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 Home page > Attualità > Politica > Ecco cosa accade da 9 anni ai pensionati italiani residenti all’estero

Ecco cosa accade da 9 anni ai pensionati italiani residenti all’estero

Ciao Marco,

Sono qua e sto tentando di metter insieme quattro righe per tentare di spiegare quanto sta avvenendo da 9 anni a questa parte ai pensionati italiani residenti all’estero

La storia in realtà credo sia cominciata prima, per la precisione con le trattative in corso fra Italia e Canada, alla fine degli anni ’90. I punti focali delle trattative erano appunto gli accordi bilaterali economici e fiscali. In quegli anni stava cambiando il pensionato tipo al quale l’INPS erogava pensioni da queste parti.

E gli importi erogati hanno cominciato a crescere, dai normali 320 – max 516 euro mensili le pensioni cominciarono ad essere consistenti diverse superavano i 1500 euro al mese. L’accordo bilaterale sulla doppia imposizione fiscale sottoscritto fra Italia e Brasile nel 1978 ratificato con legge 844 del 1980 dalla sua applicazione ha sempre considerato l’erogazione da parte INPS degli importi di pensione a cittadini residenti in Brasile esenti da imposte in Italia e l’INSS brasiliano da parte sua ha sempre trattato alla stessa maniera le pensioni erogate a cittadini brasiliani residenti in Italia.

Il tutto sancito dall’art 19.4 dell’accordo che prevede, appunto, l’esenzione da imposte nel Paese di origine e il pagamento di imposte dovute nel Paese di residenza. Con una circolare interna dell’INPS la 176 del 1999 l’Inps in barba alla convenzione alla faccia della Costituzione che prevede il veto di doppia imposizione fiscale su un unico cespite e abrogando di fatto un accordo internazionale vigente muta unilateralmente ed arbitrariamente l’interpreta-zione dell’accordo e comincia a trattenere alla fonte IRPEF sulle pensioni erogate a cittadini italiani residenti nel paese latino-americano dove questi cittadini stanno regolarmente pagando imposte dovute al Paese di residenza.

E non solo, si guarda anche bene dal segnalare che esiste il diritto, da parte del pensionati, di recuperare la maggior Irpef versata sui 5000 dollari esenti. Chi ha fatto questa cavolata, l’ha fatta in mala fede, con arroganza inaudita e da profondo ignorante.

L’articolo 18.1 si lega anche al meccanismo di compensazione d’imposta inapplicabile in Brasile dove la compensazione è prevista esclusivamente per le persone giuridiche certamente non per i pensionati.

Leggendo la risposta che il dr Vinicio Valadan (autore del testo) e firmata da Fausto Vieira Coutinho, ad Enrico Martino, si evidenzia l’ignoranza e l’arroganza della nuova interpretazione data dalla burocrazia italiana all’accordo.

La stessa sorte l’hanno subita i pensionati italiani che vivono in Australia, ma lì la comunità è molto compatta e hanno risolto il problema in tempi ragionevoli. Lussemburgo, Thailandia, Svezia, e Belgio sono “fra color che son sospesi", mentre in Canada ad oggi dopo nove anni dalla firma del nuovo accordo manca, per la sua applicazione, la ratifica parlamentare da parte italiana ovviamente.

In Brasile la situazione e alla schizofrenia. Esistono pensionati ai quali è stata riconosciuta esenzione fiscale altri ai quali, prima è stata concessa, poi ritirata, poi riconcessa ogni sede periferica INPS fa un po’ quel che gli pare al di là delle dichiarazioni facilmente smentibili della gentile Signora Cristiana Santulli, personaggio emblematico della Direzione Centrale che in modo perentorio aggressivo che rasenta il comico afferma l’assoluta correttezza degli atti INPS!

Ad una nostra associata prima hanno concesso l’esenzione poi senza nessun tipo di comunicazione da un mese all’altro hanno erogato un terzo della pensione e solo dopo le sue rimostranze hanno inviato una noiosa lettera, la sede Inps è proprio quella di Roma, dove dicono: “Avevamo scherzato”, e in 4 mesi si sono ripresi 13 mila euro lasciando la disgraziata con 1500 euro complessivi.

"Ho tentato di coinvolgere nella storia i patronati, non ti dico cosa ne è venuto fuori…"

La follia è che in Italia, dice il TUIR (Testo unico delle impostesui redditi), paghi imposte se risulti là residente per la maggior parte dell’anno superati i 183 giorni di residenza all’estero sei esentato dal pagamento di imposte sui redditi in Italia.

Ci stiamo muovendo su più fronti ma si sta facendo sempre più forte la convinzione di creare un gruppo per avviare una richiesta di intervento al Paese in cui siamo residenti, il Brasile, in base all’art 25 e 29 della Convenzione in vigore e, contestualmente, una denucia al tribunale dei diritti dell’uomo all’Aia.

Una serie di amenità: dovrebbero essere rimborsate dall’INPS le maggiori imposte trattenute sui 5000 dollari esenti, ma se non ne fai richiesta non li vedi e quei soldi dove stanno finendo? (NB: oltre l’80% dei pensionati non sa che ha diritto a quest’esenzione).

Spese mediche ecc, dovrebbero essere detraibili (19%) dalle imposte sul reddito pagate, anche se illegalmente, in Italia, nessuna sede INPS te lo comunica e nessun modulo esiste per far questo genere di detrazioni.

Il pensionato italiano residente all’estero è di serie Z non ha nessun diritto e se com’è avvenuto ad un nostro associato si rivolge al Patronato per chiarimenti gli viene ventilata in modo sibillino anche la possibilità di perdere la pensione.

Ti chiedo scusa, mi son fatto prender la mano ma "fazer o que?", alle volte si ha il bisogno di sfogarsi.

Un grande abbraccio,

tuo logorroico amico brasileiro

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.209) 11 luglio 2012 22:28
    • Testo interrogazione a risposta scritta
     
    Atto a cui si riferisce: 
    C.4/14319 [Pensioni degli ex-dipendenti dello Stato residenti all’estero]  
     

     FEDI, BUCCHINO e PORTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell’economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: 
     l’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1o gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS; 
     l’INPDAP effettua i pagamenti mensili, per i pensionati ex-dipendenti dello Stato residenti all’estero, tramite la CITIBANK, direttamente su conto bancario -: 
     quali urgenti iniziative si intendano adottare, nel periodo transitorio, per assicurare il tempestivo pagamento delle mensilità di pensione ai residenti all’estero; 
     quali iniziative si intendano adottare per garantire che l’Istituto nazionale della previdenza sociale operi un completo adeguamento delle procedure interne per assicurare la detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi convenzionati con l’Italia che prevedono l’imposizione fiscale nel Paese di residenza del pensionato e per assicurare, anche per l’estero, un sistema di pagamento delle pensioni, con cadenza mensile, tempestivo, efficiente e trasparente. 
     (4-14319)

  • Di (---.---.---.209) 11 luglio 2012 22:30
    • Testo della risposta
     
    Atto a cui si riferisce: 
    C.4/14319 [Pensioni degli ex-dipendenti dello Stato residenti all’estero]  
     

     Atto Camera 
     
     Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012 
     nell’allegato B della seduta n. 626 
     All’Interrogazione 4-14319 presentata da 
     MARCO FEDI 
     Risposta. - L’interrogazione parlamentare in oggetto concerne il pagamento delle mensilità di pensione ai residenti all’estero da parte dell’Inpdap e la detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato apposita convenzione. 
     In relazione alla prima questione, si rappresenta che la soppressione dell’Inpdap, disposta a partire dal 1o gennaio 2012 dall’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, non comporterà alcuna modifica nelle procedure di pagamento delle pensioni, che continueranno ad essere corrisposte, senza alcuna soluzione di continuità, con le consuete modalità ovvero tramite accredito sul conto corrente bancario estero qualora il pensionato ne abbia fatto richiesta. 
     Con riguardo, invece, alla non tassazione alla fonte delle pensioni, si specifica, in linea generale, che i residenti all’estero che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza al fine di evitare le doppie imposizioni. 
     Ciò premesso, si fa presente che ogni convenzione stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito secondo determinati specifici requisiti. Tali accordi possono prevedere che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, la tassazione esclusiva da parte di uno dei due Stati, di regola identificato nel Paese di residenza del beneficiario. 
     Pertanto, già ad oggi, l’Inpdap non opera la ritenuta fiscale alla fonte sul trattamento di pensione qualora la specifica convenzione in materia di esenzione fiscale preveda tale possibilità ed il pensionato abbia i requisiti prescritti dalla convenzione stessa. 
     Nel caso in cui il regime pattizio preveda la possibilità della detassazione alla fonte, i soggetti interessati, per beneficiare del regime esonerativo, dovranno fornire la certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese estero, nonché l’ulteriore documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. 
     Si specifica, infine, che in caso di doppia imposizione fiscale sui trattamenti pensionistici con diritto alla defiscalizzazione in forza di convenzione internazionale, il pensionato potrà presentare istanza di rimborso alla competente autorità fiscale. 
     In conclusione, il pagamento delle mensilità ai pensionati Inpdap residenti all’estero verrà assicurato senza interruzione e secondo le vigenti modalità, nonostante la soppressione dell’Ente, così come verrà garantita la detassazione dei trattamenti pensionistici, qualora ciò sia previsto dalla convenzione internazionale di riferimento e nel caso in cui il pensionato abbia tutti i requisiti per accedere al beneficio previsto dalla convenzione stessa. 

     Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero. 

  • Di (---.---.---.209) 11 luglio 2012 23:07

    ALL’IMPS ci negano a noi pensionati ex dipendenti Statali residenti all’estero dei diritti come la detassazione della pensione.......leggete questo documento!!

    ATTO CAMERA
    INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14319
    Dati di presentazione dell’atto

     Legislatura: 16
     Seduta di annuncio: 564 del 21/12/2011

    Firmatari

     Primo firmatario: FEDI MARCO
     Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
     Data firma: 21/12/2011
     Elenco dei co-firmatari dell’attoNominativo co-firmatario  Gruppo  Data firma
     BUCCHINO GINO  PARTITO DEMOCRATICO  21/12/2011
     PORTA FABIO  PARTITO DEMOCRATICO  21/12/2011

    Destinatari

     Ministero destinatario:

     MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
     MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
     MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

     Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/12/2011

    Stato iter:
    CONCLUSO il 26/04/2012

     Partecipanti allo svolgimento/discussioneRISPOSTA GOVERNO  26/04/2012
       FORNERO ELSA  MINISTRO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

    Fasi iter:

     RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012
     CONCLUSO IL 26/04/2012

    Atto Camera

    Interrogazione a risposta scritta 4-14319
    presentata da
    MARCO FEDI
    mercoledì 21 dicembre 2011, seduta n.564

    FEDI, BUCCHINO e PORTA. -
    Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell’economia e delle finanze.
    - Per sapere - premesso che:

    l’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1o gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS;

    l’INPDAP effettua i pagamenti mensili, per i pensionati ex-dipendenti dello Stato residenti all’estero, tramite la CITIBANK, direttamente su conto bancario -:

    quali urgenti iniziative si intendano adottare, nel periodo transitorio, per assicurare il tempestivo pagamento delle mensilità di pensione ai residenti all’estero;

    quali iniziative si intendano adottare per garantire che l’Istituto nazionale della previdenza sociale operi un completo adeguamento delle procedure interne per assicurare la detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi convenzionati con l’Italia che prevedono l’imposizione fiscale nel Paese di residenza del pensionato e per assicurare, anche per l’estero, un sistema di pagamento delle pensioni, con cadenza mensile, tempestivo, efficiente e trasparente.(4-14319)
    Atto Camera

    Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
    nell’allegato B della seduta n. 626
    All’Interrogazione 4-14319 presentata da
    MARCO FEDI

    RISPOSTA. -Al L’interrogazione parlamentare in oggetto concerne il pagamento delle mensilità di pensione ai residenti all’estero da parte dell’Inpdap e la detassazione alla fonte delle pensioni pubbliche corrisposte in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato apposita convenzione.
    In relazione alla prima questione, si rappresenta che la soppressione dell’Inpdap, disposta a partire dal 1o gennaio 2012 dall’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, non comporterà alcuna modifica nelle procedure di pagamento delle pensioni, che continueranno ad essere corrisposte, senza alcuna soluzione di continuità, con le consuete modalità ovvero tramite accredito sul conto corrente bancario estero qualora il pensionato ne abbia fatto richiesta.
    Con riguardo, invece, alla non tassazione alla fonte delle pensioni, si specifica, in linea generale, che i residenti all’estero che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza al fine di evitare le doppie imposizioni.
    Ciò premesso, si fa presente che ogni convenzione stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito secondo determinati specifici requisiti. Tali accordi possono prevedere che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, la tassazione esclusiva da parte di uno dei due Stati, di regola identificato nel Paese di residenza del beneficiario.
    Pertanto, già ad oggi, l’Inpdap non opera la ritenuta fiscale alla fonte sul trattamento di pensione qualora la specifica convenzione in materia di esenzione fiscale preveda tale possibilità ed il pensionato abbia i requisiti prescritti dalla convenzione stessa.
    Nel caso in cui il regime pattizio preveda la possibilità della detassazione alla fonte, i soggetti interessati, per beneficiare del regime esonerativo, dovranno fornire la certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese estero, nonché l’ulteriore documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione.
    Si specifica, infine, che in caso di doppia imposizione fiscale sui trattamenti pensionistici con diritto alla defiscalizzazione in forza di convenzione internazionale, il pensionato potrà presentare istanza di rimborso alla competente autorità fiscale.
    In conclusione, il pagamento delle mensilità ai pensionati Inpdap residenti all’estero verrà assicurato senza interruzione e secondo le vigenti modalità, nonostante la soppressione dell’Ente, così come verrà garantita la detassazione dei trattamenti pensionistici, qualora ciò sia previsto dalla convenzione internazionale di riferimento e nel caso in cui il pensionato abbia tutti i requisiti per accedere al beneficio previsto dalla convenzione stessa.

    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.

    DIVULGHIAMO X I NOSTRI DIRITTI!!!!

  • Di Cesarezac (---.---.---.193) 29 settembre 2012 08:49
    Cesarezac

    Virgilio Toniati, il tuo articolo è illuminante sulla politica demenziale del nostro Paese. Merita la massima diffusione e sarebbe necessario reperire un deputato che si faccia relatore in Parlamento di una riforma sensata della materia.

    CESAREZAC
  • Di (---.---.---.12) 10 ottobre 2013 01:33

    Mi chiamo Vincenzo Votino, pensionato ex INPDAP, per completezza di informazione in merito alla mancata detassazione della pensione, vi trasmetto l’interpello che ho inviato alla Agenzia delle Entrate e la relativa risposta.
    Domanda:

    Il sottoscritto Vincenzo Votino,  titolare di pensione ex INPDAP, con riferimento all’oggetto, chiede di conoscere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, il parere dell’amministrazione finanziaria sulla fattispecie concreta di seguito rappresentata:
    • con l’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “decreto salva Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stato disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012;
    • con l’entrata in vigore della succitata legge l’istante, pensionato ex INPDAP, oggi INPS, laddove decidesse di cambiare la propria residenza scegliendo un paese con il quale l’Italia ha inteso siglare “Convenzioni Bilaterali” per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, sembrerebbe avere diritto di poter chiedere all’Inps la detassazione della pensione italiana e a percepire la pensione al lordo anche delle ritenute per le addizionali Comunali e Regionali;
    • contrariamente a quanto avviene per i pensionati Inps trasferiti all’estero che godono del diritto di ricevere la pensione lorda nel nuovo paese di residenza ed ivi tassati, e quindi non soggetti nemmeno al pagamento delle addizionali Regionali e Comunali, si evidenzia invece che per i pensionati pubblici, ex Inpdap, le imposte di cui all’oggetto sono imposte invece che rimangono permanenti anche in caso di trasferimento definitivo in paesi esteri convenzionati.
    Orbene, l’istante, dovendo trasferirsi all’estero (Tenerife), manifesta non poche perplessità in merito all’applicazione della tassazione da applicare alle imposte addizionali Regionali e Comunali.
    L’istante ritiene, pertanto, di dover adottare il seguente comportamento: considerando di non abitare in futuro sul territorio Italiano e quindi non essere più destinatario dei servizi da esso erogati, non provvederà a corrispondere le somme relative a predette imposte.
    Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.


    Risposta:
     "OGGETTO: Interpello Vincenzo Votino -ART.11 legge 27 luglio 2000, n. 212.
    Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 19 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 29/09/1980, è stato esposto il seguente
    QUESITO
    L’istante premette che l’articolo 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione, dal 10 gennaio 2012, dell’INPDAP e dell’ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
    Posto di essere pensionato ex INPDAP, oggi INPS, e che sarebbe sua intenzione cambiare la propria residenza per trasferirsi in un Paese con il quale l’Italia abbia siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la parte chiede se, in tale ipotesi, la propria pensione possa essere detassata percependola al lordo anche delle addizionali Regionali e Comunali IRPEF.
    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
    L’istante ritiene che con l’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, possa aver diritto, quale attuale pensionato INPS, alla detassazione in Italia della propria pensione, tenuto conto anche della circostanza di non essere destinatario dei servizi erogati nello Stato italiano qualora decidesse in futuro di non risiedervi più; in tal caso, la pensione dovrebbe essere corrisposta al lordo anche delle addizionali Regionali e Comunali e sarebbe soggetta ad imposizione fiscale nel Paese (Tenerife) ove verrebbe trasferita la propria residenza.
    Ciò, a differenza delle pensioni di natura pubblica di fonte italiana per le quali continuerebbe a sussistere la relativa imponibilità in Italia anche qualora il soggetto collocato a riposo abbia deciso di trasferirsi in uno Stato con in quale, come detto, sia stata stipulata un’apposita Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
    PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
    Premesso che l’isola di Tenerife appartiene alla Comunità Autonoma delle Isole Canarie facente parte dello Stato spagnolo, si deve pertanto fare riferimento, al fine di risolvere la problematica prospettata dall’istante, alla Convenzione, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663, tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
    In particolare, per quanto in questa sede rileva, l’articolo 18 ("Pensioni") stabilisce che "Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".
    Detta norma si applica, quindi, alle pensioni pagate in relazione ad un impiego privato in contrapposizione al concetto di pensioni pubbliche quali tassativamente indicate nel successivo articolo 19 ("Funzioni pubbliche, par. 2, a mente del quale, lettera a), "Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato".
    Conformemente a quanto disposto nella successiva lettera b), "Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente se questi è un nazionale di detto Stato". "Al riguardo, giova rammentare, come evidenziato nella Risoluzione 12 febbraio 1998, n. 12 (Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici), che " ... le pensioni di natura pubblica di fonte italiana non sono soggette ad imposizione in Italia solo nell’ipotesi in cui vengano corrisposte a soggetti che siano residenti fiscali in ... Spagna e ne abbiano la nazionalità".
    Ciò posto, la scrivente è del parere che la pensione, erogata in precedenza alla parte dall’INPDAD, non si riferisca ad un precedente rapporto di lavoro di natura privata bensì ad un cessato rapporto di lavoro di natura pubblica.
    Pertanto, atteso che il trasferimento di funzioni dall’INPDAP all’INPS attiene soltanto all’aspetto gestionale della medesima pensione, non modificandone la natura, si ritiene che, nel caso di specie, la pensione corrisposta sia imponibile soltanto in Italia in virtù di quanto stabilito dall’articolo 19, lett. a), della precitata Convenzione.
    Diversamente, come precisato nel menzionato documento di prassi, la pensione in argomento sarà assoggettata ad imposizione fiscale in Tenerife solo qualora l’interpellante ivi trasferisca la propria residenza fiscale ed acquisisca la nazionalità spagnola." 


    Come personale commento alla risposta pervenuta, devo purtroppo prendere atto che viene confermata la disuguaglianza tra le diverse categorie di pensionati.
    Ritengo inoltre che la conferma della tassazione da applicare alle imposte addizionali Regionali e Comunali da parte dell’agenzia delle Entrate, anche in caso di non residenza in Italia, sia comunque illegittima.
    Invito i “colleghi” pensionati ex Inpdap, residenti in paesi convenzionati, ai quali vengono ancora detratte tali ritenute, di adoperarsi e di sensibilizzare gli organismi preposti, per ottenere il rimboso delle somme impropriamente trattenute. 








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  • Di (---.---.---.11) 29 gennaio 2014 18:59

    Sono un imprenditore di 45 anni che sta facendo di tutto per rimanere in Italia e non cedere alla lusinga di trasferire azienda e famiglia all’estero. Qui, se riesci a rimanere sul mercato e a guadagnare qualcosa, lavorando in media 12-13 ore al giorno per 6 giorni la settimana (ho fatto la media del 2013) sei massacrato dalle tasse e quello che ti rimane ti permette con fatica una vita dignitosa riuscendo a far vivere la tua famiglia bene senza lussi. Macchina che si cambia a 300mila km (tanto li faccio in 7-8 anni), vacanza in hotel 3 stelle...
    Leggere che ci sono cittadini italiani che hanno la fortuna di prendere una pensione (cosa che già le persone della mia età si sognano!) non pagata con i contributi, ma legata alle ultime retribuzioni percepite, che decidono di abbandonare il proprio paese per andare a spendere i propri soldi (+ quelli che arrivano loro con la pensione!) all’estero, mi fa grande tristezza.
    Mettetevi la mano sulla coscienza e pensate ai vostri figli, ai vostri nipoti, alle future generazioni!

  • Di giuseppe (---.---.---.150) 22 gennaio 2016 18:26

    Però, l’hai descritto  bene il trattamento riservato al cittadino (contribuente) Italiano!!! Questo trattamento NON deriva dello Stato di cui Noi siamo parte integrante ma, dal potere legislativo e in particolare da quello esecutivo. Per intenderci di politici (peraltro troppo corrotti che  già percepiscono e continueranno a percepire pensioni cd. d’oro) che sì succedono nel tempo. Guardi il pelo e non la trave. Bene, hai 45 anni, sei un libero professionista ed hai delle responsabilità non indifferenti nei confronti della società ed in particolare verso la tua famiglia e le famiglie dei tuoi dipendenti. Questo ti onora. Hai ragione e non  intendo nemmeno fare cenno su alcuni cd. privilegiati che percepiscono pensioni ed anche d’oro, avendo corrisposto parzialmente i contributi (e mi auguro che il bravo Professor  BOERI continui così, revisionando le pensioni) ma, non condivido se il discorso viene generalizzato. Da 3 anni percepisco la pensione, credo essermela sudata e meritata dopo 41 anni di duro lavoro, per mio fortuna ho lavorato sempre fin da ragazzo (quando c’era l’apprendistato, adesso reintrodotto) ed ho pagato tutti i contributi (ed anche l’aria che continuo a respirare). Anch’io provo una profonda tristezza quando vedo molti connazionali pensionati che hanno certamente pagato tutti i contributi e per ovvi motivi si trasferiscono in altri paesi. Una qualche ragione ci dovrà pur essere ed io credo che non potendo più sopravvivere in Italia, di questo si parla, lasciano i propri cari ed avviliti emigrano in altri Stati dove, seppur hanno usi, costumi e lingua diversa,  ritengono ancora possibile viverci con la pensione, certamente non d’oro…..ALTRO CHE MANO SULLA COSCIENZA. Non voglio apparire polemico ma, per quanto hai scritto noto un pizzico di invidia, visto che, per l’aspettativa di vita,  progressivamente stanno innalzando la pensione a 75 anni. Ti auguro di emigrare solo per ragioni di turismo. Auguri.

  • Di Luca Patrizio Ciuti (---.---.---.55) 10 febbraio 2016 13:28
    Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento Tunisia:
  • Di Luca Patrizio Ciuti (---.---.---.28) 7 maggio 2016 19:52

    Per informarsi su vita e detassazione in Tunisia: https://www.facebook.com/groups/556...

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