Tecno-costrutto >
Per dare la “piena libertà” all’impresa nella gestione della risorsa lavoro serviva rimuovere l’ostacolo dell’art.18 che, con il reintegro, annulla di fatto ogni licenziamento “ingiusto”.
Soluzione Fornero.
Si è equiparato a “sanatoria” dell’atto “ingiustificato” (illecito commesso) il semplice “indennizzo” monetario del danno procurato. In concreto è stato posto un limite invalicabile alla “reversibilità” dell’atto di licenziare.
Si è poi stilata una classifica “valoriale” delle “ragioni” imprenditoriali all’origine del licenziamento.
In tal modo è stato possibile redigere una sorta di “prontuario” elevato al rango di “norma” giuridica. Da un lato c’è ancora il reintegro del lavoratore (caso discriminatorio), ma, dall’altro, c’è soltanto la quantificazione di un indennizzo (caso economico). Nel mezzo (caso disciplinare) è rimasta al giudice l’alternativa tra reintegro e indennizzo.
Un “costrutto” davvero “esemplare” per simmetria e gradualità.
E’ facile però pronosticare che, a fronte di 2,3 licenziamenti “ingiustificati”, formalmente comminati per motivi “economici”, sarà impossibile avvalorare una presunta diversa “matrice”. Con buona pace degli articoli 3 e 4 della Costituzione.
L’esperienza insegna che di verità e costrutti “artefatti” trabocca anche un qualsiasi Dossier Arroganza …