Art. 33
(NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI ED
OBBLIGATORI – LEGGE 180 COME RECEPITA DALLA LEGGE 833 DEL 1978
ESTRATTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 )
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei
casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da
leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,
secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su
proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari
pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti
trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di
prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi
e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.