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Commento di Bastiano

su Caro Ministro Brunetta, permette una domanda sulla corruzione?


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Bastiano 21 agosto 2009 07:49

@Massimo

Gentile signore, certo che mi sono preso la briga di leggere le 377 pagine della sentenza di condanna dell’avvocato Mills.
Se vuole la può trovare qui dove ho evidenziato i punti salienti.
Se, come dice e non ho motivi di dubitarne, lei è una persona di buon senso, mi dica dove sarei stato disonesto.
Per comodità sua e dei curiosi lettori ecco alcuni passaggi "croccanti" :

(...) 
Il fatto che Mills conoscesse perfettamente, in particolare, che Century One e Universal One erano di Marina e Pier Silvio Berlusconi, e che ogni decisione in ordine a tali società poteva esser presa solo da Silvio Berlusconi e dalle persone dal medesimo delegate risulta altrettanto incontrovertibilmente dalle prove assunte ed esposte nel capitolo 2.2) i beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi 
(...)
Da tutti i predetti elementi emerge con chiarezza che le deposizioni di Mills nei procedimenti n. 1612/96 e 3510+3511/96 erano state quanto meno reticenti.
Nel primo, “Guardia di Finanza”, è stato accertato, in maniera definitiva il fatto storico di cui lì si
trattava: che cioè la Guardia di Finanza era stata corrotta e che le somme erano state pagate affinché
non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne
emergesse la reale proprietà, e che l’azione era stata commessa al fine di eludere le disposizioni
della legge Mammì in tema di concentrazione di mezzi di diffusione di massa.
(...)
In esito a tre gradi di giudizio, non sono stati ritenuti sufficienti gli indizi del collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.
Nel secondo, “All Iberian”, i fatti relativi all’illecito finanziamento a Bettino Craxi da parte di Fininvest tramite All Iberian sono definitivamente provati, visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito, ma per intervenuta prescrizione.
All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest;
All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del medesimo Gruppo e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance.
La massa di prove poste alla base del giudizio era imponente, ed esse erano state offerte anche da Mills, che però aveva eluso le domande relative alla proprietà delle società offshore, in particolare Century One e Universal One, né aveva prodotto documentazione specifica sul punto.
(...)
Il fulcro della reticenza di David Mills, in ciascuna delle sue deposizioni, sta nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti.
È risultato in questo dibattimento che la condotta di Mills era dettata appunto dalla necessità didistanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero, la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier Silvio Berlusconi.
(...)Dopo molte e pesanti discussioni, Mills si trovava costretto a suddividere l’intero importo (diventato di circa 4 miliardi di lire, dopo il pagamento delle tasse e la destinazione rimasta ignota di altri 4 miliardi e settecento milioni) con i suoi soci, che però (dopo che già egli ne aveva disposto in piccola parte per proprie spese personali) ne pretendevano il deposito su un conto vincolato, prudenzialmente, per poterlo rendere immediatamente disponibile in caso di rivendicazioni, eventualmente anche dell’Autorità giudiziaria italiana. L’accordo veniva sottoscritto il 27 novembre 1996.
(...)
Contemporaneamente, fra il 1995 e il 1996, le indagini della Procura della Repubblica di Milano portavano all’emissione di provvedimenti restrittivi anche a carico di dirigenti Fininvest. Mills restava in contatto con uno di loro, Giorgio Vanoni, durante la sua latitanza, e da questi riceveva indicazioni per la riuscita del progetto – da lui stesso ideato e realizzato – della registrazione delle società in Inghilterra e la contestuale attribuzione a Mills del dividendo, che non poteva rientrare in Italia nella disponibilità del suo effettivo proprietario (sarebbe emersa fra l’altro, l’avvenuta violazione della legge Mammì).
Nello stesso periodo Mills contribuiva all’occultamento dei documenti delle società offshore.
L’anno dopo, fra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, egli rendeva le sue reticenti ed elusive deposizioni testimoniali.
In quel momento dunque Mills era già stato gratificato di una ingentissima somma, che però non era
fin dall’origine certo potesse restare nella sua disponibilità.
(...)
In sostanza: l’importo di quasi sei miliardi di lire sarebbe potuto restare nella disponibilità di Mills a condizione che la giustizia italiana non lo bloccasse, quale illecito profitto da sequestrare.
Questa la promessa di colui che Mills ha dichiarato essere il reale, originario proprietario della somma, Silvio Berlusconi. Soggetto che era comunque certamente l’interessato al buon esito dei procedimenti; che era ed è al vertice del Gruppo di cui le società offshore facevano parte; alla cui volontà era subordinata qualsiasi decisione quanto a Century One e Universal One; in nome e per conto del quale agivano tutti i dirigenti Fininvest con cui Mills entrava in contatto e collaborava; il cui consenso esplicito, infine, aveva consentito il passaggio del dividendo nella disponibilità di Mills.
L’esito dei procedimenti italiani dipendeva anche dalle testimonianze di Mills. Ed esso, allora, interessava anche Mills direttamente, non solo il suo dante causa: rendendo deposizioni che, quanto meno, potessero limitare i danni che le inchieste di quegli anni stavano cagionando, egli contemporaneamente perseguiva anche il proprio fine illecito: perché, come si è scritto ed è chiaro, un eventuale sequestro da parte della A.G. avrebbe costituito a quel punto una perdita secca anche per lui.
Allo stesso tempo, era evidentemente necessario per tutti che la somma non fosse facilmente rintracciabile: le modalità di investimento dei patrimoni dei clienti da parte dell’avvocato d’affari, quali descritte in precedenza analizzando le consulenze, costituivano sufficiente garanzia sul punto.
Era infatti difficile ipotizzare, fin dall’origine, che sarebbe diventata necessaria – pena il disvelamento di tutta la vicenda all’Autorità giudiziaria inglese – la suddivisione con i soci di studio (che nel proprio interesse interpretavano la dazione quale pagamento di attività professionale), e la sua conseguente rintracciabilità. L’attribuzione agli stessi delle somme di loro spettanza nel 1999, anticipatamente rispetto alla data prevista, sortiva così l’effetto di rendere possibile la commistione della rilevante quota spettante a Mills con altri capitali (fatto puntualmente avvenuto, come risulta, ancora una volta, dall’analisi delle consulenze), fino alla sua emersione ed al suo ingresso nel patrimonio dell’imputato nel marzo 2000 (circostanza, anche questa, documentalmente provata).
Il c.d. regalo pervenuto a Mills altro non è stato che la dazione di una somma in cui si fondono una parte di quanto pattuito sotto condizione anni prima ed una parte di quanto promessogli in sostituzione della quota prelevata dai soci, e per i suoi ulteriori disagi.

È stata una compensazione e un riconoscimento dell’osservanza, da parte sua, dell’accordo.
L’artificiosa, tanto opaca quanto raffinata, modalità di trasferimento della somma di 600.000 dollari
ai conti di Mills, la “roundabout way” dichiarata da Mills e scoperta dalle consulenze, di per séindicativa della illiceità della complessiva operazione, ha comportato un lungo viaggio nel tempo e negli spazi di volta in volta creati nei contenitori finanziari (che in questo processo sono stati chiamati “brocche” o scatoloni, che potrebbero comunque definirsi centrifughe di lavatrici) prima di arrivare al corrotto nel marzo 2000, come si è già scritto al termine dell’esame delle consulenze.
Verificata come completamente priva di riscontri, senso, ragione e fondamento la costruita “tesi Attanasio”, in base all’analisi delle consulenze e alle deposizioni testimoniali; disegnato e fondato rigorosamente sulle prove certe raccolte, documentali ancor più che orali, il retroscena ed il contesto della dazione di 600.000 dollari, risulta definitivamente chiaro che l’imputato aveva ragione.
Quanto qui accertato, come si è scritto in precedenza, trova infatti riscontro nelle dichiarazioni di David Mills, rese in forma orale e scritta, ai propri consulenti, all’Autorità fiscale inglese,all’Autorità giudiziaria italiana, fra il 2 febbraio (data di “Dear Bob”) e il 18 ottobre 2004 (ultima esternazione di Mills, tramite la propria consulente, allo SCO).
Ed altri, successivi riscontri della perdurante relazione economica fra Mills e Fininvest sono in atti:
si tratta del fatto che, quanto meno fino alla data dell’intervenuto accordo fiscale del settembre 2005
– a quanto qui consta, nulla essendo documentato per il periodo successivo – Fininvest, e per essa chi era legittimato a decidere, ha continuato a fornire somme di danaro (per un ammontare complessivo di circa 100.000 sterline) a David Mills, al dichiarato fine di pagare ogni spesa connessa con i procedimenti penali italiani in corso. Così egli ha dichiarato, così ha scritto quale motivazione dell’accredito, così ha riscontrato Inland Revenue, e la somma è compresa nell’accordo fiscale raggiunto.
I fatti così come contestati sono dunque provati.

Qui puoi trovare il testo completo della sentenza
http://issuu.com/bastiano/docs/la_sentenza_di__condanna_mills

Questo è il link al verbale originale dell’interrogatorio di David Mills del 2004 nel quale ammette, di sua sponte, di aver ricevuto i 600.000 $ da Berlusconi per avergli evitato un mare di guai
http://issuu.com/bastiano/docs/interrog._mills_19-7-2004_verb._orginale


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