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Reddito di cittadinanza: un caos tra navigator, tutor e poche risorse

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

analizzando il dettaglio del decreto sul reddito di cittadinanza, emergono inevitabili problemi di comprensione, che si è certi verranno dissipati in futuro. Delle molte questioni aperte, una appare particolarmente complessa: il rapporto, cioè, tra il Patto per il lavoro che i beneficiari del reddito di cittadinanza (non esentati o non soggetti al Patto di inclusione sociale in quanto la mancanza del lavoro non è causa unica dello status di povertà) debbono stipulare e il redivivo Assegno di ricollocazione.

L’articolo 9, comma 1, del decreto dispone, infatti che il beneficiario del Rdc che stipuli il Patto per il lavoro riceve automaticamente dall’Anpal l’assegno per il lavoro.

Il decreto, conseguentemente, prevede la sospensione dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione secondo le regole del Jobs Act (d.lgs 150/2015), per “dirottare” la misura al reddito di cittadinanza. E rispetto alle modalità applicative dell’assegno di ricollocazione definite ai sensi del d.lgs 150/2015, cambia radicalmente il sistema di assegnazione: infatti, mentre il Jobs Act assegna ai lavoratori (percettori di Naspi) la facoltà di richiedere l’assegno di ricollocazione, il decreto sul reddito di cittadinanza prevede che l’Anpal d’ufficio lo assegni automaticamente ai beneficiari.

Come Ella, Titolare, ricorda, l’assegno di ricollocazione è una misura di accompagnamento al lavoro complessa, per mezzo della quale il soggetto scelto dal lavoratore (agenzie private, ma anche centri per l’impiego) svolge una ricerca intensiva di lavoro, remunerata a risultato: l’assegno non consiste in denari percepiti dal lavoratore, ma nel compenso riconosciuto al soggetto che sia riuscito a ricollocare il lavoratore.

Ora, caro Titolare, il Patto per il lavoro che il beneficiario del reddito di cittadinanza la cui condizione di povertà sia influenzata da problematiche connesse all’assenza di lavoro consiste anch’esso in una ricerca intensiva di lavoro, corroborata da strumenti per avvicinare la persona al mondo del lavoro, composta almeno da:

  1. Bilancio di competenze;
  2. Consultazione quotidiana delle offerte di lavoro;
  3. Proposta di corso di formazione o riqualificazione professionale
  4. Proposta di progetti per favorire l’auto-imprenditorialità;
  5. Avvio a lavori di utilità pubblica;
  6. Colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  7. Tre proposte di lavoro “congrue”.

Pare, quindi, che le alternative siano le seguenti:

  1. Le attività del reddito di cittadinanza sono parallele a quelle dell’assegno di ricollocazione, sicché il beneficiario è sottoposto ad entrambe;
  2. Le attività del reddito di cittadinanza prevalgono su quelle dell’assegno di ricollocazione;
  3. Le attività dell’assegno di ricollocazione prevalgono su quelle del reddito di cittadinanza.

Cosa dispone, in proposito, il d.lgs 150/2015, articolo 23, comma 5? Leggiamo:

La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell’articolo 20

Sembrerebbe una cosa logica. Nell’ottica del Jobs Act, il lavoratore che si avvale dell’assegno di ricollocazione svolge le attività di ricerca organizzate dal soggetto che lo prende in carico e, quindi, sospende le attività di ricerca attiva previste dal patto di servizio.

Però, nel sistema del Jobs Act, come visto sopra, il lavoratore “chiede” l’assegno di ricollocazione; infatti, è la “richiesta” che sospende il patto di servizio. Nel reddito di cittadinanza, invece, il beneficiario non chiede l’assegno di ricollocazione, che gli viene attribuito automaticamente d’ufficio dall’Anpal.

Quindi, potremmo desumere che la sospensione del patto di servizio prevista dal Jobs Act non si applichi al Patto per il lavoro dell’assegno di ricollocazione.

Se così è, quindi, vale l’ipotesi a): le attività del reddito di cittadinanza sono parallele a quelle dell’assegno di ricollocazione, sicché il beneficiario è sottoposto ad entrambe.

Un bel problema, però, per le funzioni del navigator. A quanto è dato capire, infatti, questo soggetto che dovrebbe accompagnare il beneficiario del reddito di cittadinanza tra le varie attività da svolgere, dovrebbe svolgere le sue funzioni (non si sa ancora come verranno regolati i rapporti tra Anpal Servizi che li recluterà come collaboratori, Regioni e centri per l’impiego) a beneficio e alla dipendenza funzionale dei centri per l’impiego. Ma il beneficiario del reddito di cittadinanza potrà scegliere di utilizzare l’assegno di ricollocazione anche presso un soggetto privato autorizzato o accreditato.

A questo punto, chi farà da navigator? A rigor di logica e di funzionamento (si fa per dire) della sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, il soggetto autorizzato o accreditato – diverso dal centro per l’impiego – scelto dal beneficiario attiverà un proprio percorso per l’inserimento attivo dell’interessato.

Vi è il rischio che se non vengono dettate regole molto chiare per il “chi fa che cosa”, navigator da un lato e tutor del soggetto che cura l’assegno di ricollocazione si pestino i piedi, creando confusione a se stessi, al beneficiario del reddito di cittadinanza ed al sistema. Basti pensare solo ad un elemento: chi presenta al beneficiario del reddito la cosiddetta “proposta congrua di lavoro”? Il navigator, a prescindere dall’attività di ricerca che fa il tutor del soggetto che gestisce l’assegno di ricollocazione? Il tutor che gestisce l’assegno di ricollocazione, prescindendo dalle azioni del navigator?

E come farà un soggetto privato a far scattare la condizionalità, cioè le sanzioni nel caso di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua? E che interesse materiale avrebbe un privato, remunerato a risultato, a far emergere che i suoi “clienti”, se non accettano offerte congrue, vengono segnalati ai centri per l’impiego (o all’Inps?) per le sanzioni connesse, col rischio di non essere poi più scelto da nessuno?

Infine, Titolare, c’è sempre un dettaglio ironico o mefistofelico. I problemi operativi evidenziati sopra sarebbero davvero interessanti se nel decreto sul reddito di cittadinanza non vi fosse scritto, all’articolo 9, comma 6, che il finanziamento dell’assegno di ricollocazione si appoggia sul Fondo per le politiche attive per il lavoro, specificando che l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.

Ma qual è la disponibilità del Fondo? Ora, una delle ragioni del fallimento della sperimentazione dell’assegno di ricollocazione fu il suo bassissimo finanziamento, che poteva coprire solo al massimo inizialmente 30.000 percettori di Naspi (poi solo il 10% circa chiese l’assegno).

A dirci qualcosa sul finanziamento del Fondo destinabile all’assegno di ricollocazione è il dossier parlamentare per l’approfondimento della legge di bilancio 2019:

Il Fondo per le politiche attive del lavoro … con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016… è stato rideterminato… (32 milioni di euro per il 2016, 82 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, 72 milioni di euro per il 2020, 52 milioni di euro per il 2021, di 40 milioni di euro per il 2022, 25 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024)

Una dotazione piuttosto parsimoniosa, non crede Titolare? Che fa capire meglio il significato dell’ultima frase dell’articolo 9, comma 6, che dispone la chiusura del rubinetto dell’assegno di ricollocazione se non sarà più finanziato.

Poiché l’assegno di ricollocazione va da un minimo di 250 euro a un massimo di 5.000, ipotizzando una brutale media di 2.500 euro pro capite, con 82 milioni finanzia circa 32.500 persone. Ma i beneficiari potenziali del reddito di cittadinanza sono milioni. Sembra proprio che l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione, insomma, sarà, oltre che l’accanimento terapeutico per una misura che ha fatto flop, una sorta di lotteria.

I fortunati vincitori saranno i primi che otterranno l’assegno di ricollocazione, finché le risorse non si esauriscano. Un esempio preclaro di programmazione dei bisogni e della spesa connessa.


Se siete riusciti ad arrivare sino in fondo al post (e non certo per demerito di Luigi), proviamo a fare sintesi: c’è una possibile e probabile sovrapposizione di ruoli tra navigator e tutor (quelli che sotto il Jobs Act gestivano le operazioni legate al reddito di ricollocazione); un probabile conflitto d’interessi di questi ultimi, che indurrebbe a nascondere il rifiuto non motivato di offerta congrua; su tutto, ci sono autentiche briciole per una misura (l’assegno di ricollocazione) che sembrerebbe aggiuntiva al patto per il lavoro previsto dal reddito di cittadinanza. Delle due l’una: o la legge è stata scritta coi piedi e di fretta, senza riuscire ad armonizzare istituti propri delle politiche attive previsti dal Jobs Act, e quindi serviranno razionalizzazioni ed interpretazioni autentiche; oppure è evidente che queste misure “attive” sono la più trasparente delle foglie di fico ed uno scenario di cartapesta rispetto all’obiettivo unico del reddito di cittadinanza: erogare un sussidio incondizionato. Ma che ve lo dico a fare? (MS)

Questo articolo è stato pubblicato qui

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