Nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo:
- se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
- se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti
- qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.
http://www.giustizia.it/giustizia/i...