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Accademico dei Pugni

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  • Primo articolo giovedì 11 Novembre 2016
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  • Di Accademico dei Pugni (---.---.---.189) 13 novembre 2016 14:37
    Accademico dei Pugni

    Gentile signora,

    rispetto molto il suo impegno civile, anche se non condivido le sue considerazioni politiche, che non hanno alcun fondamento giuridico.
     Non sono un militante di partito, né un militante del Sì, né un militante del No. Ritengo, però, che sia importante un’informazione documentata per analizzare i contenuti della riforma (almeno citando correttamente gli articoli modificati dalla legge di revisione costituzionale!). 
    Per quanto riguarda la legge elettorale - la quale, però, non ha nulla a che fare con il referendum costituzionale - Le segnalo che la riforma prevede il controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali da parte della Corte costituzionale (si vedano gli articoli 73, comma 2 e 134, ultimo comma).
     Altro che autoritarismo! La riforma rafforza le garanzie costituzionali, evitando l’introduzione nel nostro sistema giuridico di sistemi elettorali in contrasto con la Costituzione repubblicana e palesemente antidemocratici. 

    Cordiali saluti

    Accademico dei Pugni 

  • Di Accademico dei Pugni (---.---.---.189) 13 novembre 2016 11:03
    Accademico dei Pugni

    Scrive l’autrice: "Il bicameralismo paritario è uno degli elementi imprescindibili di un sistema a regime democratico".

    Affermazione non corretta, perché in quasi tutti i sistemi parlamentari democratici non vi è un bicameralismo paritario (Spagna, Belgio, Germania, Austria, ecc.).

    Scrive l’autrice: il "Rapporto Stato-Regioni: non cambierà nulla relativamente alle competenze".
    Anche in questo caso si tratta di un’affermazione non corretta, perché la riforma modifica anche il titolo V della Costituzione, introducendo una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni su materie molto importanti che toccano direttamente i cittadini (sicurezza del lavoro, sanità, ecc.)

    Inoltre, l’autrice afferma che la riforma attribuisce "maggiori poteri al premier". Falso! Il testo della riforma non modifica di una virgola i poteri del Presidente del Consiglio. Anche in questo caso l’autrice dimostra di non aver letto il testo della legge di revisione costituzionale! 

    Ciò è confermato da quanto scrive a proposito degli istituti di democrazia diretta, perché l’autrice non cita correttamente gli articoli della legge di revisione costituzionale (Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2016). 

    Questi sono gli articoli della legge di revisione costituzionale approvati da entrambe le Camere in seconda deliberazione.

    Art. 15. 
    (Modifica dell’articolo 75 della Costituzione). 

    1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

    Art. 11. 
    (Iniziativa legislativa). 

    1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
    «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

    b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

  • Di Accademico dei Pugni (---.---.---.180) 5 novembre 2016 15:58
    Accademico dei Pugni

    In questo articolo si "dimentica" un "piccolo" particolare: con la riforma costituzionale e il superamento del bicameralismo paritario sarà soltanto la Camera dei deputati a votare la fiducia o la sfiducia al Governo. 

    Scrive l’autore: 
    il "Senato interviene obbligatoriamente su una quantità sterminata di procedimenti legislativi e facoltativamente su tutto il resto. Dunque, la costituzione anche per moto carsico di un Senato di orientamento politico avverso a quello della Camera può comportare certamente il rischio di uno stallo e di un boicottaggio tra le due camere, tale da rendere ben più complicato e conflittuale di oggi qualsiasi iter legislativo".

    In realtà, se guardiamo alle leggi approvate dal Parlamento negli ultimi tre anni, se fosse già entrata in vigore la riforma costituzionale le leggi a competenza legislativa bicamerale paritaria sarebbero state soltanto il 3% delle leggi approvate. Allora perché ai 14 tipi di leggi bicamerali - dalla riforma costituzionale ben determinati, ad esempio le leggi costituzionali e di revisione costituzionale - corrisponde un numero di leggi molto limitato? Perché si tratta in realtà di interventi cui si pone mano molto di rado (ad esempio, non si cambia ogni anno la Costituzione). Ciò significa che le leggi a prevalenza finale della Camera dei deputati saranno nettamente di numero maggiore. Con la riforma costituzionale i tempi per approvare la maggior parte delle leggi saranno dunque più brevi e si metterà finalmente un limite all’abuso dei decreti-leggi. 

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