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carlo

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  • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 14:09

    In Puglia, ma anche in altre parti d’Italia, sono statti nominati dirigenti alcuni che non solo non erano in graduatoria ma non avevano nemmeno fatto gli scritti, perché come dice il vice ministro Bastico seguendo l’interpretazione dei giudici che hanno applicato la legge 296/06 art. 1, c. 619:

    “… La relazione finale medesima e l’attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione [cioè degli scritti] … ».

    Ripeto a me stesso che non capisco le cose: per essere nominati dirigenti le GRADUATORIE e le prove SCRITTE non valgono un’acca, conta solo l’attestazione positiva di fine corso.

    Perché ciò che vale in Italia non deve valere in Sicilia?

  • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 11:27

    Caro P.

    1) Quisquigliando: 

    A) La legge 296/06 art. 1 c. 619 recita: “ … si procede alla nomina … dei candidati del citato concorso 22/11/2004 … che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. … le nomine di cui al presente comma, … sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.”

    Da precisare che tale graduatoria di merito non solo da una legge successiva è stata trasformata in graduatoria permanente ad esaurimento, non solo è stata utilizzata dal MIUR in buona fede, ma non è stata annullata da nessun giudice.
    Da aggiungere che sempre la stessa graduatoria dopo fior fior di leggi serviva solo per regolare l’ordine di entrata e non dava titolo di accesso alla nomina come appresso detto dalla Bastico interpretando le sentenze di tutti i TAR d’Italia.

    B) Atto Camera - Risposta scritta pubblicata lunedì 21 gennaio 2008 - nell’allegato B della seduta n. 270 - All’Interrogazione 4-05425 presentata da SASSO. Stralcio:

    “ … con sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, richiamando le disposizioni dell’articolo 1, comma 619 della legge finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che «il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione avviene … con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale medesima e l’attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d’esame propedeutiche alla fase di formazione». L’amministrazione, pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si è adeguata alla predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in questione. Pertanto si ritiene che le operazioni di individuazione dei vincitori del concorso in parola siano state condotte in totale correttezza. Si fa presente, infine, che alcuni candidati controinteressati hanno prodotto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con istanza di sospensiva, respinta con Ordinanza n. 786 del 2007.
    Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.”

    2) Serieggiando:

    Io non voglio vivere in un paese fondato sull’ossessione per le graduatorie o per le liste di proscrizioni; in un paese in cui vige la regola “tanti occhielli tanti bottoni” portata agli estremi di un realismo potentemente “naif”.

    Io voglio vivere in un paese che sa guardare avanti, al futuro, che sa trovare soluzioni nuove, moderne, dinamiche e vitali a problemi vecchi … che sa trovare soluzioni di buon senso e mature a questioni che purtroppo sorgono nella vita degli uomini.

    Ad un certo punto bisogna dire basta e girare pagina. Lo fecero i nostri padri alle fine di un’ecatombe mondiale nel 1945 nel giro di pochi mesi e noi ancora nel terzo millennio da quattro anni ci trasciniamo una querelle su una graduatoria di …….. o su una “A” con l’acca o senza acca, per giunta in un mondo che sta andando a rotoli.

  • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 01:43

    Non ci posso credere!!! Ormai è una moda. Dopo la farsa/tragicomica della ripetizione del concorso di 426 presidi arriva “la commedia brillante e sentimentale che riporta una generazione a confrontarsi con la vita che dopo 20 anni è andata da tutte le parti, fra sogni e disillusioni. … il Ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità e lo dovranno rifare.” Anche i personaggi sono omonimi … 
    Che ridere!!!

    Vedere per credere: http://www.mymovies.it/film/2011/immaturi/

  • Di carlo (---.---.---.187) 31 dicembre 2010 00:09

    Caro Paolo,
    per essere più chiari:

    Il Consiglio di Stato ha sentenziato che le Commissioni del concorso cosi come costituite in tutta Italia sono regolari, peccato che ciò non vale per la Sicilia.

    Ma ad ogni modo:

    1) Il superamento degli esami orali dove lo mettiamo?

    2) Un anno di corso di formazione con attestato finale che è unico titolo per essere stati nominati dirigenti scolastici dove lo mettiamo?

    3) Un anno di tirocinio con progetto finale sotto la guida di provati dirigenti dove lo mettiamo?

    4) Un contratto a T.I. firmato in buona fede (da entrambe le parti) dove lo mettiamo?

    5) Un anno di prova superato positivamente dove lo mettiamo?

    6) Tutti gli atti firmati da cotanti dirigenti dove li mettiamo?

    7) La legge 296/06 art. 1 c. 619 e leggi ss. (unica normativa che ha disposto l’immissione in ruolo dei citati presidi) dove le mettiamo?

    8) Dopo quattro anni di lavoro, con annessi e connessi, dove lo mettiamo?

    9) La buona amministrazione data dalla continuità e dalla serenità dove la mettiamo? Qui si parla di salvaguardare due persone pluri-bocciate da varie commissioni (che già lavorano) … e non si guarda ad un’intera generazione di una “nazioncina” …

    10) Lasciamo perdere poi il buon senso …

    È finito il tempo dei morganatici. Tutto ciò che nasce dal lavoro, dall’unione o dall’accordo di più persone ha un certo valore, a volte ineludibile … 

  • Di carlo (---.---.---.131) 30 dicembre 2010 16:50

    Caro Paolo,

    spero di essere sintetico e chiaro utilizzando le spiegazioni degli Atti parlamentari relativi alla legge di cui si parla.

    La LEGGE 3 dicembre 2010, n. 202, intende porre rimedio ad una situazione alquanto particolare, creatasi a seguito delle sentenze n. 477 e n. 478 del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) della regione Sicilia, che hanno annullato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito il 22 novembre 2004, a seguito del ricorso presentato da due insegnanti escluse e successivamente bocciate per altre due volte da commissioni differenti.

    Il Cga ha ritenuto imperfetta la composizione delle due sottocommissioni, poiché avendo lavorato contemporaneamente la presenza del presidente non era stata costante.

    Invece, nel resto d’Italia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simultaneamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento (sentenze del CdS: n. 7964 del 15 dicembre 2009; n. 1920 del 10 aprile 2003).

    L’accaduto fa emergere una contraddizione del sistema giurisdizionale italiano per effetto della quale i cittadini italiani, a seconda che risiedano in Sicilia o nel resto d’Italia, godono oppure non godono di determinati diritti.

    Non è possibile, in ogni caso, che in Italia una procedura concorsuale a carattere nazionale, espletata in tutte le regioni nello stesso modo, possa essere annullata solo in Sicilia e non nelle altre.

    Si sottolinea che la magistratura penale ha avviato un’inchiesta a riguardo, successivamente archiviata in quanto non è stata rilevata alcuna irregolarità, né tanto meno reato.

    Il fatto poi che agli oltre quattrocento dirigenti scolastici in questione, il Consiglio di giustizia amministrativa abbia sino ad oggi precluso la possibilità di intervenire nel procedimento che ha visto travolgere le loro posizione professionale e sociale, poiché non li ha considerati «controinteressati», solleva il dubbio della violazione della previsione costituzionale che riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione).

    Per finire, gli oltre quattrocento dirigenti scolastici, di cui si parla, sono stati nominati tali in forza della legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1, c. 619 (Dopo aver sostenuto, cioè, con esito positivo tutta un’altra serie di prove).

    Saluti,
    c.


    Mi scuso per l’errato invio del primo post identico a questo. Prego il moderatore di cancellarlo. Grazie


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