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In scena a Londra il divorzio all’italiana

In Italia le pratiche per il divorzio sono lunghe e costose; in media per separarsi legalmente ci vogliono 3 anni e un sacco di soldi. Cosa fare per liberarsi più in fretta dell'insopportabile consorte? Si va in Inghilterra.

Il presidente dell'Alta Corte per la Separazione della Famiglia, Sir James Munby, ha dovuto rigettare 180 pratiche di divorzio riguardanti coppie di italiani, che dichiaravano di essere residenti nel Regno.

Come poi si è capito, si trattava in realtà di una truffa effettuata “quasi su scala inustriale”. Tutte le coppie a parte una, infatti, avevano certificato la loro residenza allo stesso indirizzo, una casella postale della ridente località di Maidenhead.

Il meccanismo era semplice. Le coppie si rivolgevano a due intermediari italiani, Federica Russo e Francesca Galatà, che dietro un modesto compenso provvedevano a compilare le richieste di divorzio, precedentemente firmate in bianco dai coniugi, e ad inoltrarle alle corti di giustizia sparse su tutto il territorio di Inghilterra e Galles. Le pratiche, per non destare sospetti, sono state recapitate a 137 sedi giudiziarie e, in alcuni casi, sono state lavorate e approvate.

Il meccanismo si è inceppato a causa di un'impiegata della corte di Burnley, nel Lancashire, in Inghilterra. La donna ha notato che due richieste di divorzio erano arrivate dallo stesso indirizzo postale. Insospettita, ha fatto delle ricerca scoperchiando infine l'intero sistema.

La Gran Bretagna, grazie alle sue leggi sbrigative, è diventata una delle capitali del divorzio rapido. Bastava dichiarare di essere separati da due anni per avviare la pratica. Catherine Jones, a capo del Family law presso il JMW Solicitors, ne sa qualcosa: “ La regolamentazione del divorzio in vigore in Inghilterra e Galles dagli anni '70 è più rapida ed economica che in qualunque altra parte del mondo, ad eccezione forse di Las Vegas e Santo Domingo”.

Anche per evitare che la Gran Bretagna diventasse meta di un grottesco turismo pre-divorzio, la normativa è recentemente stata cambiata e prevede ora un sistema centralizzato che dovrebbe impedire il ripetersi di simili frodi sistematiche. Finché i tribunali italiani riconosceranno i divorzi effettuati presso paesi esteri, il problema potrebbe però ripetersi.

Ma le cose sembrano destinate a cambiare anche qui da noi . Un disegno di legge presentato al Senato e il decreto legge sulla giustizia, già approvato, contengono importanti novità per il divorzio, destinato a diventare più rapido ed economico. Grazie ad una procedura più snella e alla negoziazione assistita, i coniugi potranno rivolgersi ad un avocato per trovare una soluzione consensuale, senza più l'obbligo di presentarsi di fronte a un giudice.

Staremo a vedere. Nel frattempo, se proprio dovete sposarvi e poi divorziare, ricordate che in Nevada, a Las Vegas, sarà facile trovare un Elvis che faccia al caso vostro.

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.55) 28 novembre 2014 12:05
    LA VERITÀ SULLA FANTOMATICA “TRUFFA DEI 180 DIVORZI” ANNULLATI IN INGHILTERRA
    Salve a tutti.
    Molti di voi avranno sentito questa notizia, riportata con toni pseudo-drammatici, con commenti di avvocati, esperti matrimonialisti, esperti di diritto internazionale ecc… Non ha senso ripetere il titolo degli articoli, ma i termini più ricorrenti facevano riferimento ad una “truffa” apparentemente tentata da Italiani per divorziare in Inghilterra.
    Cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte su alcuni punti fondamentali.
    1) I 180 divorzi annullati, per gran parte, sono di grado 1 e 2, non di grado 3 (quello definitivo, o come si definisce in Italia, sentenza passata in giudicato). In Inghilterra il divorzio prevede 3 livelli. L’ultimo livello è definito “decree absolute”, e rappresenta l’equivalente della sentenza di divorzio italiana passata in giudicato. Gli altri sono livelli intermedi che comunque non permetterebbero la registrazione dell’atto inglese in Inghilterra e il conseguente godimento degli effetti civili dello stesso. Per cui, diciamo che i casi di decree absolute sono circa una quarantina.
    2) Qui non è stata comminata alcuna truffa. È da anni che molti italiani divorziano all’estero per abbreviare l’attesa, e facendo riferimento alla normativa del paese in cui divorziano. Nel caso dell’Inghilterra, il fattore che veniva usato per chiedere il divorzio presso i tribunali di quella nazione era che anche il cittadino che avesse il “domicile” in Inghilterra (un concetto simile a quello di domicilio in Italia, con alcune differenze che ora verranno esposte) poteva usufruire dell’iter inglese per ottenere il divorzio. Nei moduli di richiesta del divorzio, evidentemente scritti in maniera errata, inizialmente si faceva riferimento al concetto di domicile, per poi chiedere un indirizzo di residenza in un momento successivo, obbligatorio per gestire la trasmissione dei documenti, ovvero la corrispondenza. Per cui tutti questi italiani, assistiti dallo stesso studio legale (cosa normalissima, trattandosi di italiani che desideravano divorziare nello stesso paese estero), per una delle due parti, hanno inserito in quel campo quello che in Italia viene definito domicilio legale, ovvero l’indirizzo in cui, essendoci un procedimento in sede civile/penale, il soggetto stabilisce il proprio domicilio legale. Si pensi a quanti, nell’intentare una causa, concludono l’incartamento con la formula “il sottoscritto … stabilisce il proprio domicilio legale presso lo studio dell’avvocato Tizio, oppure in via Tal dei Tali (sempre presso uno studio)”. Questo non vuol dire che letteralmente quel soggetto vive, mangia o dorme nello studio del suo avvocato, ma semplicemente che elegge a sua dimora per la gestione del procedimento giuridico, tale indirizzo per una gestione corretta della corrispondenza legale. Con questo spirito i soggetti dei procedimenti in Inghilterra hanno compilato tale modulo, chiaramente poco dettagliato. Che quell’indirizzo corrispondesse ad una cassetta postale, una grotta o una baita nel Dorset, poco importava, trattandosi semplicemente di un riferimento per la corrispondenza.
    Tra l’altro, il riferimento ad un “complotto” da parte di personale amministrativo compiacente all’interno di tribunali inglesi è frutto di una semplice fandonia. La realtà è che durante tutto l’iter del divorzio inglese, che prevede 3 gradi di giudizio appunto, i controlli amministrativi che vengono fatti in questi casi hanno dato esito positivo perché non era previsto più di quanto era stato dichiarato, anche perché come verrà spiegato nel punto successivo, in Inghilterra il concetto di residenza o domicilio non viene gestito come in Italia.
    3) In Inghilterra non esiste l’ufficio di Stato Civile. Non esistono certificati di residenza o simili. Gli unici certificati fattibili in Inghilterra sono: Nascita, Matrimonio e Morte. Pertanto, qualsiasi persona che dichiari un domicilio in Inghilterra, a meno che non gli venga chiesto esplicitamente di documentare in qualche maniera il fatto che dimora in Inghilterra da un tot di tempo, non può produrre certificati in tal senso. Né tantomeno inserire un indirizzo di recapito di documenti comune a tanti altri “divorziandi” e facente capo ad una cassetta postale rende queste persone dei soggetti disonesti che volevano agire con frode. Faccio un esempio pratico. Se io lavoro in Inghilterra per due anni come consulente informatico per conto di un’azienda non inglese, e periodicamente giro da una città all’altra dell’Inghilterra alloggiando in pensioni/alberghi, e ho bisogno di avere un punto di riferimento unico per gestire la mia corrispondenza, è normale che indicherò una cassetta postale in tutti i documenti ufficiali che produrrò, anche perché avere domicilio legale in Inghilterra non prevede necessariamente avere una dimora stabile. Non esiste una legge inglese che disciplini questa situazione, perlomeno nel caso in questione, quindi il fatto che a quell’indirizzo riportato sui moduli rispondesse una cassetta postale non è condizione né necessaria, né sufficiente per poter invalidare la domiciliazione stessa del soggetto.
    4) Per quanto mi risulta, lo studio che ha gestito queste pratiche è raggiungibilissimo da chiunque, non si è mai sottratto all’attenzione dei suoi assistiti e non è attualmente perseguito dall’Inghilterra, per cui gli articoli che parlano di raggiri da parte dell’avvocato Tizio sono assolutamente privi di fondamento.
    5) Gli inglesi hanno usato l’espressione “truffa” in riferimento a questi casi. Innanzitutto, ci rendiamo conto che stiamo parlando di persone che si sono sentite vittime di un sistema giuridico come quello italiano, in cui un delinquente ha grosse probabilità di non farsi un minuto di carcere di fronte ad un reato, mentre chi ha la sfortuna di essere coinvolto in una separazione da trasformare in divorzio deve aspettare anni per vedere affermati i propri diritti, con tutte le conseguenze economiche e psicologiche del caso? Qui nessuno voleva truffare nessun altro, si cercava semplicemente di bypassare un retaggio religioso che rende l’Italia uno dei paesi in cui sia più difficile divorziare al mondo. Inoltre, è necessaria una considerazione sull’azione stessa.
    il divorzio si attua tra due persone che hanno contratto matrimonio; pertanto, fatti salvi casi abbastanza palesi di persone che avevano contratto matrimonio per fini malevoli (cittadinanza e quant’altro), o che divorziano per fini fiscali, non si può parlare di truffa, in quanto se due persone in modo consensuale si rivolgono ad un tribunale di qualsiasi nazione per divorziare, ritenendo in buona fede di avere il diritto di chiedere tale divorzio, e lo ottengono, tale divorzio di per sé non è annullabile. Infatti, i casi su cui il procuratore inglese e di conseguenza il giudice hanno basato la liceità delle loro azioni sono situazioni in cui la frode viene consumata da una delle due parti nei confronti dell’altra, o da un soggetto nei confronti di terzi per fini economici (eredità). Ma i casi in questione nulla hanno a che fare con tutto ciò. Infatti, sono tutti procedimenti consensuali, in cui ognuno delle due parti sa cos’ha dichiarato l’altro. Supponendo, per assurdo, per un istante, che l’eccezione sollevata dal procuratore inglese in merito al domicilio di una delle due parti sia lecita, verso chi si sarebbe consumata la truffa? Ovvero, si può parlare di truffa ai danni dello stato (inglese)? Assolutamente no, in quanto i soggetti non sono possessori di beni in Inghilterra, quindi non hanno pendenze fiscali in essere. L’unico danno potrebbe essere cagionato dalla parte che avrebbe dichiarato il falso alla parte che ha dichiarato residenza in Italia, ma anche qui esistevano i gradi di giudizio inglese per permettere, eventualmente, alla parte che si ritenesse offesa da un’eventuale dichiarazione falsa della controparte di far valere le proprie ragioni. Quindi, che senso ha che lo stato inglese si consideri parte lesa nei confronti di un certo numero di italiani che hanno intentato cause di divorzio in quel paese? Eventualmente, accertata la possibile erroneità nei documenti presentati in tribunale, gli uffici amministrativi preposti avrebbero dovuto farsi parte diligente nel contattare entrambe le parti coinvolte nel procedimento di divorzio per comunicare, al dichiarante domicilio inglese, che la controparte aveva i requisiti per chiedere l’annullamento del divorzio, al dichiarante residenza italiana, che aveva titolo per chiedere l’annullamento del divorzio, dando ovviamente un tempo congruo per consentire di procedere.
    6) Tempistica di annullamento delle pratiche di divorzio: è assurdo che una nazione civile come l’Inghilterra proceda d’ufficio e senza convocazione internazionale ad annullare delle pratiche di divorzio aventi effetti civili sui soggetti interessati a distanza di anni dal decree absolute, quando cioè tutti i soggetti coinvolti avrebbero pieno titolo ad essersi rifatti una vita. Inoltre, è singolare come il giudice si chieda come mai a distanza di anni molte lettere di comunicazione del procedimento inviate dal tribunale in Italia siano tornate indietro senza essere consegnate. Forse perché, magari, chi abitava un tempo in un certo posto, ora non ci abita più? E cosa significa ciò? Quale reato si eccepisce in base al trasferimento di un soggetto? Questo prepara il terreno per il successivo punto, forse il più importante di tutta la questione, che rende nullo sia il procedimento inglese, sia la sentenza emessa.
    7) Convocazione internazionale dei convenuti non avvenuta. Io so per certo che, a partire dalla prima udienza per questo procedimento, i convenuti (ovvero le 180 coppie) sono stati convocati a mezzo lettera semplice (no raccomandata o, meglio ancora, convocazione internazionale tramite il Tribunale di Roma). Ora, pur essendo vero che il procedimento trattava sentenze di divorzio emesse (o in fieri) presso tribunali inglesi, i protagonisti della vicenda erano italiani, per cui la normativa internazionale prevede una metodologia di convocazione alle udienze che deve essere la stessa prevista dallo stato in cui risiedono i convenuti. L’Inghilterra, per questo procedimento, non ha utilizzato il procedimento internazionale per la convocazione dei convenuti, ma si è limitata a mandare a ciascuno di essi una lettera in carta semplice. Ora, chi può assicurare che tali lettere siano arrivate a destinazione? L’atto giudiziario di convocazione ad un processo è l’elemento basilare della giurisprudenza italiana, e come tale non può essere omesso da stati esteri. Ciò è sufficiente per invalidare l’intero procedimento, in quanto una sentenza civile emessa in contumacia quando non vi è la prova della convocazione delle parti è nulla. Non stiamo parlando di latitanti processati in contumacia per reati penali, stiamo parlando di una causa civile intentata fondamentalmente dall’Inghilterra contro cittadini italiani, e questa corte si permette di dare dei disonesti e dei frodatori a gente che non si è presa nemmeno la briga di convocare secondo le leggi internazionali.
    Qualcuno potrebbe chiedersi che motivi aveva l’Inghilterra di non usare i mezzi ufficiali per procedere contro questi sventurati, ma di procedere d’ufficio e in contumacia. Il motivo appare abbastanza chiaro. Se l’Inghilterra avesse usato il canale ufficiale per le convocazioni, prima di tutto avrebbe avuto costi non indifferenti per convocare 360 persone in Italia, costi ingiustificati dall’entità del presunto reato; inoltre, in quel caso, molto probabilmente la stragrande maggioranza dei convocati avrebbe accettato la convocazione, con conseguente allungamento epico dei tempi di questo procedimento. È facile procedere in contumacia contro 180 divorzi quando non convochi i soggetti interessati, lo è di meno quando ognuno si attiva, in quanto a quel punto hai 180 procedimenti in essere a tutti gli effetti. Siccome tra l’altro l’Inghilterra non aveva alcun interesse ad emettere una sentenza valida, ma voleva semplicemente “spaventare” gli italiani facendo capire che da quel momento in poi sarebbe diventato più complicato divorziare nel loro paese, ha preferito questa causa, che sembra uscita da una puntata di Law and Order piuttosto che da un tribunale vero e proprio.. Giudice che si arroga il diritto di fare battute infelici tipo quella sui 180 soggetti abitanti in una cassetta postale, che si permette di dire che a lui non gliene frega niente del fatto che nel frattempo i soggetti si siano risposati o abbiano figli dai nuovi matrimoni. Ma come si permette questo soggetto? Con quale autorità afferma questo? Questo è uno stato di diritto? A questo punto, se si applicasse lo stesso iter per casi più gravi, chissà quanti cittadini stranieri potrebbero essere perseguiti in Inghilterra senza saperlo…
    8) Ora che è stata emessa questa sentenza, questa sentenza si potrebbe rendere esecutiva in Italia? La risposta, molto semplicemente, è no. Perché? Semplicemente perché non esiste nessuno in grado di rendere esecutiva tale sentenza in Italia. Esaminiamo a questo punto gli attori coinvolti, e le varie possibilità. L’Inghilterra non ha alcuna giurisdizione in Italia, per ovvi motivi, quindi non può rendere esecutiva tale sentenza nel nostro paese. Potrebbe allora inviare una comunicazione al consolato italiano in Inghilterra, o a qualche ufficio del Ministero degli Interni, ma a che titolo? Ad esempio, secondo la circolare del ministero degli Esteri che trovate al link (http://www.esteri.it/MAE/approfondi...), si legge: "L’Italia è altresì contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro." In altre parole, se si tratta di cittadini italiani, non si può usare il Consolato per notificare qualcosa. Tra l’altro, non risulta che i soggetti coinvolti fossero iscritti all’AIRE in quanto non residenti in Inghilterra, pertanto il consolato italiano non ha alcuna competenza sulla questione. Anche se questa comunicazione arrivasse ad un qualsiasi ufficio governativo in Italia, a che titolo questo ufficio potrebbe fare alcunché? In Italia, solo gli ufficiali di Stato civile possono registrare sentenze di separazione e di divorzio, e solo se trasmessi dai tribunali italiani stessi o da una delle parti coinvolte (chiaramente in questo caso nessuna delle parti coinvolte avrebbe interesse a far presente che il proprio divorzio è stato annullato). Quindi si dovrebbe aprire un procedimento in Italia, intentato da non si sa chi, e non si sa per quale ragione. In Italia inoltre non esiste il concetto di "annullamento di un divorzio", per cui si fa fatica anche a capire come inquadrare una sentenza del genere. E’ palese il motivo per cui il nostro ordinamento (correttamente) non rende annullabile un divorzio. Ciò è fatto per evitare che, a posteriori, qualcuno, annullando il procedimento, vada a stravolgere le vite di chi, successivamente a quel divorzio, si è rifatto una vita. Infine, in Italia un atto amministrativo registrato presso l’Ufficio di Stato Civile non è annullabile, è solo rettificabile, ma tramite sentenza di un tribunale (ovviamente italiano). Persino un atto di stato civile registrato erroneamente non è annullabile, proprio per l’importanza degli argomenti oggetto dello stato civile.
    9) Quindi riassumendo: di fatto, per un errore burocratico/amministrativo della giustizia inglese, per dei moduli inglesi scritti male ed interpretabili in mille modi, vengono esposti alla gogna mediatica cittadini italiani che hanno la "colpa" (se di colpa di può parlare) di aver voluto snellire sensibilmente le pratiche di divorzio divorziando all’estero. Ciò detto, l’unico uso che appare sensato di questa sentenza è quello di surrogato della carta igienica in assenza di quest’ultima. Inoltre, per tutti gli articolisti/avvocati che si improvvisano esperti di diritto internazionale: prima di scrivere qualcosa, accertatevi delle vostre fonti, non limitatevi a prendere un articolo uscito su qualche tabloid estero, infiocchettarlo con colpi ad arte e pubblicarlo in Italia.

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