INSIPIENZA & Vacuità
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Da una fonte autorizzata (GIUDICE) viene chiarito che il quesito
referendario proposto, pur nella sua estensione e complessità, “non lede” il
diritto di voto del cittadino.
Forse perché un tratto qualificante del “diritto
di voto” è anche l’assoluta libertà di decisione concessa dall’assenza di un
quorum minimo di validità. Ossia il “DIRITTO” di poter lasciare siffatta onerosa
“incombenza” (decidere e andare a votare) perfino al solo 10% del corpo
elettorale.
Non solo.
SI AFFERMA inoltre che, per concretizzare tale “diritto”
di voto, il cittadino non avrà alcun problema a “sintetizzare” (con un Si o un
No) la sua “valutazione complessiva” delle molteplici e diversificate parti che
compongono tale riforma. Tenuto altresì conto del fatto che una qualsiasi “parcellizzazione”
dei quesiti elencati farebbe mancare (e snaturare) la valenza “oppositiva” di
un referendum sulla Costituzione.
A mo’ d’esempio pratico.
La modifica del sistema
bicamerale è un tema del tutto distinto e avulso dalle modalità di ripartizione
delle competenze tra Stato e Regioni.
Stando a detta tesi, nel caso di
valutazione non omogenea, il cittadino dovrebbe “graduare” l’importanza che
annette a ciascuna delle due proposte e dare quindi parere favorevole o
contrario all’intera riforma. (Nota: come se si trattasse del televoto relativo
alla finale di un festival canoro o di un concorso di bellezza).
Un dato è
certo.
APPROCCIARE una questione di così grande portata e rilevanza politica
solo con la logica e i canoni procedurali di una normale controversia da
tribunale rischia di debordare nell’insipienza e nella vacuità.
Sempre che non
siano utile veicolo di Riflessi e Riflessioni atte a orientare …