• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Economia > Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie e assistenziali

Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie e assistenziali

L’art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra le altre agevolazioni, l’esenzione da IVA delle prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese in favore, tra l’altro, di “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo” rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.


È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’esenzione si applica quando coesistono le tre condizioni, migranti senza fissa dimora e richiedenti asilo, oppure alle tre tipologie di soggetti separatamente.

L’Agenzia, con la risoluzione N. 238/E del 26 agosto 2009, sulla base di una interpretazione letterale della norma conclude che l’esenzione da IVA per le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese in favore, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, si applica soltanto quando coesistono tutte e tre le condizioni. Ciò significa che le prestazioni socio sanitarie effettuate a favore di migranti che non siano anche senza fissa dimora e richiedenti asilo scontano l’aliquota Iva ordinaria.

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.107) 24 febbraio 2012 09:53

    Ritengo che l’esenzione iva non sia un vantaggio perchè comporta il mancato recupero dell’iva pagata ai fornitori.
    Mi spiego:
    le prestazioni fatte ai migranti consistono principalmente in pasti e prestazioni alberghiere entrambe gravate da iva del 10%.
    Se la Pubblica Amministrazione passa a una ONLUS 50 euro al giorno (con la formula "compreso iva se dovuta") e la Onlus sostiene costi per 50 euro più 5 di Iva , la Onlus chiude la sua prestazione con una perdita di 5 euro per iva non recuperabile.
    Se invece la P.A. versa 50 euro più 2 per iva agevolata al 4%, a parità di costi la Onlus chiude la sua prestazione con un credito iva di 3.
    Quindi è interesse di tutti chiedere la tassazione come iva agevolata al 4% invece che l’esenzione iva.
    Dove sbaglio?

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares