Caro biglietti e mancata concorrenza nel Golfo di Napoli: quattro eurodeputati interrogano l’UE
Eccole qui di seguito in ordine cronologico
21 ottobre 2011
E-009506/2011
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Gianni Pittella (S&D) e Andrea Cozzolino (S&D)Oggetto: Aumento delle tariffe per i trasporti nel golfo di Napoli
L’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, ACAP, che riunisce in Campania alcune tra le maggiori compagnie private di trasporto marittimo, ha recentemente ufficializzato e reso effettivo un aumento delle tariffe per il trasporto nel golfo di Napoli e Salerno per i collegamenti con le isole di Ischia, Procida e Capri.
Al fine di garantire un’osservanza effettiva delle regole comunitarie della concorrenza nell’interesse dei consumatori e delle imprese, può la Commissione europea verificare se tali comportamenti sono in contrasto con il regolamento (CE) n. 1/2003 che vieta gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che limitano la concorrenza in modo sensibile nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante?
27 ottobre 2011
E-009753/2011
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Crescenzio Rivellini (PPE)Oggetto: Trasporti marittimi nei golfi di Napoli e di Salerno
Nell’aprile 2011 l’associazione di armatori italiani operanti sotto il cartello ACAP, gestore della totalità delle compagnie private di navigazione nei golfi di Napoli e di Salerno, ha disposto l’aumento delle tariffe per il trasporto e per il collegamento della terraferma con le isole di Capri, Ischia e Procida in modo concordato da parte delle rispettive società di navigazione. Il 28 settembre inoltre la compagnia Alilauro che ha una posizione dominante nel golfo di Napoli, in particolare per la tratta Napoli-Ischia-Napoli, ha sancito un aumento del 32 % del costo della maggior parte dei biglietti di viaggio. La disciplina europea in materia di trasporti marittimi e di rapporti fra operatori e utenti dispone che le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori devono essere offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta. La situazione descritta non sembra invece lasciare ai cittadini alcun margine di manovra in quanto i soggetti danneggiati sono sopratutto i residenti ed i pendolari delle isole che, costretti ad usufruire ogni giorno dei servizi di trasporto marittimo, sono sottoposti al quasi monopolio decisionale delle compagnie di navigazione private in materia di variazioni tariffarie non essendoci vettori pubblici o privati che possano fornire un servizio alternativo di trasporto, come dimostra la soppressione di alcune corse di traghetti ed aliscafi da parte dell’azienda pubblica Caremar, unica potenziale concorrente.
Va inoltre sottolineato che in violazione del trattato comunitario e del regolamento (CEE) n. 3577/92 le compagnie private si vedono «concesse» le linee con proroghe continue e senza alcuna gara europea.Ritiene la Commissione che sia necessario intervenire al fine di favorire un’idonea applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE che sanciscono il divieto di abuso di posizione dominante e di accordi e pratiche concordate anticoncorrenziali?
Reputa essa che tali eventi possano ostacolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 169/2009 che sancisce la necessità di impedire che il commercio tra Stati membri dell’UE sia pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all’interno del mercato unico europeo?
Poiché il regolamento in parola dispone inoltre il divieto di accordi, di decisioni tra associazioni e di pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ritiene che le decisioni del cartello di armatori privati ACAP e della compagnia Alilauro possano contraddire tali principi?
Crede infine necessario, ai fini dell’immediata e pronta applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2010, stabilire un contatto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana, che sino ad oggi è rimasta inerte rispetto agli accadimenti in questione, allo scopo di far cessare queste prassi e sanzionare gli eventuali responsabili?
Questo articolo è stato pubblicato qui8 novembre 2011
E-010169/2011
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Erminia Mazzoni (PPE)Oggetto: Presunte violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE nei golfi di Napoli e di Salerno
Visto che:
— i collegamenti con le isole dei golfi di Napoli e di Salerno sono attualmente gestiti, in virtù di concessioni prorogate da anni, dall’ACAP, dalla Alilauro e dalla Caremar in maniera esclusiva;
— l’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, meglio nota con l’acronimo ACAP, che riunisce in un cartello le compagnie private di trasporto marittimo SNAV, Alilauro, MEDMAR Navi, Alilauro Gruson, Navigazione Libera del Golfo, Alicost, Servizi Marittimi Liberi Giuffrè-Lauro e Pozzuoli Ferries ha comunicato e reso effettivo a fine aprile di quest’anno l’aumento delle tariffe per il trasporto nei golfi di Napoli e di Salerno per i collegamenti con le isole di Ischia, Procida e Capri;
— l’azienda ALILAURO, operante nel golfo di Napoli, ha predisposto un aumento del prezzo per la tratta Ischia-Napoli, per le cosiddette corse «residuali» — del 32 % dal 1o ottobre 2011 — che rappresentano di fatto la quasi totalità dei viaggi e quelle maggiormente usate dalla popolazione residente sull’Isola d’Ischia;
— che dal 1o ottobre 2011 la Caremar, azienda pubblica, principale concorrente dell’Alilauro, ha annunciato la soppressione di alcune corse di aliscafi e traghetti e la rimodulazione degli orari nella stessa tratta;ritiene la Commissione che:
1. si profilino, nel comportamento degli armatori privati nel golfo di Napoli, elementi di violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quando si tratti di fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita;
2. si profilino elementi di violazione dell’articolo 102 TFUE, che vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune?
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