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Report e il cavallo di Tar

Singolare richiesta di accesso agli "atti" di una peculiare "pubblica amministrazione". Resta l'esigenza di tutelare i cittadini da fake news e inchieste a tesi

di Francesco G. Capitani

Il diritto di accesso agli atti nei confronti della pubblica amministrazione – di cui alla L. 241/1990 e di accesso civico ex D.Lgs. n. 33/2013 – sembra uno strumento capitato a caso; meritorio e giusto quanto si voglia ma che il Legislatore, fosse stato per lui solo – fu sollecitato a collo torto da una ormai risalente giurisprudenza comunitaria -, non avrebbe mai inserito nell’ordinamento nazionale: una leva pericolosa a disposizione di troppi – il singolo cittadino – il cui diniego può costare caro a chi detiene e lavora documenti amministrativi fra le oscurità delle tenebre burocratiche – non è un caso che siano nel tempo proliferate le eccezioni all’accesso e che (spesso e con costi) occorra ricorrere alla giustizia amministrativa avverso l’opposizione dell’ente -.

Non se ne sottraggono i produttori di notizie; è recentissimo il caso di Report di RaiTre obbligato, a far di conto della sentenza del Tar del 18 giugno, ad esibire i documenti detenuti a provare alcune collusioni politiche e professionali paventate in una inchiesta di qualche mese fa: il giudice amministrativo giudica pubblica la natura della Società Rai ed infondate le ostilità all’accesso – non si tratterebbe di esibire strategie giornalistiche o di rivelarne le fonti (contrariamente a quanto titolato da alcune testate), bensì di consentire l’accesso a documenti la cui elaborazione ha prodotto un contenuto giornalisticamente rilevante e di ampia diffusione -.

Crollasse la credibilità dei documenti ispiratori verrebbe corrotta l’illazione giornalistica; maggiore sta la distanza ideologica fra i primi e la seconda (ovvero la più o meno cotonata accusa), più l’inchiesta sconfinerebbe nell’area maledetta e tremendamente attuale delle fake news – o delle ipotesi infondate – in cui, come noto, vincono solo gli accusatori e si fanno cadaveri gli altri – nel migliore dei casi confortati anni dopo da verità non riparatrici, ma fatti fuori nel qui ed ora dell’attualità politica -.

Una questione di credibilità

La virtù del principio di ostensione di quei documenti – limitato, nel caso, alle sole pubbliche amministrazioni, ma è un buon inizio – sta nella verifica di come si sono prodotte alcune inchieste: non potrebbe essere ritenuta troppo credibile la segnalazione del passante di periferia o la ricezione di una mail da uno sconosciuto – quelle che la gente normale butta in cestino, nella cartella delle spam -; se i pezzi o gli impulsi da incollare sono troppo distanti, probabilmente l’ipotesi di scoop non avrebbe potuto reggere.

Diviene allora utile sapere se Report od altre aziende di produzione di contenuti editoriali – più che mai quelle a carico della finanza pubblica -, traggono ispirazione da documenti – divenuti ostensibili – singolarmente non credibili e che l’alchimia giornalistica riesce a fondere in avvelenati capi d’accusa nei confronti di specifiche e ben individuate persone – la Rai è disciplinata da norme di diritto pubblico, i cui vertici sono di nomina parlamentare, finanziata dallo Stato e dai cittadini, partecipata dal Ministero dell’Economia fino alla quasi totalità delle azioni, la cui verifica delle attività preparatorie ed editoriali deve necessariamente essere diffusa fra la collettività che la esercita mediante gli strumenti di accesso agli atti valevoli per ogni ente pubblico -.

Anche la proposta di legge – A.C. 2103/2019 – sull’istituzione della commissione parlamentare per le fake news prevede – art. 4 – che la commissione possa “ottenere dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta” comunque nel rispetto del segreto d’ufficio, professionale e bancario.

Il contrasto delle fake news

Il mezzo per disvelare la fake news diviene non più la confutazione della tesi finale – sono impossibili le prove e le controprove risolutive nell’area rarefatta dal sospetto – ma la verifica della credibilità dei documenti ispiratori i quali, in genere, sono proprio quelli più gelosamente custoditi dai produttori di notizie – rivelare i documenti non impone però la necessaria rivelazione delle fonti di cui il Tar, addirittura, suggerisce l’oscuramento -.

Incollare i pezzi, invece, è la misura della qualità giornalistica; la scienza privata del produttore editoriale forma le giuste correlazioni, elimina le impurità causali, convince e prova che ad un fatto ne corrisponda probabilmente un altro sicché l’ipotesi diviene forte, credibile e spendibile al pubblico – anziché pensare, come diffuso, che al vecchio scoop ne possa seguire un altro, e che la non credibilità del primo possa essere sopportata/superata dalla bulimica novità del secondo -: in breve, dati i documenti ispiratori, sarebbe consentito capire quanto il giornalista giochi pulito con le ipotesi o quanto, all’opposto, si lasci andare alla incontenibile volontà di attaccare qualcosa e qualcuno, magari per linea editoriale.

Alla pubblicazione della sentenza, s’è invece registrato un diffuso fastidio da parte di conduttori e rappresentanti politici all’obbligo di ostensione dei documenti ispiratori nei confronti di Report, noto produttore (pubblico) di inchieste smaccatamente di natura politica; s’è gridato all’attentato alle libertà giornalistiche – che con la cultura del sospetto avrebbe in realtà poco a che fare -: che il far west, reclamano, rimanga così com’è, ma la verità, in genere, non è quella con la pistola più lunga.

Questo post dell’avvocato Capitani pone l’accento su un tema molto sensibile, fondativo delle democrazie: quello della tutela delle fonti giornalistiche. La prima impressione che ho avuto, di fronte a questo ricorso piuttosto singolare (in quanto proposto davanti alla giustizia amministrativa), è che il ricorrente abbia tentato, con qualche creatività, di accelerare la verifica della veridicità della notizia, usando una sorta di cavallo di Troia, il Tar, da usare contro il cavallo di viale Mazzini.

Sono piuttosto agevoli le obiezioni sulla Rai che non produce solo “atti amministrativi” ma (anche) notizie; oppure sulla discriminazione che questa sentenza crea tra testate giornalistiche che hanno per editore un’azienda che è parte della pubblica amministrazione in senso lato e altre che hanno editore privato, e che come tali sfuggirebbero a un ricorso del genere.

Inoltre, il fatto che il TAR ordini alla Rai di consentire l’accesso esclusivamente a documenti frutto di riscontri di enti pubblici alle domande della redazione, conferma la natura del tutto peculiare di ricorso e sentenza ma al contempo esclude in radice qualsivoglia coinvolgimento di “fonti”, svuotando di significato le vibrate proteste dei giornalisti.

Come che sia, attendendo la pronuncia del Consiglio di Stato e, in caso, anche della Corte europea dei diritti dell’uomo, resta la questione dei rischi di deviazione di un giornalismo investigativo che a volte indulge nella verosimiglianza più che nella veridicità, e in tal modo produce suggestioni. Separare i documenti dalle fonti che tali documenti hanno prodotto resta attività faticosa, a volte un autentico miraggio. Ma si deve continuare a provarci, per contrastare l’avvelenamento dei pozzi e le recite a tesi. Quali vie usare per valutare la qualità di tali documenti, è rimesso alla creatività giuridica di chi si difende. (MS)

Questo articolo è stato pubblicato qui

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