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Generazione attiva fa condannare Chevrolet per pubblicità ingannevole

Lo spot che pubblicizzava la nuova Chevrolet Matiz oggetto di provvedimento sanzionatorio da parte dell’Antitrust

23 Febbraio 2009 - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario della Matiz condannando Chevrolet Italia S.p.A. ad una sanzione di 60,000 Euro.

L’intervento in seguito alla denuncia di Generazione Attiva con la quale l’Associazione in difesa dei Consumatori lamentava l’ingannevolezza degli spot nella misura in cui omettevano di indicare le condizioni di fruizione delle offerte, limitandosi a riportare in sovrimpressione messaggi che, in ragione delle ridottissime dimensioni grafiche dei caratteri e della limitata permanenza in video, non risultavano percepibili da parte dell’utente.

L’Antitrust ha rilevato che "i messaggi in esame appaiono idonei a indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche, alle condizioni di fruibilità dell’offerta e al calcolo del prezzo del prodotto pubblicizzato, e risulta idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

Andrea D’Ambra, Presidente di Generazione Attiva commenta con soddisfazione la decisione del Garante e lo fa denunciando che questi messaggi praticamente invisibili per le ridottissime dimensioni e tempi in cui appaiono durante gli spot sono una pratica purtroppo ancora troppo diffusa da parte di moltissimi operatori pubblicitari, che vede su tutti primeggiare gli spot di automobili.

"Come ha sottolineato anche l’Antitrust il Codice del Consumo prevede un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa che non può essere trascurato" continua D’Ambra che conclude: "resta anche del lavoro da fare relativamente agli importi delle sanzioni, davvero esigue per colossi del genere (nell’anno 2007 Chevrolet Italia presenta un fatturato di 436.241.162 euro e un utile 3.320.118 euro).

Non possiamo che rilevare come ad oggi, a distanza di quasi due anni, sia ancora rimasta lettera morta la richiesta fatta a gran voce al Parlamento dal Presidente dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato Dott. Catricalà, di rapportare le sanzioni al fatturato delle aziende.

E’ una battaglia che Generazione Attiva condivide pienamente e che ha fatto propria ottenendo nella scorsa legislatura la presentazione di un Disegno di Legge che va in questa direzione". "Speriamo che anche in questa legislatura si faccia avanti qualche parlamentare sensibile agli interessi dei cittadini-consumatori in modo da ripresentare tale proposta di legge (Atto Senato n. 1733 XV Legislatura) e far sì che venga approvata al più presto".

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.54) 24 febbraio 2009 12:46

    è giusto segnalarlo ma sarebbe utile conoscere nel dettaglio cosa c’era di ingannevole. 

    • Di (---.---.---.131) 24 febbraio 2009 12:53

      Nel merito, si rileva che la pratica commerciale oggetto del procedimento riguarda la diffusione da
      parte di Chevrolet Italia di una campagna pubblicitaria volta a promuovere la nuova gamma
      Chevrolet Matiz, mediante un messaggio diffuso nel mese di maggio 2008 per via televisiva e
      riproposto nel mese di luglio 2008 anche sul proprio sito internet, www.chevrolet.it.
      Lo spot televisivo, attraverso il claim principale: “solo a maggio da 6.900 euro con mini rate e
      10.000 kilometri di GPL Gratis”, “Matiz da 6.900 euro rate da 69 euro senza anticipo + 10.000
      Km di GPL gratis per le versioni ecologic”, e le pagine del sito internet mediante affermazioni
      quali: “A luglio Matiz a un prezzo piccolissimo A soli 6.900 con rate da 69E e anticipo zero”, “e
      fino al 26 luglio 10.000 Km di carburante Gratis”, lasciano intendere che sia possibile acquistare
      la Chevrolet Matiz, sia nella versione benzina che nella versione ecologic, ad un prezzo di 6.900
      euro con rate da 69 euro e, per la sola versione ecologic, ricevere 10.000 km di GPL gratuiti.
      In realtà, il prezzo di 6.900 euro pubblicizzato è comprensivo degli incentivi statali per la
      rottamazione di veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 immatricolati entro il 31.12.96, del contributo dei
      concessionari aderenti all’iniziativa e per la versione “Eco logic”degli incentivi GPL previsti dalla
      legge n. 21 del 28 febbraio 2008.
      Inoltre, il finanziamento che secondo il professionista costituisce un elemento meramente
      eventuale e accessorio dell’offerta, diversamente da quanto si lascia intendere nei claim principali,
      oltre a presentare spese ulteriori che il consumatore deve sostenere per l’istruttoria della pratica
      pari a 180 euro, è caratterizzato da un piano di ammortamento che prevede rate di importo pari a
      69 euro unicamente per i primi 24 mesi e pari a 137 euro per le 59 rate successive.
      Tali informazioni sono riportate, nello spot televisivo, in alcuni super che compaiono per
      pochissimi secondi sulla parte inferiore dello schermo con caratteri di colore bianco e ridotte
      dimensioni, nonché sul sito internet www.chevrolet.it e sul volantino in formato PDF che il
      consumatore può stampare ed eventualmente conservare cliccando sul link “scarica la promozione
      in formato pdf”, in una nota posizionata in fondo alla pagina riportata con caratteri di piccole
      dimensioni e, comunque, con una evidenza grafica di molto inferiore a quella del claim principale.
      Al riguardo si rileva, in conformità al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
      Comunicazioni, che non è stata garantita ai potenziali destinatari dei messaggi la possibilità di
      percepire in maniera compiuta e sufficientemente chiara i criteri e le modalità di calcolo del costo
      di un pieno GPL per la versione Eco logic, il calcolo del prezzo pubblicizzato, le condizioni di
      finanziamento e di ammortamento delle rate e le modalità di calcolo e di erogazione dei 10.000 km
      di GPL o di carburante gratuiti, in quanto rappresentati con caratteri estremamente ridotti non
      sufficientemente leggibili che, quindi, sotto il profilo della configurazione testuale e grafica del
      messaggio, rendono difficoltosa la consultazione dei messaggi stessi, impedendo di fatto al
      consumatore l’immediata conoscibilità degli elementi essenziali e caratteristici dell’offerta
      reclamizzata.
      Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita da
      un’informativa ambigua ed omissiva circa le caratteristiche e le condizioni di fruibilità dell’offerta,
      risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto
      contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio
      cui esso è destinato.
      In particolare, la pratica commerciale risulta ingannevole in violazione dell’art. 21 comma 1,
      lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contiene informazioni incomplete e, tenuto
      conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso e dei limiti del mezzo di comunicazione
      impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in modo da
      indurlo in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
      preso, riguardo alle modalità di calcolo del costo di un pieno GPL per la versione Eco logic, il
      calcolo del prezzo pubblicizzato, le condizioni di finanziamento e di ammortamento delle rate e le
      modalità di calcolo e di erogazione dei 10.000 km di GPL o di carburante gratuiti.
      Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una pratica commerciale è
      scorretta «se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura
      apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
      essa raggiunge od al quale è diretta».
      Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il
      comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione deriva dalla
      acclarata natura ingannevole della stessa ai sensi dell’articolo 21 e 22 del Codice del Consumo.
      In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra da parte del
      professionista «il normale grado di competenza ed attenzione» che ragionevolmente ci si può
      attendere da un operatore dello specifico settore di attività, con riferimento alla completezza dei
      contenuti informativi dei messaggi, in specie per non aver evidenziato chiaramente le
      caratteristiche generali e le condizioni di fruibilità dell’offerta.
      Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei
      consumatori, si osserva che le informazioni rese nel modo sopra specificato riguardano
      caratteristiche dell’offerta la cui conoscenza è imprescindibile ai fini dell’adozione di una decisione
      commerciale consapevole, costituendo, in tal modo, parametri fondamentali cui fanno riferimento i
      consumatori, allorché compiono proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o meno un
      prodotto o un servizio.


      Da www.agcm.it

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