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carlo

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  • Di carlo (---.---.---.124) 30 dicembre 2010 01:04

    Caro Paolo,

     

    spero di essere sintetico e chiaro utilizzando le spiegazioni degli Atti parlamentari relativi alla legge di cui si parla.

     

    La LEGGE 3 dicembre 2010, n. 202, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti.

     

    Il Cga ha ritenuto imperfetta la composizione delle due sottocommissioni, poiché avendo lavorato contemporaneamente la presenza del presidente non era stata costante.

    Invece, nel resto d’Italia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simultaneamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento (sentenze del CdS: n. 7964 del 15 dicembre 2009; n. 1920 del 10 aprile 2003).

     

    L’accaduto fa emergere una contraddizione del sistema giurisdizionale italiano per effetto della quale i cittadini italiani, a seconda che risiedano in Sicilia o nel resto d’Italia, godono oppure non godono di determinati diritti.

     

    Non è possibile, in ogni caso, che in Italia una procedura concorsuale a carattere nazionale, espletata in tutte le regioni nello stesso modo, possa essere annullata solo in Sicilia e non nelle altre.

     

    Si sottolinea che la magistratura penale ha avviato un’inchiesta a riguardo, successivamente archiviata in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato.

    Il fatto poi che agli oltre quattrocento dirigenti scolastici in questione, il Consiglio di giustizia amministrativa abbia sino ad oggi precluso la possibilità di intervenire nel procedimento che ha visto travolgere le loro posizione professionale e sociale, poiché non li ha considerati «controinteressati», solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione).

     

    Per finire, gli oltre quattrocento dirigenti scolastici, di cui si parla, sono stati nominati tali in forza della legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1, c. 619 (Dopo aver sostenuto, cioè, con esito positivo tutta un’altra serie di prove).

     

    Saluti,

    c.


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