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Detrazione finanziamenti ai partiti: erogazioni liberali obbligatorie, a carico dei contribuenti

La regolazione nazionale rappresenta un’inesauribile fonte di riflessioni non sempre edificanti. A indurle bastano talora, come in questo caso, un paio di notizie rinvenute casualmente e qualche approfondimento utile a capire meglio.

di Vitalba Azzollini

 Le notizie da cui si sono prese le mosse riguardano, da un lato, l’ordinanza (n. 244 del 24/11/2017) con cui la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative a un articolo della legge sull’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (l. n. 13/2014); dall’altro lato, la morosità verso il Partito Democratico di Pietro Grasso e altri, debitori di cospicue somme da versare in forza delle regole del partito.

Il tema che le notizie portano ad approfondire è quello dei benefici fiscali per le erogazioni in favore dei partiti politici. Serve assemblare i pezzi del puzzle normativo per ricostruire l’unitarietà di un “disegno” non casuale: perché tutto si tiene, come sempre.

Nel 2014, la nuova disciplina sul finanziamento alla politica, sopra citata, consentì la detraibilità fiscale delle erogazioni liberali in favore dei partiti per percentuali più favorevoli rispetto a quelle previste della normativa precedente. La stessa disciplina, al contempo, con una disposizione alquanto singolare, frutto di un emendamento passato praticamente sotto silenzio, equiparò alle erogazioni liberali quelle che liberali non erano, consentendo di detrarle fiscalmente per il periodo 2007-2014.

Bastò un abile gioco di prestigio su alcune parole del testo di legge, e il gioco fu fatto: alle elargizioni di qualunque natura, effettuate da chiunque verso i partiti politici nel lasso di tempo indicato, si applicò la disciplina fiscale già prevista per le donazioni ai medesimi soggetti. Il senso di quella norma, per così dire, stravagante fu comprensibile solo a posteriori, quando si ebbe notizia di una indagine relativa a parlamentari appartenenti proprio a quel partito che aveva proposto l’emendamento da cui la norma era derivata.

Dall’indagine emergevano contratti nei quali veniva pattuita l’erogazione “liberale” (un ossimoro, sostanzialmente) di una parte dell’indennità che quei parlamentari avrebbero percepito dopo l’elezione in Parlamento. Le somme “spintaneamente” donate al partito erano state portate in detrazione dai parlamentari interessati, avvalendosi della disposizione che all’epoca consentiva la detraibilità esclusivamente delle donazioni. La procura aveva trasmesso un’informativa all’Agenzia delle Entrate, per verificare se la presenza del contratto facesse venir meno la liberalità dell’erogazione, presupposto per la detrazione.

Gli uffici del fisco avevano – ovviamente – ritenuto illegittima la detrazione, e così nei riguardi di quei parlamentari erano partite le conseguenti contestazioni. Dunque, la norma che per il periodo 2007-2014 equiparava fiscalmente le dazioni di qualunque tipo alle elargizioni liberali al partito pareva preordinata a sanare preventivamente, cioè prima del definitivo accertamento giudiziale, i comportamenti dei parlamentari in questione. Pertanto, in sintesi, con la legge sull’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti, oltre a incentivare fiscalmente le donazioni a questi ultimi, si consentiva retroattivamente la detrazione delle erogazioni fatte a qualunque titolo nel periodo 2007-2014. È già tanto, ma non è tutto.

Evidentemente non ancora del tutto soddisfatti, i politici si preoccuparono pure della detraibilità fiscale delle dazioni cui sarebbero stati tenuti per obbligo statutario negli anni successivi al 2014. Pertanto, con un emendamento alla bozza di legge di stabilità 2015, proposero la detraibilità dei versamenti obbligatori nei confronti dei partiti, “da considerarsi, in ogni caso, erogazione liberale”, a partire dal 2017. Del resto, solo dal 2017 sarebbe cessato del tutto il finanziamento pubblico diretto: l’inizio di tali detrazioni sarebbe, quindi, combaciato con la fine del finanziamento. Ma in questo modo i politici si sarebbero privati di vantaggi fiscali per i contributi erogati al proprio partito dal 2014 al 2017.

Pertanto, nel testo finale della legge (l. n. 190/2014) fecero decorrere la detraibilità dal 2014, cioè senza soluzione di continuità rispetto alla detraibilità già prevista, rendendo al contempo il testo normativo più contorto, forse affinché il capolavoro sotteso fosse meno evidente. Più che una disposizione di legge, infatti, confezionarono un ossimoro normativo analogo a quello precedente, e ugualmente imbarazzante.

La sequenza degli interventi normativi in tema di erogazioni ai partiti sarebbe rimasta confinata nel passato se non vi fossero state quel paio di notizie sopra citate, che la ricostruzione sopra svolta serve a capire meglio. In particolare, essa è utile a chiarire i passaggi dell’ordinanza con cui la Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale circa la norma relativa alla detraibilità retroattiva delle erogazioni ai partiti. Non serve riportare i tecnicismi giuridici su cui si basa la decisione della Corte.

È, invece, interessante uno specifico passaggio, da cui si evince il motivo per cui a certe aberrazioni normative non c’è limite alcuno. Il passaggio riguarda uno scambio di argomentazioni fra parti coinvolte. La Commissione Tributaria, che aveva adito la Consulta, rilevava che certe “scelte discrezionali” – come quella di considerare liberali pure le dazioni obbligate e consentirne retroattivamente la detrazione, in forza di una disposizione collocata al di fuori della normativa fiscale di riferimento – “dovrebbero essere adeguatamente giustificate e non risolversi in decisioni arbitrarie”.

Ciò era rafforzato dal fatto che la norma in questione risultava “ispirata unicamente da intenti personali”, cioè “sanare retroattivamente le illegittime detrazioni di cui hanno beneficiato alcuni esponenti” di un partito (quello proponente la norma stessa, come detto). A queste ragioni – non solo giuridiche, ma di buon senso – l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contrapponeva “la natura ampiamente discrezionale delle scelte legislative”, che non necessitano di essere motivate.

In altri termini, il legislatore non deve rendere conto di quanto decide: ciò anche se decide di definire come liberali erogazioni che liberali non sono (in stile “ego te baptizo piscem”, formula con cui i prelati qualificavano la carne come pesce, consentendo così ai fedeli di rispettare la regola di mangiare di magro il venerdì); nonché di “anticipare” di anni (a partire dal 2007) gli effetti di una riforma, quella sul finanziamento ai partiti, varata anni dopo (2014), in un Paese ove non sempre le leggi vengono attuate e producono effetti.

Ma è così sicuro che non si debba rendere conto ai cittadini-contribuenti di ciò che il legislatore, i.e. la politica, decide a proprio favore, ma a spese loro, visto che rendere fiscalmente detraibili dei versamenti obbligatori ai partiti produce un buco di gettito per la collettività? È più chiaro ora – qualora già non lo fosse – il motivo per cui servirebbe che le scelte regolatorie venissero adottate mediante processi trasparenti, volti a fornire pubblicamente le giustificazioni su cui trovano fondamento? Quei processi trasparenti di analisi ex ante forse fungerebbero da deterrente per certi abomini normativi o, almeno, li farebbero emergere con più evidenza.

Per concludere, una domanda che trae spunto dalla seconda notizia riportata: se nonostante gli abomini suddetti i politici restano morosi verso il proprio partito, la politica studierà forse altri abominevoli incentivi per indurli a pagare i contributi dovuti? Se si continua a reputare che chi fa le regole debba essere esentato dal renderne conto, liberi tutti.

Questo articolo è stato pubblicato qui

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