detrazione del 55% essendo entrambi soggetti Irpef ?

    • Di Sergio Carducci (---.---.---.187) 26 marzo 2009 19:54

      la situazione è "anomala" perchè normalmente nello stato di famiglia dovrebbero comparire tutte le persone che risultano ad uno stesso indirizzo e nella stessa unità immobiliare. E’ pertanto necessario sapere se la casa è costituita da due unità immobiliari distinte ad esempio da due appartamenti accatastati separatamente.

    • Di sissi (---.---.---.186) 27 marzo 2009 10:43

      L’abitazione è unica anche dal punto di vista catastale (in origine abitata da un unico nucleo familiare, successivamente per esigenze pratiche ogni piano è stato destinato a due famiglie distinte). Ogni alloggio è indipendente pur mantenendo una scala interna comunicante.

    • Di Sergio Carducci (---.---.---.187) 27 marzo 2009 19:53

      In tal caso il genitore per usufruire dell’agevolazione oltreche rispettare tutti gli altri requisiti deve anche dimostrare di essere convivente. A tal fine può chiedere un certificato di residenza (o domicilio) congiunto, che si limita ad attestare la coabitazione, ma che è considerato prova legale della convivenza.

  • Di Paolo06 (---.---.---.38) 11 maggio 2009 12:32

    In caso di sostituzione di infissi con l’installazione di quelli a taglio termico (che quindi rientrano nella detrazione), è vero che il proprietario della casa è tenuto a verificare che:
    1) la ditta che fa i lavori non impeghi lavoratori non regolarmente assunti?
    2) lo smaltimento dei vecchi infissi avvenga secondo norme precise?
    Me lo ha detto una delle ditte interpellate per fare un preventivo...

    Se i vecchi infissi li smaltisco io direttamente, come faccio a dimostrare di averlo fatto nei modi prescritti dalla legge? I centri di raccolta dell’AMA (Roma) non rilasciano certificazione di sorta.

  • Di andrea (---.---.---.151) 28 maggio 2009 09:28

    Volevo sapere se era possibile fare detrarre le spese sostenute per riqualificazione energetica. nel caso in cui chi paga i lavori e fa i bonifici è il convivente more uxorio del proprietario dell’abitazione. aggiungo che nello stato di famiglia sono presenti tutti i membri della "famiglia".

    Per spiegarmi meglio. Siamo una coppia di fatto con figli in cui il proprietario dell’immobile è uno solo e l’altro vi risiede, è domiciliato ed è presente nello stato di famiglia.

    Il soggetto in questione può farsi intestare le fatture e pagare l’intervento ed avere accesso alle detrazioni? 

    • Di Fabryd (---.---.---.54) 28 maggio 2009 15:56

      Salve... io ho una situazione familiare simile a quella della signora e sono anche io alle prese con le detrazioni del 55%.
      Dunque costruzione costituita da piano terra (garage e magazzino), appartamento primo piano, appartamento sencondo piano. Da visura catastale i 3 piani risultano accatastati con stesso foglio, stessa particella e sub progressivo (1/2/3). Il piano terra e il primo piano, al comune risultano come via XY n. 4 mentre il secondo piano come via XY n. 4/2. Io convivo da sempre con i miei genitori ma, per motivi di ici, ho la residenza al piano di sopra, quindi sia a fini fiscali che stato di famiglia risulto da solo al civico 4/2.
      Ora sto sostituendo infissi e installando idrostufa a pellet (che darebbero diritto a detrazione 55%) al primo piano (civico 4) dove effettivamente convivo con i miei genitori.
      A tal fine sono considerato familiare convivente al civico 4 anche se la residenza è come civico 4/2? 
      Lo so che sembra una sottigliezza, ma in italia proprio per le sottigliezze poi si prendono le bastonate! smiley
      Tengo a precisare che non ho ancora fatto nessun incartamento, inizio attività, bonifico o nulla, quindi eventualmente ancora in tempo per sistemare
      Grazie.

    • Di Sergio Carducci (---.---.---.56) 28 maggio 2009 17:23

      La norma riconosce la possibilità di detrazione esclusivamente ai seguenti conviventi: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro secondo grado quando gli immobili siano utilizzati come abitazione.

    • Di Sergio Carducci (---.---.---.56) 28 maggio 2009 17:30

      Il certificato di residenza (o domicilio) congiunto, che si limita ad attestare la coabitazione, è il solo che può essere considerato prova legale della convivenza. Se il certificato di residenza attesta che vive da solo non può portare in detrazione le spese sostenute sull’appartamento dei suoi genitori. Il discorso cambia se lei si trasferisce di appartamento e poi sostiene le spese.

    • Di Fabryd (---.---.---.54) 29 maggio 2009 00:02

      Grazie per la rapida risposta... nel frattempo cercando in rete, mi sono imbattuto nella Risoluzione 184 del 12.06.02.
      Mi ha "colpito" il passaggio dove dice "Non e’ necessario invece che l’abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre e’ necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza."

      Questa risoluzione direi che si potrebbe applicare anche al mio caso, a parti genitore/figlio invertite...
      Secondo l’ADE quindi non importa dove convivono o risiedano proprietario e familiare, basta che convivano anche nell’immobile oggetto di ristrutturazione... direi che questo "anche" è fondamentale...
      O meglio... è fondamentale il passaggio dove dice "su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza" perché sembra stabilire che la convivenza non è legata alla residenza.
      Teoricamente se mio padre avesse 10 case/appartamenti, io potrei fare dei lavori su tutte e 10 e usufruire delle detrazioni dichiarando che (siccome ci piace girare) ogni mese conviviamo in una casa diversa... smiley
      Cosa ne pensa lei di questa risoluzione? Grazie...

    • Di Fabryd (---.---.---.54) 29 maggio 2009 00:05

      P.s.: cosa intende per certificato di residenza o domicilio congiunto? il normale certificato di residenza oppure è un qualche cosa di diverso?

    • Di andrea (---.---.---.151) 29 maggio 2009 09:28

      Quindi non conta nulla il certificato di residenza? Se si è semplici conviventi non si puo detrarre nula?

    • Di sergio carducci (---.---.---.56) 29 maggio 2009 20:06

      da come è stata scritta la norma sembra proprio di no.

    • Di sergio carducci (---.---.---.56) 29 maggio 2009 21:15

      Il problema è provare al fisco la convivenza con i genitori.
      Se non c’è uno stato di famiglia o un certificato di residenza diventa molto difficile. Ed in ogni caso anche la costituzione di convivenza dovrebbe essere dichiarata all’ufficio anagrafe del comune.
      Il comune ad oggi sa che lei vive dimora in un appartamento diverso da quello dei genitori e non convive con essi, dovrebbe provare il contrario o comunque essere in grado di provare il contrario al fisco.
      Oppure andare in comune e dichiarare che convive con i genitori e questo, mi sembra, apre nuovi problemi.

  • Di Sara (---.---.---.24) 30 settembre 2009 18:52

    Salve a tutti !!
    Io non ho ben chiaro dove è necessario essere residenti...
    Vi spiego brevemente... Abito e ho la residenza in casa con i miei genitori nella casa "A". Lo scorso anno mio padre mi ha donato un rudere chiamato "B" che sto ristrutturando usufruendo delle agevolazioni del 36% e del 55%. Dovrei sostenere tutte le spese nell’anno in corso (2009) quindi non ho l’obbligo di inviare il modello per il 55% però vista l’incapienza di irpef pensavo di far intestare e di conseguenza detrarre le spese per gli infissi a mia mamma che risulta essere con me convivente ma non nell’immobile oggetto di ristrutturazione ma nella casa dove abitiamo attualmente. Premetto che era impossibile avere la residenza nel rudere perchè inagibile.... Abbiamo però intenzione di trasferirci la residenza entrambe al termine dei lavori... E’ possibile far detrarre gli infissi a mia mamma visto che l’immobile oggetto di ristrutturazione non è lo stesso di quello nel quale conviviamo??
    Grazie

    • Di Studio Carducci (---.---.---.123) 14 ottobre 2009 17:41

      La norma richiede che i parenti siano conviventi con il possessore, non mi
      risulta sia espressamente richiesta la convivenza nell’immobile oggetto dell’intervento.
      Puoi leggere dalla rivista dell’Agenzia:


      Risparmi energetici e fiscali. Le regole per la detrazione del 55%


      Attenzione che la comunicazione all’ENEA va ancora fatta entro i 90 giorni
      dalla fine dei lavori. E’ stato solo soppresso l’obbligo di inviare la
      comunicazione all’Agenzia quando i lavori finiscono nell’anno.


      Inoltre ti segnalo che il DM 6 agosto 2009 ha introdotto delle
      semplificazioni sulla documentazione da produrre:


      Più semplice sostituire le finestre ai fini della detrazione 55%

  • Di roger73 (---.---.---.64) 28 ottobre 2009 18:47

    Salve, avevo bisogno di un chiarimento. Vivo con i miei genitori, ma ho la residenza ad un’altro indirizzo, posso chiedere io, la detrazione del 55% per il risparmio energetico, visto che sono io a pagare i lavori, oppure la deve richiedere mio padre che è l’intestatario dell’abitrazione?

    Anticipatamente ringrazio

  • Di Alice (---.---.---.120) 1 dicembre 2009 23:34

    Buonasera,una domanda:risiedo con il mio compagno in un modesto appartamento di proprietà di mio padre e dei suoi fratelli (sono 9 proprietari...una eredità).Nessuno dei proprietari convive con noi.Non paghiamo affitto perchè ci è concesso in uso gratuito.Vorremmo cambiare le finestre e il mio compagno pagherebbe interamente la fattura.Ha diritto allla detrazione del 55%?
    In un sito trovo scritto

    Le agevolazioni fiscali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti sono riferibili esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi MI fa pensare che CHIUNQUE sia residente e paghi l’intervento possa avvalersi di questa agevolazione,però vorrei capire se l’utilizzatore deve coincidere con il proprietario oppure no.La guida purtroppo non mi chiarisce il tema.
    Grazie per la pazienza.Alice
  • Di Cristina (---.---.---.37) 10 gennaio 2010 23:23

    Buonasera,
    vorrei ristrutturare la casa in cui vivo con i mei genitori (stessa residenza e unico stato di famiglia, abitazione intestata interamente a mio padre) e usufruire delle detrazioni del 55% e del 36%, sarò io a pagare e quindi detrarrò io come parente entro il terzo grado dell’intestatario e convivente, e fin qui credo nessun problema..., ma, volendo far detrarre anche al mio compagno che verrà a vivere con noi e che parteciperà alle spese di ristrutturazione della casa che rimarrà un’unica unità immobiliare in cui abiteremo tutti, è possibile?
     Premetto che lui porterà la residenza nell’abitazione in oggetto, ma non avendo rapporti di parentela perchè non sposati, non figurerà sullo stato di famiglia, è possibile la detrazione anche per lui?
    è sufficiente che abbia la residenza e che abbia fatture intestate a lui e relativi bonifici per detrarre?
    grazie mille
    cristina

  • Di flldpg (---.---.---.89) 1 ottobre 2010 13:10

    salve vorrei sapere una società che ha fatto un leasing x cambiare gli infissi e vuole usufruire della detrazione fiscale può farlo?da premettere ke la fattura è stata fatta intestata alla società di leasing!

  • Di (---.---.---.231) 22 novembre 2010 14:57

    sto facendo sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione.

    Il locale dove si trova la caldaia oggi non è a norma, ho fatto costruire a fianco dalla casa un locale apposito: i costi per realizzare l’opera muraria possono essere messi in detrazione del 55% oppure del 36%?
    Grazie
  • Di (---.---.---.234) 29 dicembre 2010 23:30

    buonasera,oggi ho pagato l’anticipo per i nuovi infissi da solo e in 5 annni visto che riuscivo a scaricarli completamente senza perderci nulla.Poi a casa con la mia convivente abbiamo pensato di ristrutturare il tetto, ma visto che ormai per 5 anni non poteri più detrarre altro,volevo sapere se la mia convivente(non sposati) poteva ,lei ,scaricare il tutto dal suo irpef visto anche che dall’anno prossimo sarà in 10 anni.O c’è una possibilità di tornare indietro e fare modifiche alla posta (concordando sempre con la ditta degli infissi,naturalmente)anche dopo aver mandato il pagamento telematico. grazie mille e buon anno

  • Di Sergio castiglioni (---.---.---.46) 14 gennaio 2011 16:20

    Buonasera,
    vorrei porre una domanda che fprse per molti sembrerà banale.
    Marito e moglie abitano in un appartamento intestato alla madre del marito e dato in uso gratuito al figlio. Nel 2008 il palazzo è stato oggetto di rifacimento cappotto e tetto, pertanto la famiglia ha sostenuto spese documentate da ricevute dell’amministratore, ricevute che riportano il solo nome del marito. Per l’anno 2010 il marito si trova in una fase di incapienza per via di una attività appena iniziata e che non ha prodotto utili. Pertanto rischierebbe di perdere il beneficio.
    E’ possibile girare tale beneficio alla moglie che, percepito regolare stipendio, potrebbe detrarre? E come?
    Premetto che l’amministratore non ha rilasciato nessuna fattura per i lavori eseguiti in quanto c’erano fatture intestate all’immobile intero e sono state ripartite per i millesimi.
    Unici documenti che attestano il pagamento sono le attestazioni di pagamento emesse dall’amministratore.
    Grazie

  • Di (---.---.---.75) 23 gennaio 2011 12:43

    salve,ho trovato l’articolo molto interessante e completo,però ho una domanda che non viene trattata nell’articolo.
    dovrei sposarmi e la madre della mia futura moglie ci concede in comodato d’uso gratuito un suo appartamento ,ma la mia futura moglie non ha reddito,ho modo di effettuare il lavoro prima del matrimonio e usufruire io della detrazione ??

    spero riesca a darmi una risposta...
    grazie mille

  • Di (---.---.---.68) 18 novembre 2011 17:49

    Buonasera
    vorrei sapere se per usufruire della detrazione del 55% oltre ad aver sostituito la vecchia caldaia con una a condensazione di kw. 25 è obbligatorio anche l’installazione delle valvole termostatiche
    grazie

  • Di (---.---.---.89) 28 dicembre 2011 16:33

    POSSO USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE SE HO COMPRATO IL MATERIALE ( VEDI INFISSI ) DA UN FORNITORE E LA COLLOCAZIONE E’ STATA FATTA DA UN ALTRO FORNITORE ? 

  • Di (---.---.---.7) 30 gennaio 2012 21:24

    Salve, io sono coproprietario di un appartamento con un mutuo cointestato con mio padre.
    Ora la mia ragazza ha acquistato un appartamento pure lei dove abito anch’io, se volessi cambiare i serramenti e usufruire della detrazione del 55% come potrei farlo a mio nome? voglio precisare che:
    1) la mia ragazza non può farlo in quanto intermediaria di commercio e non fa la dichiarazione dei redditi
    2) l’appartamento è interamente a nome della mia ragazza
    Lo so che probabilmente non si può fare ma volevo sapere se c’è qualche sistema per ovviare al problema in quanto sarebbe un peccato perdere la detrazione. Grazie.


  • Di (---.---.---.165) 21 febbraio 2012 17:49
    Salve,
    ad inizio 2010 ho iniziato i lavori di ristrutturazione nella casa di proprietà di mia moglie. 
    Considerato che ci siamo sposati ad agosto 2010 e che mia moglie non aveva reddito, abbiamo fatto un contratto di comodato.
    Abbiamo presentato entrambi la comunicazione di inizio lavori all’agenzia delle entrate di pescara, sia mia moglie (come possessore) che io (come detentore). Tutte le FATTURE, per detrazione del 36 e del 55%, sono state fatte A NOME MIO, considerato che lavoravo solo io.
    Da luglio 2011 percepisco una indennità di disoccupazione ordinaria e fatturo una somma mensile integrativa molto piccola 8500 euro). Mia moglie invece lavora. 
    Può detrarre mia moglie anche se le fatture sono a nome mio?
    Devo annullare il contratto di comodato?
    Grazie. 

    Michele
  • Di (---.---.---.165) 21 febbraio 2012 17:50

    500 euro e non 8500

  • Di (---.---.---.115) 14 giugno 2012 09:58

    Buongiorno, ho sostituito la caldaia nel 2010 e sto usufruendo delle detrazioni d’imposta , cosa succederebbe se dovessi cambiare residenza o domicilio? rischio di perdere le restanti rate degli incentivi?

    Grazie

    Sergio
  • Di (---.---.---.40) 15 giugno 2012 20:42

    scusate ho presentato documentazione via mail all’enea a febbraio 2012 per detrarre il 55%per la sostituzione di una caldaia a condensazione ma ad oggi 14 giugno non ho ricevuto alcuna risposta sulla pagina personale del sito enea figura pratica in lavorazione.

    come devo comportarmi per non perdere la detrazione dell’anno 2011?
    sto rimandando la presentazione al caf del 730 ma non posso ancora attendere a lungo visto che si avvicina la scadenza per la presentazione dello stesso.
    domanda l’enea cosa deve rilasciarmi per poter presentarlo l caf?
    grazie per le risposte.
  • Di (---.---.---.240) 19 settembre 2012 12:45

    Buongiorno, quindi da quanto si evince dall’articolo, se una persona dovesse fare un’impianto di riscaldamento nuovo (non centralizzato), non rientrerebbe nelle categorie della detrazione del 55% giusto?ma solo in quella del 36?

    Buona Giornata a tutti.
  • Di (---.---.---.87) 28 settembre 2012 16:45

    avrei bisogno di un chiarimento riguardo la detrazione fiscale per ristrutturazione:

    io e mia figlia siamo entrambi residenti del comune "A"
    io ho comprato un vecchio edificio da ristrutturare nel comune "B" intestandolo a mia figlia
    Io posso ottenere letrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni (55%) anche se nessuno dei due è residente nella vecchia casa?

    Grazie per la risposta

  • Di (---.---.---.71) 19 novembre 2012 09:46

    Buongiorno, 

    sono proprietario di una seconda casa, è possibile da parte di mia moglie usufruire delle detrazioni 55% se sostiene le spese? Io e mia moglie siamo conviventi ma qui trattasi di casa non di residenza e non in comunione dei beni.
    Grazie
  • Di (---.---.---.54) 26 febbraio 2014 17:01

    Non ho ancora chiaro questo problema, per poter usufruire della detrazione del 50/65%, il comodatario deve OBBLIGATORIAMENTE essere in possesso di un contratto REGISTRATO?

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