Dopo la frana di Agrigento del 1966, il legislatore aveva messo a punto un sistema di norme adatto a fronteggiare i Signori del Cemento e della Speculazione che hanno causato il dissesto del suolo e vogliono, tuttora ed ovunque, gestirne un uso indiscriminato e predatorio.
Perché non utilizzare questa strumentazione urbanistica anche nella ricostruzione aquilana?
Per comprendere il senso del “che fare” proponibile a L’Aquila per ri-costruirla, occorre partire da lontano, da quando si capì che gli effetti disastrosi non sono sempre “naturali”, ma dipendono anche dall’uso improprio del suolo, spesso “costruito” in modo alquanto insensato. Almeno, a decorrere dalla “frana” di Agrigento (nella foto) del 19 luglio 1966. Non tanto perché uno scoscendimento del terreno è equiparabile ad un movimento tellurico del suolo, ma perché in quel caso il Legislatore che condivise i risultati della Commissione ministeriale d’inchiesta presieduta da Martuscelli (vedi tutto qui) arrivò a porre dei ripari allo scempio urbanistico del territorio, cioè alla causa principale d’ogni disastro supposto “naturale”. Prima con la Legge Ponte (n°765/’67), indi con i D.M. sugli standard del 1968, poi con la Legge “Bucalossi” (n°10/’77) che immise la “Concessione” edilizia, al posto della “Licenza” edilizia, ed i Programmi Pluriennali di Attuazione per la realizzazione d’ogni strumento Urbanistico vigente. Erano tempi dove fatti legislativi importanti seguivano lo sdegno ed la condanna dei cittadini che percepivano i fatti clamorosi, come il suddetto, solo dai giornali e non alla TV dei festival condotti da Mike. Magari, non subito, ma alla fine del decennio di “incostituzionalità” urbanistica sancito dal pronunciamento della C.C. (sentenza n°55 del 1968) si arrivò a “riformare”, in modo accettabile e praticabile, la Legge Urbanistica fondamentale del 1942. Anche a livello regionale s’andò nella stessa direzione. Già nel 1977, nel Piemonte dell’assessore Astengo (un componente della predetta commissione d’inchiesta sui fatti “girgentini”, in qualità di membro dell’I.N.U.), venne varata la Legge Regionale per la “TUTELA e l’uso del suolo”.

Innanzitutto, tutela del suolo dalla “speculazione fondiaria”: la causa prima d’ogni male. Poi, un uso sostenibile del suolo attraverso un processo di pianificazione almeno pseudo-razionalista a rimedio di quella meramente “ottocentesca”, ancora imperante in Italia. E contenente queste innovazioni:
1° - Analisi rigorosa delle caratteristiche dei territori da pianificare per individuare: a) le porzioni da salvaguardare e quelle su cui permettere – eventualmente - la trasformazione anche edificatoria; b) le dinamiche di sviluppo o di stasi economica e demografica e quindi la definizione della capacità insediativa teorica dello Strumento Urbanistico in formazione, entro limiti compatibili, fissati a livello regionale ed in accordo con la programmazione economica almeno intercomunale.
2° - Modifica dell’iter di formazione degli strumenti urbanistici con disposizioni adatte a rendere possibile la “partecipazione” dei “cittadini”. In particolare:- dall’iniziale “delibera programmatica” da inviare alle varie associazioni culturali, imprenditoriali, sindacali, ecc.; - al Piano Preliminare con pubblicazione obbligatoria completa; - con il Piano definitivo da formare e da “adottare” solo dopo le “osservazioni” dei portatori del “pubblico interesse”.