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Illegittimo anticipare gli scrutini di fine anno prima della chiusura dell’anno scolastico

 
Da alcuni è stato affermato il “diritto” per i Dirigenti scolastici di anticipare la data degli scrutini anche prima della fine dell’anno scolastico, come stabilita ed indicata nel calendario deciso dalla regione di appartenenza.
 
L’ipotesi prospettata è certamente illegittima, sia per la violazione delle disposizione più volte e da più parti richiamate che determinano la durata e la validità dell’anno scolastico, sia per la violazione del diritto del discente ad una completa ed esaustiva valutazione.
 
E’ proprio questa fattispecie, infatti, che merita una maggiore attenzione e che, a mio avviso, è quella che maggiormente evidenzia l’illegittimità dell’anticipo degli scrutini.
 
Lo studente ha diritto alla frequenza ed alla prestazione promessa per tutto il periodo indicato dalla legge; solo in caso di calamità o per la previsione di elezioni od altre ipotesi espressamente previste dalla legge, lo studente può essere privato del diritto di frequentare la scuola.
 
Orbene, in base a tale impostazione lo studente ha il diritto di frequentare e di pretendere di essere interrogato e valutato fino all’ultimo giorno di lezione. Privare lo studente di tale possibilità e di tale diritto, costituisce un grave atto che determina l’illegittimità dello scrutinio sia nel caso della promozione sia, a maggior ragione, nel caso della bocciatura.
 
Ne segue che ove i dirigenti scolastici, forti di quella preparazione che hanno acquisito frequentando un corso di 300 ore, come stabilito dall’allora Ministro Luigi Berlinguer, farebbero bene ad evitare di anticipare gli scrutini.

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