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Arriva il grande "occhio" che controllerà tutti i dipendenti della P.A

La tecnologia è importante. E' utile. E' funzionale. Si risparmierà carta, si uccideranno meno alberi, si risparmieranno risorse economiche. Certamente la tecnologia rapportata nella Pubblica Amministrazione è una cosa rivoluzionaria per la società oggi vigente. Ma ci sono varie questioni da comprendere ed analizzare.
Per esempio non tutti possono permettersi un pc, una connessione ad internet, una pec a pagamento.
 
E non sempre funziona la c.d. tecnologia nella PA.
 
Penso per esempio alle grandi fatiche vissute dai precari della scuola per presentare pochi giorni addietro le domande di disoccupazione.
 
I Caf erano pieni, le linee internet intasate.
 
Molti hanno rischiato di non riuscir a presentare la domanda nei termini utili per il conseguimento di tal diritto.
 
Oppure penso al sistema informatizzato nei Tribunali.
 
Il c.d PolisWeb. Quante volte è andato in tilt?
 
Tecnologia e informatizzazione della burocrazia.
 
Però dipende anche da come viene utilizzata la tecnologia.
 
Dietro il "nobile" scopo del risparmio economico, per la PA, in verità si cela ben altro. Un controllo esteso, preciso e compiuto del modo in cui i dipendenti esercitano i loro diritti all'interno della Pa.
 
Si va dal diritto di sciopero alle assenze per malattia ai curriculum personali, ai procedimenti disciplinari. Una enorme banca dati, gestita da pochi eletti, che ha l'effettivo scopo di controllare e far sentire osservati i dipendenti pubblici.
 
Probabilmente il Garante per la Privacy avrà dato il via libera a tale sistema. Probabilmente ci saranno delle riserve.
 
Probabilmente.
 
Veniamo al dunque della situazione.
E' nato il sito PERLAPA. Si legge, non appena connessi a questo nuovo sito che, "il Dipartimento della Funzione Pubblica ha unificato la gestione degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione".

Esistono varie banche dati.
 
La prima è la GEDAP.
 
La banca dati GEDAP, si legge sempre all'interno del detto sito, è stata istituita dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 con l'obiettivo di garantire la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego.
 
Quindi, si specifica e senza troppi giochi di parole che ha lo scopo di contenere, limitare, le prerogative sindacali all'interno della PA.
 
In particolare, l'articolo 50 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso. Nello stesso articolo, viene stabilita la necessità di fissare un limite massimo (contingente) per le ore dedicate agli istituti sindacali ripartite tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla rappresentatività. Tale limite viene definito mediante un apposito accordo tra le confederazioni sindacali rappresentative e l'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - istituita dal già citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
 
La seconda è la GEPAS.
 
L'articolo 2 della Legge n. 146 del 12 giugno 1990 modificata e integrata dalla Legge n. 83 del 11 aprile 2000, disciplina l'esercizio del diritto di sciopero.
 
Con riferimento al settore pubblico, la Legge stabilisce che il diritto allo sciopero può essere esercitato a patto di garantire la continuità dei servizi pubblici. Proprio al fine di garantire tale continuità, la Legge definisce tempi e modalità per l'esercizio del diritto e per le relative comunicazioni.
 
Anche in questo caso il Ministero,senza poi tanto mistero, ricorda, specifica, che il diritto di sciopero è un diritto, ma non poi così pieno ed effettivo. 
 
Le scadenze
 
Il soggetto che indice lo sciopero - generale o settoriale - ha l'obbligo di notificare al Dipartimento della Funzione Pubblica lo sciopero, indicando i comparti e le aree interessate, le modalità e i tempi dello sciopero entro il limite massimo di 10 giorni lavorativi. Ricevuta la comunicazione, il Dipartimento comunica le specifiche dello sciopero alla Commissione Garanzia Sciopero e successivamente alle Pubbliche Amministrazioni. Queste ultime hanno l'obbligo di definire il personale precettato e cioè il contingente che non può scioperare attivamente (ma solo attraverso la decurtazione dello stipendio). Inoltre, devono notificare al personale e agli enti locali i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la riattivazione degli stessi.
 
Il giorno dello sciopero le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di rendere pubblico e di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati di adesione allo sciopero e delle assenze per altri motivi, unitamente alle trattenute sullo stipendio.
 
La terza è la  Rilevazione delle Assenze
 
La banca dati Rilevazione assenze del personale PP.AA. rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari in corso su base mensile.
 
In particolare, i dati richiesti alle amministrazioni sono i seguenti:
  • Assenze per malattia retribuite: assenze dal proprio posto di lavoro per malattia retribuita;
  • Assenze non retribuite: assenze non giustificate dal proprio posto di lavoro e quindi non retribuite;
  • Assenze ex legge 104/92: assenze dovute a gravi disabilità o all'assistenza a persone disabili;
  • Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze: provvedimenti che possono essere adottate dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del lavoratore dipendente che non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
  • Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni: sanzioni, anche di carattere penale, che si adottano nei confronti del lavoratore dipendente nel caso di falsificazione dei certificati medici e false attestazioni di presenze.
Le scadenze
 
La comunicazione delle assenze al Dipartimento della Funzione Pubblica deve essere effettuata entro il 15 di ogni mese per le assenze relative al mese precedente.
 
In una nota il Ministero specifica che tale adempimento non ha nulla che vedere con quello previsto dall'art.21 comma 1 della legge n.69 del 18/06/2009 il quale impone che tutte le PP.AA. debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

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