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Legittima resistenza

Il circo mediatico ha inserito il diritto dei popoli alla resistenza nell’indice dei temi proibiti. Persino i social network alternativi vanno per la tangente e giocano fuori casa: Locke, la Dichiarazione d’Indipendenza degli USA, quella dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, la Costituzione francese del 1793. L’Italia non c’entra. L’Italia è il sogno dei padroni, il porto franco degli abusi di potere, la terra di nessuno in cui giocare a tiro a segno coi diritti per massacrare le classi subalterne. Ti fa gola il malloppo delle pensioni? Vuoi un fisco progressivo alla rovescia, così più hai meno paghi? Vuoi rubare quattrini alla povera gente per foraggiare le scuole private dei ricchi? Questo e altro puoi fare impunemente qui da noi. L’Italia è l’Eden dei delinquenti politici e male che vada, ci sono i servizi sociali. Qui l’abuso è protetto e se il popolo si rivolta, manganellate e carcere duro per i caporioni. Stupidi tangheri, l’ordine regna a Roma più che a Berlino!
Ma è proprio vero che il diritto a ribellarsi agli abusi del potere non ha avuto cittadinanza italiana? Davvero nessuno s’è posto il problema dei limiti dell’esercizio legale della violenza materiale e morale da parte dello Stato, nemmeno dopo l’esperienza fascista? No, non è così. La rassegnazione giuridica agli abusi di uno Stato classista è più recente di quanto si creda: è nata nel 1930 col Codice fascista di Rocco, ancora oggi fonte privilegiata del diritto penale, e vive nella repubblica antifascista per un male genetico che gli esperti chiamano «continuità dello Stato». Dal 1890 al 1930, in tema di resistenza alla violenza del potere, fece testo il Codice Zanardelli, che all’articolo 199 recitava: le disposizioni riguardanti i reati di oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale «non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti della sua funzione». Certo, la pratica fu altro, ma la dottrina sancì il principio del «vim repellere licet» e ammonì il potere: guai a chi offende le libertà fondamentali del cittadino. Non solo, quindi, i giuristi si posero il problema degli eccessi del potere, da cui deriva il diritto a resistere, ma vollero arginarlo.
Caduto il fascismo, il tema tornò in agenda, come mostrano gli atti della Costituente. Il secondo comma dell’articolo 50 della Carta Costituzionale, infatti, oggi articolo 54, secco e per molti versi esemplare, portava la firma di Dossetti e affermava che «quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione la resistenza all’oppressione è diritto e dovere dei cittadini». Il dramma del fascismo, dopo l’eclissi parziale con Crispi e la «dittatura parlamentare» di Giolitti, era così vivo che gli «uomini d’ordine» penarono a battere l’ala avanzata dell’antifascismo militante, giunto ancora una volta diviso all’appuntamento con la storia. Il comma non passò, ma il dibattito conserva intatta la sua attualità.
Colpiscono, per dirne una, le parole di Orazio Condorelli, che così mise agli atti il suo no: «questo diritto di resistenza, che si manifesta attraverso insurrezioni, colpi di Stato, rivoluzioni, non è un diritto, ma la stessa realtà storica […]. Sono fatti logicamente anteriori al diritto». Non si tratta solo di argomenti estranei a un’assemblea nata dalla Resistenza. E’ che Condorelli, vecchio iscritto al partito fascista, politico di terz’ordine, accademico indifferente alle leggi razziali e alla sorte dei colleghi ebrei, reduce dall’arresto e dall’internamento per il passato politico, era inserito nel cuore della repubblica. Se ne irritò persino il cattolico Tommaso Merlin, che gli oppose il valore giuridico e filosofico del principio di resistenza dal punto di vista di San Tommaso: «Bisogna dire che il regime tirannico non è giusto, perché non è ordinato al bene comune ma al bene privato di colui che governa. Per tale ragione, il sovvertimento di questo regime non ha carattere di sedizione». Benché il Vaticano, con paradossale «laicismo», conservasse il principio nell’ispirazione liberale del Codice Zanardelli, adottato al momento dei Patti del Laterano, i cattolici da operetta, schierati con i Condorelli, ripudiarono San Tommaso, come Pietro ripudiò Cristo.


Due tesi ottennero l’abolizione. Una, incompatibile con le radici della repubblica, fu del liberale Francesco Colitto. Implicita condanna dell’antifascismo, sosteneva che «qualunque sia il motivo da cui un cittadino possa essere indotto a disobbedire alla legge, legittimamente emanata, quel cittadini deve sempre essere considerato un ribelle e trattato come tale». Bene avevano fatto quindi i fascisti a incarcerare Pertini e Gramsci. La seconda, targata DC, vide in quel diritto caratteri metagiuridici e affermò che la Costituzione non può «accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima».
 

Sono trascorsi settant’anni. Erri De Luca è processato per reati d’opinione, parlamentari eletti con una legge ufficialmente incostituzionale cambiano la Costituzione, privatizzano la scuola, varano un dispositivo elettorale che ricalca quello appena abolito dalla Consulta. Il dibattito della Costituente, non decretò l’inammissibilità del principio ma rifiutò una norma ed è più attuale che mai.

Come ignorare le ragioni di Mortati allorché, Costituzione alla mano, osservò che «la resistenza trae titolo di legittimazione dal principio della sovranità popolare perché questa, basata com’è sull’adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, non può non abilitare quanti siano più sensibili a essi ad assumere la funzione di una loro difesa […] quando ciò si palesi necessario per l’insufficienza e la carenza degli organi ad essa preposti»?
 

Saremo tutti così insensibili, da ignorare che la Consulta ha definito politicamente e moralmente compromessa la legittimità del Parlamento?

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