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Lotta alla povertà. Delle fondazioni bancarie

Come forse ricorderete, la legge di Stabilità dello scorso anno, la prima dell’Era Renzi, aveva assestato un bel piattone fiscale (e pure retroattivo) sulle gengive delle fondazioni bancarie, disponendo che i dividendi percepiti da enti non commerciali risultassero esenti da tassazione solo per il 22,26% in luogo del 95% di cui continuano a godere le società commerciali. Ovvia costernazione tra le fondazioni, che quindi furono immediatamente ricompensate con un credito d’imposta pari all’aumento di pressione fiscale derivante dalla riforma del regime di esenzione dei dividendi. Ma il governo, nei mesi successivi, ha più volte trovato modo di farsi perdonare, con una serie di graziosi doni alle charities di casa nostra. Ora, con la legge di Stabilità 2016, pare arrivare l’ultimo cadeau.

L’articolo 24, comma 6 del ddl Stabilità all’esame del parlamento prevede infatti l’istituzione di un “fondo per la povertà educativa”. Tale fondo è alimentato anche dalle fondazioni bancarie, a cui dovrebbe essere riconosciuto un credito d’imposta di ben il 75% dei versamenti effettuati, nei limiti dell’importo di 100 milioni annui per il triennio 2016-2018. SI tratta, come si intuisce, di un credito d’imposta abnorme, peraltro compensabile coi debiti Irpef ed Iva ed i contributi Inps ed Inail.

Bene, direte voi, dove sta il problema? Il governo ha deciso di lottare contro povertà ed esclusione, le Fondazioni fanno filantropia, quindi c’è interesse convergente. Le stesse fondazioni potranno quindi fungere da conduttore di tali interventi. Può essere. Il punto però è che le fondazioni svolgono già attività di erogazioni filantropiche nell’ambito dell’educazione: lo scorso anno per 106 milioni di euro. E quindi? Diranno i più acuti tra voi. E quindi, se il prossimo anno, vigente tale disposizione (che non è detto si trasformi in legge) le fondazioni dovessero erogare lo stesso importo, alla fine il loro esborso effettivo netto sarebbe di solo 26,5 milioni, perché avrebbero una restituzione fiscale di ben 79,5 milioni di euro, diversamente destinabile. Il tutto a carico di Pantalone.

Premesso che il maxi-credito d’imposta del 75% vale solo per le fondazioni e non per altri soggetti donatori, un disegno meno sfacciato della norma avrebbe dovuto prevedere che tale credito operasse solo per erogazioni aggiuntive rispetto a quelle dello scorso anno: ad esempio, se il sistema delle fondazioni nel 2016 erogasse 116 milioni ad iniziative filantropiche afferenti l’educazione, sarebbe opportuno che il credito d’imposta valesse sui 10 milioni di incremento netto rispetto all’anno precedente, non certo sull’intera somma. Abbiamo un legislatore numericamente analfabeta? O malizioso? Oppure siamo di fronte alla passione del governo Renzi per il lordo, come avviene per la decontribuzione per nuove assunzioni, incluse quelle che sarebbero comunque avvenute? Vai a capirlo.

Resta che le fondazioni potrebbero avere un aiutino sino a 100 milioni annui potenziali per i loro avanzi di gestione (chiamarli utili è improprio, e non sta comunque bene) per il prossimo triennio. Che peraltro rappresenta una tecnica di sgravio fiscale già vista all’opera con il cosiddetto “art bonus”, per il finanziamento di progetti di recupero artistico, museale ed architettonico, e che prevede un credito d’imposta del 65%, accaparrato in ampia parte dalle fondazioni, malgrado il fatto che le loro erogazioni per “Arte e beni culturali” nel 2014 abbiano registrato un incremento di solo l’1,4% sul 2013.

C’è ancora tempo affinché il legislatore si ravveda, e decida che il supercredito d’imposta si applichi solo ad erogazioni aggiuntive rispetto a quelle dello scorso anno. Diversamente, il sospetto di un aiutino alle fondazioni, magari per diventare più morbide su politiche d’investimento più aggressive da parte della Cassa Depositi e Prestiti (o di suoi veicoli, come il Fondo Strategico italiano) non sarebbe così infondata. Ricordando anche la riscrittura dell’articolo 3 dello statuto della Cassa Depositi e Prestiti, che dà alle fondazioni l’ultima parola in caso di pagamento di dividendi della CDP inferiori al 60% dell’utile della medesima, di fatto con un balzo in avanti rispetto al payout di circa il 35% dell’ultimo biennio. Ma se la CDP necessita di munizioni per le proprie attività al servizio del paese, deve contenere i dividendi. E come ottenere il via libera delle fondazioni? Magari con qualche maxi credito d’imposta? Chi può dirlo.

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