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Federico II e le Leggi "Medievali" e difesa della donna. Molto meglio delle attuali: le Costituzioni Melfitane del 1231

Le leggi a tutela della donna nell' “età di mezzo” erano per diversi aspetti migliori delle attuali. Un esempio importante è dato dalla concezione della donna quale promana dal “Liber Augustalis” di Federico II ...

Di Kathrin von Hohenstaufen e Francesco Latteri Scholten

Le leggi a tutela della donna nell' “età di mezzo” erano per diversi aspetti migliori delle attuali. Un esempio importante è dato dalla concezione della donna quale promana dal “Liber Augustalis” di Federico II di cui la “abbreviatio” in volgare, scritta nel XV sec. da Ippolito Lunense su disposizione di Diomede Carafa, conte di Maddaloni, ministro, consigliere e factotum del re di Napoli Ferdinando d'Aragona, è stata scoperta nel 1989 da Domenico Maffei nella biblioteca del castello di Peralada, nei pressi di Figueras, in Catalogna. Anzitutto Federico II riprende il concetto giuridico del Diritto Romano della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (ben prima dei rivoluzionari francesi) affiancandolo a criteri propri della giuridicità nordiche. Il “Liber Augustalis” introduce per la prima volta il concetto di “dignitas sexus” riconosciuta anzitutto alle donne consacrate ma estesa a tutte le donne, dalle coniugate sinanche alle meretrici. Per le monache sentenziava: ".. .si alcuno furasse una monaca, anchora che non sia velata, deve essere privato de la vita". La condanna è la stessa anche nel caso di violenza contro le prostitute, ma solo in apparenza, egli dichiara che viene comminata la pena di morte a chi infligge violenza ad una prostituta esclusivamente con lo scopo di mantenere la pace sociale. In realtà occorre che il violentatore confessi la sua colpa o che essa venga accertata; la prostituta poi ha solo otto giorni di tempo per dimostrare che è stata violentata"scaduti i quali" decade ogni accusa. Federico II tutela la donna anche dalla seconda violenza che si aggiunge alla prima: quella del matrimonio riparatore: ".. .cessante quell'antiqua consuetudine che voleva che, si lo raptore la pigliasse per mogliere, non fusse tenuto ad alchuna pena.". Anche la moglie, viene difesa da Federico: egli giunge ad imporre una pena pecuniaria a chi sentendo il grido di invocazione di una donna non accorra in suo aiuto "excepto se fusse sordo overo zoppo”. La difesa è anche – per le vedove o le donne molto povere – nei tribunali ove hanno diritto ad un difensore d'ufficio. E' da notare bene di contro ad alcuni commentatori che cercano di sminuire il valore a tutela della dignità della donna di queste norme che l'Imperatore volle nel Liber Augustalis, adducendo che la pena fosse comminata in virtù del danno che si arrecava al patrimonio del marito violentando la moglie o della Chiesa violentando la monaca, e non a cagione del danno che si arrecava alla donna stessa che ciò è chiaramente smentito dal caso della prostituta: infatti la prostituta non "apparteneva" né al marito, né alla Chiesa, e quando anche fosse stata ritenuta "patrimonio" del postribolo, lo stupro non sarebbe stato considerato un danno. La sola spiegazione possibile è che Federico avesse voluto stabilire appunto la “dignitatis sexus” ossia il diritto della donna di essere rispettata in quanto tale, ed il fatto che costringere una donna non consenziente ad un atto sessuale fosse un crimine della massima gravità.

 

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