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Quanti anni hai? Dipende dal concorso

Per partecipare ad un concorso pubblico la semplice risposta alla domanda "quanti anni hai?" potrebbe non essere così banale. Cosa si intende in un bando di concorso quando si esclude dagli "eleggibili" tutti coloro i quali abbiano già compiuto una determinata età? La Giurisprudenza e la legge lo hanno ben chiaro. Non altrettanto coloro che redigono i bandi concorsuali. Ed ecco cosa può succedere quando alla miopia/inattenzione di qualche burocrate si aggiungono le strettorie delle procedure di selezione on-line: anche chi ne avrebbe diritto può trovarsi escluso da una procedura selettiva. E al danno si aggiunge anche la beffa di aver dovuto pagare 10 euro per "diritti di segreteria"... con buona pace della semplicità e gratuità che dovrebbero e potrebbero stare alla base di qualsiasi procedura on-line.

Domenica scadevano i termini per la presentazione della domanda come dirigente di prefettura (decreto ministeriale 10 ottobre 2012, pubblicato nella G. U. 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami" numero 84, del 26 ottobre 2012). Per partecipare al concorso del Ministero degli Interni la domanda si poteva fare solo on-line, pagando 10 euro di diritti di segreteria. Pagando via bonifico significa di fatto sborsare 10,52 euro, perchè la banca ci fa il suo piccolo ricarico (tanto a pagare sono quelli in cerca di lavoro)

Leggendo il bando, trovi che uno dei requisiti è di essere ancora infra 35enni. In tutti i concorsi da che mondo è mondo, ciò significa che non bisogna ancora aver "compiuto" i 35 anni, ovvero che tutti quelli che non ne abbiano già compiuti 36 dovrebbero poter partecipare.
 
Non avendo compiuto i 36 ho ingenuamente pensato di rispettare questo requisito (ed in effetti legalmente è così). Allora che ho fatto: ho pagato la piccola tangente bancaria e di segreteria (perché di tangente si tratta quando si chiede a qualcuno di pagare anche solo per presentare una semplice domanda on-line) e mi sono dato alla compilazione del modulo di iscrizione. Ho potuto farlo solo dopo aver effettuato il pagamento, perchè nel modulo di iscrizione on-line è richiesto di specificarne gli estremi a pena di improcedibilità.

Compilo tutto e invio la domanda....ma il sistema rifiuta di accettarla. Perché? Perché la mia data di nascita è antecedente al 26 novembre 1977! In pratica, per i geniali gestori del sistema, il 35esimo anno di età bisognerebbe intenderlo come decorrente dal giorno di scadenza della presentazione delle domande e a ritroso esattamente per 35 anni... sicchè tutti i nati nel 1977, ma anteriormente al 26 novembre, ne sono automaticamente esclusi.

Si può aggirare questo ostacolo informatico? Se fosse possibile presentare la domanda anche in cartaceo sì... basterebbe inviarla e nessun funzionario zelante si potrebbe sognare di escluderti perché sei nato il 25 novembre 1977 (o il 30 gennaio come me) perchè questo sarebbe illegittimo e illegale.
Purtroppo però, la domanda si può fare solo on-line (una delle riforme Monti, e niente di male a riguardo perchè è un modo per ridurre i costi di questi concorsi). Il Governo ha pure introdotto nel 2011 la "tangentina" di partecipazione e adesso, di fatto, la domanda non l'ho potuta presentare e i soldi li ho persi...che bella l'Italia!


Ah, dimenticavo, le domande già presentate erano circa 17000, per 30 posti (di cui 3 - cioè il 10% - riservati agli interni)... insomma facendo due conti, circa lo 0,18% delle possibilità di passare... ancora una volta: che bella l'Italia!

Per sicurezza, nel dubbio di poter essere io a sbagliarmi, sono andato a controllare cosa si intende con il requisito dell'età, ed ho trovato che di recente sul punto è anche intervenuto il TAR del Lazio che ha acccolto un ricorso presentato da un candidato escluso per un identico motivo da un concorso (TAR Lazio 5938/2011).

In quel caso, come nel mio, il bando si limitava a dire che non sarebberbo stati ammessi al concorso coloro che avessero "superato" un dato limite di età (per quel caso era di 34 anni). Ma proprio questa dubbia formulazione del bando ha determinato i giudici amministrativi laziali a dichiarare illegittima la decisione di escludere quel candidato, in quanto "la formulazione utilizzata dall’Amministrazione nel dettare la lex specialis della procedura selettiva" induceva a ritenere che la regola del semplice compimento degli anni non possa essere seguita in questo caso , in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al superamento di un determinato numero di anni.

"Nel caso di specie non rilevano - prosegue il TAR - per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il 34° compleanno l’interessato ha ancora un’età di 34 anni e la conserva fino al momento in cui “compie” 35 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 35 anni: superiore a quella di 34. Tale lettura del bando di concorso risulta, peraltro, in linea con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune: nessuno, infatti, dubita che una persona abbia 34 anni, fino al compimento del suo 35° compleanno.
 
In ogni caso, è evidente che la descritta formulazione del bando era idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 34 e i 35 anni compiuti.
Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo di età prescritto (alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso) nell’avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per l’effetto, rituale la partecipazione alla procedura della ricorrente che versava nelle condizioni indicate".
 
Insomma, da oggi so che se mi dovessero chiedere quanti anni ho, prima di rispondere è sempre meglio consultare qualche manuale di diritto amministrativo.

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