Cosa chiede il referendum sulla legge elettorale
Descrizione sintetica e si spera chiara, del prossimo referendum di modifica della vigente legge elettorale.
Uno dei nostri collaboratori ha gentilmente accettato di compilare una nota esplicativa riguardo il prossimo referendum sulla legge elettorale.
Scheda 1 (verde) - Legge elettorale della Camera.
Se vince il “no” o va a votare meno del 50%+1 degli elettori rimane in piedi la legge vigente. Dei 630 seggi della Camera, il 55% (pari a 340 seggi) va alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti (basta avere anche un voto in più). Per ottenere questa maggioranza relativa, le liste hanno la possibilità di creare coalizioni: le liste che ne fanno parte saranno contate, ai fini del calcolo dei voti, come se fossero una lista unica.
Da notare che le liste non possono entrare in Parlamento se ottengono meno del 4% dei voti, ma se fanno parte di una coalizione, possono entrare anche ottenendo solo il 2% dei voti.
Se vince il “si” e va a votare più del 50%+1 degli elettori, non sarà più possibile presentare coalizioni. La lista che ottiene la maggioranza relativa otterrà da sola il 55% dei seggi.
Esempio: alle elezioni 2008, il Pdl ha ottenuto il 37,4% dei voti, contro il 33,2% del secondo partito (il Pd). Con la legge che uscirebbe, eventualmente, dal referendum, avrebbe ottenuto il 55% dei seggi senza bisogno della Lega. Ma se Pd e Italia dei Valori avessero fatto una lista unica, avrebbero ottenuto il 37,6% dei voti, risultando il primo partito e ottenendo dunque il 55% dei seggi.
Da notare che con la legge che uscirebbe dal referendum, i partiti con meno del 4% dei voti, starebbero fuori dal Parlamento, senza che possano essere “salvate” dalla loro appartenenza a una coalizione: le coalizioni non esisterebbero più.
Scheda 2 (bianca) - Legge elettorale del Senato.
Stesso meccanismo. Con una differenza: il calcolo dei seggi avviene su base regionale. Dunque la lista che ottiene la maggioranza dei voti in una regione, ottiene il 55% dei seggi di quella regione.
Scheda 3 (rossa) - Divieto di candidature multiple.
Con l’attuale legge, ogni candidato ha la possibilità di candidarsi in più di una delle diverse circoscrizioni elettorali in cui è diviso il territorio (ad ogni circoscrizione corrisponde una lista di candidati, per ogni partito saranno eletti tanti candidati della lista quanti sono i voti ottenuti da quel partito in quella circoscrizione).
Se vince il "si" e va a votare più del 50%+1 degli elettori ogni candidato avrà la possibilità di candidarsi in una e una sola circoscrizione.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp
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