Bisogna preliminarmente riaffermare il diritto, e la libertà del cittadino che effettua un investimento, di avere un progetto esecutivo nei minimi particolari, di conoscere con certezza, preventivamente, il costo dell’opera ed il tempo necessario per realizzarla, e che la stessa venga eseguita nel rispetto dell’incolumità del personale addetto alla costruzione e delle persone che ne fruiranno.
Per fare ciò, sono necessarie regole che concorrano a determinare, per ogni tipo di investimento privato o pubblico, certezza dei tempi e dei costi di realizzazione.
In sostanza chi investe il denaro pubblico o privato vuole e deve conoscere, il costo certo della opera e quando l’investimento effettuato produrrà utili e/o benefici.
Innanzitutto dobbiamo migliorare il processo di ideazione e progettazione:
· corretta determinazione dei costi dell’opera con la redazione di un progetto accurato, redatto nei minimi particolari, che contenga tutti gli elementi necessari a determinarli con un elevato grado di affidabilità;
· approfondite indagini sulla natura dei terreni in cui deve insistere l’opera e su tutti gli elementi che evitino, i cosiddetti “imprevisti” che comportano varianti in corso d’opera e fanno lievitare, a volte considerevolmente, il costo dell’opera ed i tempi di realizzazione;
· conformità a tutte le norme di tutela e di salvaguardia del territorio, del patrimonio artistico e delle leggi dello Stato.
Inoltre, a mio avviso, dovrà essere modificata, la seguente dichiarazione in uso dagli attuali Organismi di Controllo (Collaudatori – Direttori dei lavori):
“Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l’Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto (Organo di Controllo), la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli effetti dell’art.1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi”.