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Il ddl intercettazioni approvato al Senato

Approvato al Senato. Ecco in dettaglio cosa prevede il disegno di legge.

 
 Per le intercettazioni:
  • I pm possono utilizzarle in presenza di gravi indizi di reato ma previa acquisizione di altri elementi probatori ovvero di specifici atti dì indagine.

  • L’autorizzazione ad intercettare non verrà più rilasciata dal gip al pm, ma dal tribunale distrettuale costituto da 3 giudici. Il pm dovrà quindi inviare, insieme alla richiesta di intercettazione, anche tutti gli atti di indagine fino ad allora compiuti; dopo l’autorizzazione i giudici dovranno rinviare al pm tutto il fascicolo.

  • Le intercettazioni potranno effettuarsi fino a 60 giorni: è possibile una proroga di 15 giorni se fossero emersi ulteriori elementi e in caso di estrema necessità, il pm può ottenere dal gip una proroga di tre giorni in tre giorni. Questo regime vale anche per i reati satellite come usura, estorsione e riciclaggio, spesso trampolini per le inchieste di mafia.

  • Per le intercettazioni ambientali, cambio di regole: le cimici potranno essere piazzate solo in luoghi pubblici e in caso che risultino dalle indagini fondamentali per l’accertamento del reato. La durata è di tre giorni, prorogabile solo per altri tre.

Per i parlamentari e per i sacerdoti (dal sito La Stampa):

  • Quando si ascolta la voce di un parlamentare durante la conversazione di un indagato, ogni atto deve essere secretato e custodito in archivio. Per proseguire nell’ascolto ci vuole l’ok delle Camere.

  • Se un pm indaga o intercetta un uomo di Chiesa, deve avvertire immediatamente il Vaticano.

 Per le registrazioni e riprese (il cosiddetto Emendamento D’Addario):

  • Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente): chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, se ne fa uso senza il consenso degli interessati. Tranne in caso di: registrazioni effettuate per la sicurezza dello Stato e per dirimere una controversia giudiziaria o amministrativa. L’eccezione è prevista pure per i giornalisti professionisti (il cosiddetto provvedimento Salva- Iene per tutelare attività di cronaca) che non sono perseguibili per le registrazioni/riprese effettuate senza il consenso preventivo dell’interessato. Infine il reato è punibile a querela della persona offesa.

  •  Niente riprese e immagini dell’aula durante il processo senza il consenso di tutte le parti.

Per la stampa (il cosiddetto Bavaglio):

  • Il giornalista che pubblica atti non coperti da segreto prima dell’udienza preliminare è punito con l’arresto fino a 30 giorni con ammenda da 1000 a 5000 euro; se pubblica intercettazioni, è previsto il carcere fino a 30 giorni con ammenda da 2 a 2 mila euro; se pubblica intercettazioni destinate alla distruzione, con solo registrazioni di rilevanza pubblica e non penali, è previsto il carcere da 1 a 3 anni. Per salvaguardare un minimo il diritto di cronaca è previsto che si possono pubblicare sui giornali, per riassunto, solo gli atti processuali già noti, mai le intercettazioni.

  • Maxi multe agli editori: se si pubblicano intercettazioni destinate alla distruzione, è prevista una multa da 25.800 euro a 464.700 euro; se vengono pubblicati atti giudiziari vietati si prevedono multe da 25.800 a 309.800.

  • Rettifiche: editori e autori di libri, congiuntamente, dovranno pubblicare a pagamento su due giornali nazionali le rettifiche di coloro che si ritengono offesi da determinati contenuti. Inoltre come si legge su Il Fatto Quotidiano, la rettifica diventa un dovere anche per qualsiasi sito (blog, forum, pagine web, portali) che deve pubblicarla entro 48 ore dalla richiesta, sennò la multa può arrivare anche a 12.000 euro. Inoltre la rettifica deve essere pubblicata con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa modalità di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. 

  • Retroattività: poiché la legge si applica ai processi in corso, non potranno essere più pubblicate le intercettazioni già note e precedentemente messe in pagina dai giornali. La retroattività vale anche per le registrazioni raccolte dai pm.

    L’articolo è disponibile anche su Contesti.eu

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